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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 16020/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di quella resa il 10 giugno 2022 dal Tribunale di Marsala, per avere dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine alla contravvenzione di cui al capo a) perché estinta per intervenuta prescrizione, ha ridotto la pena al medesimo inflitta, confermando l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 189, commi 1, commi 6 (capo b) e 7 (capo c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ritenuto che í motivi sollevati (Vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 285/1992; inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo si vedano le pp. 6, 7, 8, sent. app.); quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 8 e 9 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di quella resa il 10 giugno 2022 dal Tribunale di Marsala, per avere dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine alla contravvenzione di cui al capo a) perché estinta per intervenuta prescrizione, ha ridotto la pena al medesimo inflitta, confermando l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 189, commi 1, commi 6 (capo b) e 7 (capo c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che í motivi sollevati (Vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 285/1992; inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo si vedano le pp. 6, 7, 8, sent. app.); quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 8 e 9 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 16020/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris