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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 35812/2023

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 18079-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, AUTORITA’ [OSCURATO:PERSONA], RETI E AMBIENTE, MINISTERO DELL’AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’ Avvocatura generale dello Stato; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., CED – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , rappresentat e e difese dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7060 - 2023, pubblicata il 18 luglio2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 3 novembre2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenutoche le spese vanno compensate, analogamente a quanto già disposto in analoga controversia (Cass., Sez.

Un., n. 29035 del 2023); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma, lì 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 18079-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, AUTORITA’ [OSCURATO:PERSONA], RETI E AMBIENTE, MINISTERO DELL’AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’ Avvocatura generale dello Stato; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., CED – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , rappresentat e e difese dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7060 - 2023, pubblicata il 18 luglio2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 3 novembre2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenutoche le spese vanno compensate, analogamente a quanto già disposto in analoga controversia (Cass., Sez. Un., n. 29035 del 2023); P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, lì 21
Sentenza Cassazione n. 35812/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris