CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 49513/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 settembre 1966 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 12 luglio 2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, come da memoria in precedente trasmessa; sentito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Roma quale giudice d'appello ex art. 310 cod.proc.pen. ha confermato il provvedimento di reiezione della richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia in carcere in atto applicata a [OSCURATO:PERSONA], cautelato per partecipazione ad associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonché per diversi fatti commessi ai sensi dell'art 73 stesso decreto, imputazioni in relazione alle quali, in uno con altre contestazioni, il suddetto è stato già condannato in sede di abbreviato alla pena di anni 14 e mesi 4 di reclusione dal G.I.P. del Tribunale di Roma. 2.Propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e con un unico e complesso motivo lamenta violazione degli artt. 274, 275 e 292, comma 2, cod. proc. pen. nonchè vizio di motivazione, carente o manifestamente illogica. Ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe omesso di rispondere ai motivi di appello che, reiterando le indicazioni poste a supporto della chiesta sostituzione della misura, se puntualmente scrutinati e valutati, non potevano che imporre la sostituzione della misura più rigorosa con quella degli arresti domiciliari supportati dalla applicazione del braccialetto elettronico, alla luce del tempo trascorso dalla data dei fatti e di quello maturato dalla esecuzione della misura, elementi imprescindibili di valutazione nel verificare concretezza e attualità delle esigenze e adeguatezza della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito 2. Il Tribunale muove da alcune indicazioni argomentative decisive che il ricorso trascura di contrastare con la dovuta specificità, finendo per replicare pedissequamente ragioni di doglianza già puntualmente disattese dai giudici della cautela. Nel provvedimento gravato da ricorso viene rimarcato, in particolare, che avverso il provvedimento genetico di applicazione della misura custodiale più rigorosa, Hamza ebbe ad interporre riesame, gravame negativamente esitato. In particolare, come messo in luce nel provvedimento gravato, nell'occasione la decisione resa ai sensi dell'art. 309 cpd. proc. pen. cristallizzava in termini particolarmente rigorosi la pericolosità criminale del ricorrente alla luce del ruolo di vertice dallo stesso rivestito in relazione all'associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in contestazione e alla perdurante attualità dell'attività di spaccio riscontrata sulla piazza governata dalla detta associazione, così da dare concretezza e spessore al rischio di recidiva presunto ex lege in ragione del titolo di reato contestato.Quadro cautelare, questo, che il Tribunale ha ritenuto immutato, perché non scalfito dalle indicazioni difensive addotte a sostegno dell'istanza ex art, 299 cod. proc. pen. rigettata dal G.I.P. e semmai consolidato dall'intervenuta condanna resa ai danni dell'odierno ricorrente, destinata a implementare le esigenze preventive sottese all'intervento contestato dalla difesa in considerazione dell'apprezzabile portato della pena comminata. 3.L'odierno ricorso, ribadendo pedissequamente e acriticamente le censure svolte con l'appello soffre dei medesimi vizi già riscontrati in relazione al gravame cautelare perché parimenti inidoneo a rassegnare validi elementi utili a mettere in crisi le valutazioni rese dai giudici della cautela in punto di perdurante sussistenza e esclusiva adeguatezza della misura restrittiva di maggior rigore applicata al ricorrente. Al fine sono stati coerentemente ritenuti marcatamente nconferenti sia il riferimento al tempo trascorso dalla data di esecuzione delle condotte, valutazione di esclusiva pertinenza dell'originaria disamina resa al momento del riesame; sia quello afferente al tempo decorso dalla esecuzione della misura, destinato a rimanere indifferente rispetto al quadro da cautelare se non supportato da altri elementi utili ad incidere sullo stesso. Aspetti, questi ultimi, che non possono rintracciarsi nel corretto contegno tenuto dal ricorrente in sede di esecuzione della restrizione cautelare o, ancora, nell'assenza di rilevanti pregresse condotte delittuose: il primo dato perché in sé dovuto; il secondo perché già vagliato in occasione della primigenia verifica cautelare e travolto dalle ben più pregnanti emergenze illecite legate alla regiudicanda che fa da substrato alla cautela in discussione. Per altro verso, l'incompatibilità per ragioni di salute pure rivendicata a sostegno della modifica della misura, una volta esclusa dal Gip, non risulta tra le ragioni di appello devolute dal Tribunale, si da non poter essere tardivamente recuperata in questa sede, in termini, peraltro, di mera affermazione di principio, non ulteriormente dettagliate, tale da rendere la doglianza comunque inammissibile Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr