CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 33670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Kenya) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di AMUMal [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Padova ha rigettato la richiesta di riesame che era stata proposta avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Padova, con decreto del 21/01/2023, aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile sito in Ledinara intestato alla Aruma, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 2. La ricorrente, con un unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e dell'art. 648-bis cod. pen., nonché la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del delitto di riciclaggio e del periculum in mora. 2.1. Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che, in caso di sequestro preventivo, non è necessario l'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato, essendo sufficiente l'astratta sussumibilità del fatto in una determinata ipotesi di reato, senza tenere conto del principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui è necessaria l'esistenza di concreti elementi indiziari che riconducano l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. I giudici del riesame avrebbero poi ritenuto inutilizzabile la documentazione bancaria prodotta dalla difesa con motivazione erronea e contraddittoria. In particolare, gli stessi giudici avevano valutato negativamente la mancata traduzione e asseverazione della menzionata documentazione senza tenere conto del fatto che i movimenti bancari in essa rappresentati sarebbero stati agevolmente comprensibili e che il G.i.p. del Tribunale di Padova aveva utilizzato, a sfavore dell'indagata, della documentazione bancaria proveniente dalla Repubblica Ceca e non tradotta, con conseguente illogica disparità di trattamento probatorio. Il Tribunale avrebbe ancora affermato, in modo anapodittico, che la ricorrente sarebbe stata a conoscenza del fatto che l'immobile a lei intestato sarebbe stato acquistato con il denaro proveniente dai reati tributari posti in essere dal compagno [OSCURATO:PERSONA], senza indicare gli elementi indiziari da cui tale affermazione era stata tratta. 2.2. Il Tribunale del riesame avrebbe anche erroneamente affermato che il sequestro preventivo era stato disposto anche ai fini della confisca per equivalente nei confronti degli autori dei reati tributari contestati ai co-indagati della ricorrente, affermazione che si porrebbe in contrasto con quanto era indicato nel provvedimento genetico (sequestro ai fini della confisca del profitto del reato di riciclaggio ai sensi degli artt. 321 cod. proc. iDen. e 648-quater cod. pen.). La motivazione sarebbe infine carente in ordine all'attualità e concretezza del periculum in mora in quanto i giudici del riesame avrebbero fatto esclusivo riferimento a condotte (tentativo di vendita dell'immobile) commesse dal compagno [OSCURATO:PERSONA] e non dalla ricorrente, senza peraltro tenere conto del fatto che lo stesso Borgato, non essendo intestatario del bene, non era legittimato alla vendita dello stesso. Del tutto assente sarebbe la motivazione in ordine alla volontà dell'indagata di vendere il bene e, quindi, in ordine a un effettivo periculum in mora.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. È opportuno rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta a indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840-01). In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240521-01). Giova altresì ricordare che le Sezioni Unite hanno anche chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali„ ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; successivamente: Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916-01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01). 3. Nel caso in esame, quanto al fumus commissi delicti, si deve ritenere che il Tribunale di Padova abbia sufficientemente motivato al riguardo. Il Tribunale ha in particolare evidenziato come dalle effettuate indagini patrimoniali fosse emerso che la Aruma, soggetto del tutto privo di redditi, non svolgendo alcuna attività lavorativa, aveva ricevuto, sul proprio conto corrente acceso in Kenia, un bonifico di C 80.000,00 proveniente dal conto corrente, acceso da una società presso una banca della Repubblica Ceca, sul quale era confluito il denaro proveniente dalla società "cartiera" riconducibile al compagno [OSCURATO:PERSONA] - e, quindi, proveniente dai reati tributari contestati allo stesso Borgata - e aveva utilizzato tale denaro per l'acquisto dell'immobile in sequestro, così compiendo un'operazione idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dello stesso denaro. Con tale motivazione, il Tribunale di Padova ha perciò dato adeguatamente conto della riconducibilità della fattispecie concreta a quella legale del riciclaggio. Né, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale di Padova ha affermato che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, sarebbe esclusa ogni valutazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, atteso che lo stesso Tribunale si è in realtà limitato ad asserire come, in ordine a tale elemento, non fosse necessaria «una approfondita valutazione»; affermazione che, in effetti, è del tutto coerente con il carattere sommario della valutazione che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, è demandata al giudice in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti e con il principio secondo cui, nella stessa sede, è sufficiente che il predetto giudice dia atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu ()culi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015-01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896-01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337-01). Quanto, infine, all'affermata inutilizzabilità della documentazione bancaria che era stata prodotta dalla ricorrente in quanto priva di una traduzione asseverata, tale affermazione non integra alcuna violazione di legge e, in ogni caso, la stessa documentazione appare evidentemente attenere a ragioni in fatto, le quali non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. 4. Quanto al periculum in mora, si deve parimenti ritenere che il Tribunale di Padova abbia sufficientemente motivato anche in ordine a tale aspetto. Il Tribunale ha in particolare evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], prima dell'esecuzione del sequestro, avesse manifestato l'intenzione di vendere l'immobile poi sottoposto alla misura cautelare, come risultava dal contenuto di un'intercettata conversazione nella quale lo stesso Borgato aveva manifestato tale intenzione, così dando adeguatamente conto delle ragioni che rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo sul menzionato immobile rispetto alla definizione del giudizio. Né risulta rilevante il fatto, evidenziato dalla ricorrente, che il Borgato, non essendo l'intestatario dell'immobile (che era intestato alla Amurna), non sarebbe stato legittimato a venderlo, atteso che il Tribunale di Padova ha dato pure espressamente conto di come dalle indagini fosse emerso che il I3orgato, in realtà, «agiva quale proprietario del bene», avendo affermato di averlo comprato lui, avendo richiesto personalmente un'assicurazione sul bene e avendo personalmente contattato un muratore per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione dell'immobile.Infine, quanto alla doglianza avanzata dalla ricorrente secondo cui il Tribunale di Padova avrebbe illegittimamente asseritamente "riqualificato" il sequestro preventivo come funzionale alla confisca per equivalente nei confronti degli autori dei presupposti reati tributari, a fronte di un sequestro che sarebbe stato invece emesso nei confronti dell'Amuma solo in funzione della confisca diretta del prodotto o del profitto del delitto di riciclaggio, si deve osservare come il sequestro sia stato in realtà confermato dal Tribunale di Padova anche in funzione di quest'ultima confisca («Il provvedimento è intervenuto per disporre, oltre al vincolo reale su tale bene [cioè sull'immobile intestato all'Arurna] e sull'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di riciclaggio contestato al capo 59)» e sia stato in effetti comunque confermato con una motivazione relativa alla stessa confisca diretta. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al p