CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pi\lf‘j‘ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18 settembre 2019, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato colpevole [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975 commesso il 18 giugno 2018, condannandolo alla pena di mesi quattro e giorni venti di arresto ed C 800 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla misura della pena; ritenuto che i motivi sono reiterativi di argomenti di merito già valutati; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibiltà, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.