CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 20513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria Felicia, difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 434/2021depositata il 30/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal relatore [OSCURATO:PERSONA].Udite le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleFulvio Troncone,che ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 25056/2021Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 20513/2026Data pubblicazione 17/06/2026Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per lecontroricorrenti.La vicenda ha inizio nel 1982, quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo limitrofo, di-nanzi al Tribunale di Catanzaro per il ripristino dello stato dei luoghi a se-guito di uno sbancamento per la effftrealizzazione di un manufatto, che as-sumevano in violazione delle distanze legali. Nel 1983, a costruzione ulti-mata, le attrici introducevano un nuovo giudizio per domandare la demoli-zione del bene o il suo arretramento, oltre al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in entrambi i giudizi, poi riuniti, e proponeva do-manda riconvenzionale per l'accertamento del confine, la demolizione di unaporzione dell'immobile delle attrici, edificata sul proprio suolo in violazionedelle distanze, e il risarcimento del danno.All’esito del giudizio di primo grado, il convenuto proponeva appello, ec-cependo il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata partecipa-zione al giudizio di primo grado della moglie, [OSCURATO:PERSONA], conla quale era in regime di comunione legale dei beni. La Corte di appello, consentenza del 2009, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, ri-mettendo la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio. LaCorte, nella stessa sentenza, dichiarava che la cessione del diritto contro-verso, intervenuta nel corso del giudizio da parte dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] in fa-vore dei figli con atti di donazione del 1995 e 1996, non interferisce sulcorso del giudizio, nel senso che il processo prosegue tra le parti originarie,ai sensi dell'art. 111 c.p.c.Riassunto il giudizio, [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace. IlTribunale di Catanzaro, con sentenza del 2015, condannava i coniugi Pul-lano in solido all'arretramento dell'immobile, al risarcimento del danno per€ 1.878,00, fissava il confine tra le proprietà lungo la linea della scalaNumero registro generale 25056/2021Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 20513/2026Data pubblicazione 17/06/2026esterna al fabbricato delle attrici e rigettava le ulteriori domande di AntonioPullano.Promosso appello da quest’ultimo, il contraddittorio veniva integrato neiconfronti dei figli Menotti, Fernando e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità ederedi della coniuge deceduta, che poi venivano dichiarati tutti e tre contu-maci. Tuttavia, il figlio Carlo interveniva in giudizio ex art. 105 c.p.c., nonquale erede, ma quale titolare del diritto autonomo di comproprietario inforza della donazione del 1996. Egli eccepiva la nullità del giudizio di primogrado per violazione del suo diritto di difesa e l'inopponibilità nei suoi con-fronti della sentenza per mancata trascrizione della domanda introduttiva;in via subordinata, formulava eccezione di usucapione.La Corte di appello, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava inammissibile l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], con-fermando la decisione di primo grado.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, illustrati da memoria.Resistono le attrici con controricorso e memoria. Chiamata all’adunanza ca-merale, la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – I tre motivi di ricorso si esaminano contestualmente per connessione.Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 111, commi 3 e 4, c.p.c. e344, comma 1, c.p.c., con riguardo all'ammissibilità dell'intervento di terzospiegato in appello da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente assume che la Corte d'ap-pello abbia errato nel dichiarare inammissibile l'intervento volontario da luispiegato in appello (ex art. 105 c.p.c.) e nel qualificarlo successore a titoloparticolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.: il diritto di proprietàsull'immobile, acquistato per donazione del 9 gennaio 1996 — anteriore allariassunzione —, sarebbe autonomo e non in contestazione, vertendo lacausa sulle distanze legali; egli sarebbe perciò titolare di un diritto auto-nomo, legittimato all'intervento in appello e all'opposizione di terzo ex art.404 c.p.c. Le parti impugnate sono, a pag. 14 della sentenza, quelle in cuiNumero registro generale 25056/2021Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 20513/2026Data pubblicazione 17/06/2026la Corte territoriale afferma che «il diritto di cui egli afferma essere titolare[...] deriva dall'acquisto avvenuto nel corso del processo ad opera degli al-lora convenuti, suoi danti causa, realizzando così una ipotesi di successoreparticolare del diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c.», e che«l'intervento [...] risulta inammissibile, in assenza della titolarità e di undiritto autonomo [...] richiesto dall'art. 344 c.p.c. per l'intervento in ap-pello».Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 111, commi 3 e 4, c.p.c.e 2653, comma 1, c.c., con riguardo all'inopponibilità degli atti del giudiziodi primo grado e della relativa sentenza per mancata trascrizione della do-manda. Il ricorrente censura la Corte per non aver tratto le conseguenzedell'inopponibilità della sentenza di primo grado, conseguente alla mancatatrascrizione della domanda attorea ex art. 2653, comma 1, c.c.: quale terzoacquirente con atto trascritto egli non sarebbe soggetto agli effetti dellasentenza, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sull'onere di tra-scrizione delle domande relative ai limiti legali della proprietà.Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 111, commi 3 e 4, c.p.c.,1158 e 1159, comma 1, c.c. Il ricorrente lamenta che la Corte avrebberigettato l'eccezione di usucapione sul presupposto del mancato decorso diun termine ventennale ex art. 1159 c.c., norma che prevede invece il ter-mine decennale; possessore dell'immobile dal 1996 in forza della donazione— titolo, si assume, idoneo all'usucapione abbreviata —, egli avrebbe ma-turato l'usucapione decennale già nel 2006, o comunque la ventennale,avendo la Corte erroneamente individuato il dies ad quem nella sentenza diprimo grado (a lui inopponibile) anziché nella notifica dell'integrazione delcontraddittorio in appello (14 ottobre 2016).2.1. - I tre motivi sono infondati.La ragione che ha sollecitato la trattazione congiunta dei motivi di ricorsoè altresì quella che ne determina il rigetto.Numero registro generale 25056/2021Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 20513/2026Data pubblicazione 17/06/2026A seguito della morte della convenuta [OSCURATO:PERSONA], il di leifiglio e attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], è stato evocato nel giudizio d'ap-pello quale erede e quindi successore universale della convenuta, ed è statodichiarato contumace in tale qualità. Il dispositivo della sentenza della Cortedi appello in epigrafe reca un capo corrispondente a ciò. Egli è perciò su-bentrato, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., nella posizione processuale della dantecausa, divenendo parte del giudizio e soggetto all'efficacia diretta della sen-tenza. Tutto ciò non è stato tratto ad oggetto di alcuno dei tre motivi diricorso ed è quindi coperto dalla formazione progressiva del giudicato. Ciòesclude logicamente che il ricorrente possa rivestire la qualità di terzo, le-gittimato all'opposizione ex art. 404 c.p.c., e quindi intervenire in appelloex art. 344 c.p.c.Le osservazioni contenute nel capoverso precedente sono dettate con ri-ferimento precipuo al rigetto del primo motivo di ricorso. Infatti, a seguitodi ciò, il distinto intervento autonomo spiegato dal ricorrente è inammissi-bile: egli è parte in giudizio quale erede e in tale qualità avrebbe potuto edovuto partecipare al processo, mentre la validità della fase anteriore, incui la madre era in vita e parte del processo, è sorretta dall’art. 111 co. 1c.p.c.: in caso di successione a titolo particolare nel corso del processo, essoprosegue tra le parti originarie.2.2. – Tali osservazioni esauriscono anche, in via consequenziale, l’oneredi argomentare il rigetto altri due motivi di ricorso, poiché la soggezione delricorrente all’efficacia diretta della sentenza quale erede, ormai consolidata,esclude che egli possa sottrarsi ad essa vantando un diritto autonomo de-sunto dalla propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto con-troverso. Infatti, la salvezza del proprio acquisto, che il ricorrente pretende,sulla base della trascrizione della donazione avvenuta nel corso del giudiziodi primo grado (a fronte della mancata trascrizione della domanda introdut-tiva del giudizio), presuppone appunto l’affermazione della propria qualitàNumero registro generale 25056/2021Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 20513/2026Data pubblicazione 17/06/2026di successore a titolo particolare nel diritto controverso, sennonché ciò èprecluso dal giudicato formatosi sulla qualità di successore a titolo univer-sale, cosicché è inevitabile rigetto del secondo motivo.Una precisazione, ad abundantiam: il tratto decisivo del presente caso (ilgiudicato formatosi sulla partecipazione al processo del ricorrente qualeerede) esclude che esso possa essere interpretato come precedente contra-rio al potere del successore a titolo particolare nel diritto controverso diintervenire in appello: rimane fermo quanto statuito, ad es., da Cass. 18767del 2017: «Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che ab-bia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coin-cidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in con-testazione; pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 c.p.c. enon dall'art. 105 c.p.c. [….] - non può essere qualificato come interventoadesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizionedei motivi dell'impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai li-miti di cui all'art. 344 c.p.c. e non integra un'impugnazione incidentale tar-diva».2.3. - Quanto al rigetto del terzo motivo, alle ragioni fin qui indicate siaggiunge anche quella (autonoma e correttiva sul punto della motivazionedella Corte di appello) che l’usucapione non è invocabile da chi si assumeproprietario in base ad un titolo di acquisto a titolo derivativo di cui non ècontestata la validità o l’efficacia (cfr., in questa direzione, Cass. 18242 del2024).3. – In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccom-benza e si liquidano in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello corrisposto a titolo dicontributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115del 2002, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 25056/2021Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 20513/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredelle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €3.000, oltre a € 200 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge, con distrazionein favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello corrisposto a titolo dicontributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].L'Estensore Il PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA]