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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14748/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di associazione di tipo mafioso dal quale è stato definitivamente assolto.

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.

Lamenta che la motivazione dell'ordinanza impugnata è palesemente illogica, in quanto sono state valorizzate, per ritenere la sussistenza della colpa grave, conversazioni intercettate aventi significato tutt'altro che ambiguo o criptico, durante le quali l'interessato non parla della commissione di alcun reato, né esplicitamente né in codice.

La visita in ospedale al Fasciani trova spiegazione nel fatto che il Germanò aveva intrattenuto una relazione sentimentale con una figlia del Fasciani, donde la confidenza fra i due.

La richiesta della vettura avanzata dal Bitti appare giustificata da motivi di lavoro e comunque il ricorrente dimostra di non essere a conoscenza di ipotetici scopi illeciti della pretesa, sempre che vi fossero.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato.

È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria.

Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 2590820y.

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801).

3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione.

La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha tortc~ta ritenuto che il comportamento del k Germanò, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare.

Allo scopo, sono state valorizzate le risultanze probatorie del processo di cognizione, ed in particolare i lunghi e articolati dialoghi intercettati, da cui si è potuto apprendere che il richiedente, in veste di titolare di un'autodemolizione, svolgesse funzioni di supporto operativo, fornendo veicoli rubati agli affiliati dell'associazione mafiosa capeggiata dal Fasciani, per consentire loro spostamenti non monitorabili nell'organizzare le attività delittuose.

È stata, in particolare, evidenziata la conversazione ambientale dalla quale era emerso che il ricorrente si era recato all'ospedale dove il Fasciani si trovava ricoverato, al fine di chiedergli l'autorizzazione a consegnare, a un tale [OSCURATO:PERSONA], i mezzi che questi gli aveva richiesto, ottenendone l'assenso.

Nel corso della conversazione, lo stesso Germanò esterna le sue preoccupazioni di essere colto in flagranza di reato, tanto che riferisce al Fasciani: "lì non poi sbaglià...appena sbagli vai carcerato...i lavori che lui fa lì dentro, non li deve vedere nessuno al di fuori di loro".

Da tali elementi i giudici della riparazione hanno ragionevolmente desunto come il ricorrente abbia, con colpa grave, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell'Autorità.

In questa prospettiva, va qui ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità ad ambienti criminali (cfr. Sez. 4„ n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 273996-01).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate in euro mille.

Così deciso il 15 febbraio 2022 DEi-,`05r;,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di associazione di tipo mafioso dal quale è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Lamenta che la motivazione dell'ordinanza impugnata è palesemente illogica, in quanto sono state valorizzate, per ritenere la sussistenza della colpa grave, conversazioni intercettate aventi significato tutt'altro che ambiguo o criptico, durante le quali l'interessato non parla della commissione di alcun reato, né esplicitamente né in codice. La visita in ospedale al Fasciani trova spiegazione nel fatto che il Germanò aveva intrattenuto una relazione sentimentale con una figlia del Fasciani, donde la confidenza fra i due. La richiesta della vettura avanzata dal Bitti appare giustificata da motivi di lavoro e comunque il ricorrente dimostra di non essere a conoscenza di ipotetici scopi illeciti della pretesa, sempre che vi fossero. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 2590820y. La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 20363801). 3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha tortc~ta ritenuto che il comportamento del k Germanò, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare. Allo scopo, sono state valorizzate le risultanze probatorie del processo di cognizione, ed in particolare i lunghi e articolati dialoghi intercettati, da cui si è potuto apprendere che il richiedente, in veste di titolare di un'autodemolizione, svolgesse funzioni di supporto operativo, fornendo veicoli rubati agli affiliati dell'associazione mafiosa capeggiata dal Fasciani, per consentire loro spostamenti non monitorabili nell'organizzare le attività delittuose. È stata, in particolare, evidenziata la conversazione ambientale dalla quale era emerso che il ricorrente si era recato all'ospedale dove il Fasciani si trovava ricoverato, al fine di chiedergli l'autorizzazione a consegnare, a un tale [OSCURATO:PERSONA], i mezzi che questi gli aveva richiesto, ottenendone l'assenso. Nel corso della conversazione, lo stesso Germanò esterna le sue preoccupazioni di essere colto in flagranza di reato, tanto che riferisce al Fasciani: "lì non poi sbaglià...appena sbagli vai carcerato...i lavori che lui fa lì dentro, non li deve vedere nessuno al di fuori di loro". Da tali elementi i giudici della riparazione hanno ragionevolmente desunto come il ricorrente abbia, con colpa grave, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell'Autorità. In questa prospettiva, va qui ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità ad ambienti criminali (cfr. Sez. 4„ n. 49613 del 19/10/2018, B, Rv. 273996-01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate in euro mille. Così deciso il 15 febbraio 2022 DEi-,`05r;,
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