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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 21932/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27016-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 241, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica R.G.N. 27016/2016 Cron.

Rep.

Ud. 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2516/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/11/2015 R.G.N. 5196/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 novembre 2015 la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]― dipendente del [OSCURATO:PERSONA] inquadrato nella III fascia funzionale― ed accertava lo svolgimento da parte del lavoratore, nel periodo dal 13 gennaio 1997 al 30 settembre 2003, di mansioni superiori riconducibili alla V fascia funzionale; condannava il Consorzio al pagamento delle relative differenze di retribuzione. 2.La Corte territoriale esponeva che il RAGNANESE era stato assunto, nell'anno 1985, con la qualifica di «camparo», addetto alla manutenzione e riparazione degli impianti; dal 13 gennaio 1997 era stato assegnato all'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], come unico addetto amministrativo, ove curava il disbrigo di tutte le pratiche relative all'utenza.

3. Tali mansioni erano superiori a quelle previste per la III fascia funzionale, comprendente gli addetti al funzionamento degli impianti o all'esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili nonché il personale ausiliario di ufficio non rientrante nella seconda fascia.

4. Non poteva essere riconosciuta la richiesta fascia VI, in quanto caratterizzata da attività di programmazione e di proposizione― nella specie assenti― ma la inferiore fascia V, relativa al personale addetto a mansioni d'ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo- contabile, tecnica ed agraria. 5.Tali mansioni erano state svolte fino al settembre 2003, allorquando il RAGNANESE era stato assegnato alla sede di [OSCURATO:PERSONA], senza mansione alcuna che la consegna di posta e registro.

6. Il consorzio doveva essere condannato al pagamento delle differenze di retribuzione relative alle mansioni superiori per il periodo dal 13 gennaio 1997 al settembre 2003, essendo questo il periodo oggetto del conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso, illustrato con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo parte ricorrente lamenta ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.― che il giudice d’appello, nell’accogliere la domanda di condanna al pagamento delle differenze di retribuzione, ha però omesso di pronunciare sulla congiunta domanda di condanna al risarcimento del danno per l’inadeguata copertura assicurativa e previdenziale. 2.Ha esposto che la domanda, rimasta assorbita nel primo grado, era oggetto dell’appello, con il qualeegl i aveva chiesto accogliersi le conclusioni di cui al ricorso di primo grado. 3.Il motivo è fondato. 4.Il contenuto delle conclusioni articolate dall’originario ricorrente nel primo grado di giudizio è così esposto nella stessa sentenza impugnata (pagina 1): «…chiedeva che, a norma dell’articolo 36 della Costituzione e della normativa vigente fosse riconosciuto il suo diritto alla qualifica…ed ordinato al Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in personale del legale rapp.te pro-tempore, di impiegarlonelle mansioni effettivamente corrispondenti alla 6^ fascia funzionale o a quella riconosciuta, con condanna del Consorzio suddetto alla corresponsione delle retribuzioni corrispondenti alla qualificariconosciuta oltre al risarcimento del danno per inadeguata copertura assicurativae previdenziale».

5. Il giudice dell’appello parimenti dà atto che con il gravame il GRAGNANESE impugnava la pronuncia di rigetto della domanda originaria e chiedeva accogliersi le proprie pretese. 6.Tanto premesso in ordine alfatto processuale, la Corte osserva che il rinvio nell’atto di appello alle conclusioni del primo grado non è in sé causa di inammissibilità dell’impugnazione, purché il complessivo contenuto dell’atto consenta di comprendere quali tra le domande plurime proposte nel primo grado siano oggetto della domanda d’appello. 7.Nella fattispecie di causa, poiché le ragioni della impugnazione vertevano sull’accertamento del Tribunale che aveva escluso lo svolgimento delle mansioni superiori, il rinvio alle conclusioni del primo grado rendeva evidente che il lavoratore intendeva coltivare tutte le domande consequenziali, tanto in punto di differenze di retribuzione che di risarcimento del danno sotto il profilo previdenziale.

8. Ricorre dunque il vizio di omessa pronuncia denunciato, giacchè non è stata resa alcuna statuizione sulla domanda di risarcimento del danno conseguente, in ragione dell’esercizio di mansioni superiori, alla inadeguata copertura contributiva. 9.Con il secondo motivo viene dedotto― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc. civ.― l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

10. La censura verte sulla statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto che la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori fosse limitata al periodo decorso fino al 30.9.2003; il ricorrente ha esposto che la domanda, proposta con ricorso del 30 luglio 2004,aveva ad oggetto il periodo di lavoro compreso fino alla pronuncia della sentenza, come dimostrato dalla richiesta di riassegnazione delle mansioni superiori e che, pertanto, la condanna al pagamento delle differenze di retribuzione avrebbe dovuto essere resa per il periodo fino al 31.12.2005, data in cui il rapporto di lavoro era cessato, in corso di giudizio,per pensionamento. 11.Il motivo è inammissibile.

12. Si denuncia, nella sostanza, l’errata interpretazione della domanda originaria.

Come già chiarito da questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 16/12/2020, nr.28815) la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotta come vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum , potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 4; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la «qualificazione giuridica» dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un «fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo», ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3, o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5.

13. Nella specieil ricorrente denuncia un vizio della motivazione, ai sensi dell’articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.,ma non specifica, attraverso la indicazione del contenuto del ricorso di primo grado, il fatto decisivo non esaminato dal giudice dell’appello né le ragioni della sua decisività; piuttosto devolve in via diretta a questa Corte il compito di procedere in via diretta ad una non- consentita diversa interpretazione della domanda.

14. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo.

La causa si rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione affinché si pronunci sulla domanda di risarcimento del danno conseguente alla inadeguata copertura assicurativa e previdenziale.

15. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente grado PQM La Corte accoglie il primo motivo; dichiara la inammissibilità del secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27016-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 241, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica R.G.N. 27016/2016 Cron. Rep. Ud. 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2516/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 10/11/2015 R.G.N. 5196/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 novembre 2015 la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]― dipendente del [OSCURATO:PERSONA] inquadrato nella III fascia funzionale― ed accertava lo svolgimento da parte del lavoratore, nel periodo dal 13 gennaio 1997 al 30 settembre 2003, di mansioni superiori riconducibili alla V fascia funzionale; condannava il Consorzio al pagamento delle relative differenze di retribuzione. 2.La Corte territoriale esponeva che il RAGNANESE era stato assunto, nell'anno 1985, con la qualifica di «camparo», addetto alla manutenzione e riparazione degli impianti; dal 13 gennaio 1997 era stato assegnato all'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], come unico addetto amministrativo, ove curava il disbrigo di tutte le pratiche relative all'utenza. 3. Tali mansioni erano superiori a quelle previste per la III fascia funzionale, comprendente gli addetti al funzionamento degli impianti o all'esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili nonché il personale ausiliario di ufficio non rientrante nella seconda fascia. 4. Non poteva essere riconosciuta la richiesta fascia VI, in quanto caratterizzata da attività di programmazione e di proposizione― nella specie assenti― ma la inferiore fascia V, relativa al personale addetto a mansioni d'ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo- contabile, tecnica ed agraria. 5.Tali mansioni erano state svolte fino al settembre 2003, allorquando il RAGNANESE era stato assegnato alla sede di [OSCURATO:PERSONA], senza mansione alcuna che la consegna di posta e registro. 6. Il consorzio doveva essere condannato al pagamento delle differenze di retribuzione relative alle mansioni superiori per il periodo dal 13 gennaio 1997 al settembre 2003, essendo questo il periodo oggetto del conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio. 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con controricorso, illustrato con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo parte ricorrente lamenta ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.― che il giudice d’appello, nell’accogliere la domanda di condanna al pagamento delle differenze di retribuzione, ha però omesso di pronunciare sulla congiunta domanda di condanna al risarcimento del danno per l’inadeguata copertura assicurativa e previdenziale. 2.Ha esposto che la domanda, rimasta assorbita nel primo grado, era oggetto dell’appello, con il qualeegl i aveva chiesto accogliersi le conclusioni di cui al ricorso di primo grado. 3.Il motivo è fondato. 4.Il contenuto delle conclusioni articolate dall’originario ricorrente nel primo grado di giudizio è così esposto nella stessa sentenza impugnata (pagina 1): «…chiedeva che, a norma dell’articolo 36 della Costituzione e della normativa vigente fosse riconosciuto il suo diritto alla qualifica…ed ordinato al Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in personale del legale rapp.te pro-tempore, di impiegarlonelle mansioni effettivamente corrispondenti alla 6^ fascia funzionale o a quella riconosciuta, con condanna del Consorzio suddetto alla corresponsione delle retribuzioni corrispondenti alla qualificariconosciuta oltre al risarcimento del danno per inadeguata copertura assicurativae previdenziale». 5. Il giudice dell’appello parimenti dà atto che con il gravame il GRAGNANESE impugnava la pronuncia di rigetto della domanda originaria e chiedeva accogliersi le proprie pretese. 6.Tanto premesso in ordine alfatto processuale, la Corte osserva che il rinvio nell’atto di appello alle conclusioni del primo grado non è in sé causa di inammissibilità dell’impugnazione, purché il complessivo contenuto dell’atto consenta di comprendere quali tra le domande plurime proposte nel primo grado siano oggetto della domanda d’appello. 7.Nella fattispecie di causa, poiché le ragioni della impugnazione vertevano sull’accertamento del Tribunale che aveva escluso lo svolgimento delle mansioni superiori, il rinvio alle conclusioni del primo grado rendeva evidente che il lavoratore intendeva coltivare tutte le domande consequenziali, tanto in punto di differenze di retribuzione che di risarcimento del danno sotto il profilo previdenziale. 8. Ricorre dunque il vizio di omessa pronuncia denunciato, giacchè non è stata resa alcuna statuizione sulla domanda di risarcimento del danno conseguente, in ragione dell’esercizio di mansioni superiori, alla inadeguata copertura contributiva. 9.Con il secondo motivo viene dedotto― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc. civ.― l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. 10. La censura verte sulla statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto che la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori fosse limitata al periodo decorso fino al 30.9.2003; il ricorrente ha esposto che la domanda, proposta con ricorso del 30 luglio 2004,aveva ad oggetto il periodo di lavoro compreso fino alla pronuncia della sentenza, come dimostrato dalla richiesta di riassegnazione delle mansioni superiori e che, pertanto, la condanna al pagamento delle differenze di retribuzione avrebbe dovuto essere resa per il periodo fino al 31.12.2005, data in cui il rapporto di lavoro era cessato, in corso di giudizio,per pensionamento. 11.Il motivo è inammissibile. 12. Si denuncia, nella sostanza, l’errata interpretazione della domanda originaria. Come già chiarito da questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 16/12/2020, nr.28815) la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotta come vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum , potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 4; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la «qualificazione giuridica» dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un «fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo», ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3, o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5. 13. Nella specieil ricorrente denuncia un vizio della motivazione, ai sensi dell’articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.,ma non specifica, attraverso la indicazione del contenuto del ricorso di primo grado, il fatto decisivo non esaminato dal giudice dell’appello né le ragioni della sua decisività; piuttosto devolve in via diretta a questa Corte il compito di procedere in via diretta ad una non- consentita diversa interpretazione della domanda. 14. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo. La causa si rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione affinché si pronunci sulla domanda di risarcimento del danno conseguente alla inadeguata copertura assicurativa e previdenziale. 15. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente grado PQM La Corte accoglie il primo motivo; dichiara la inammissibilità del secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al
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