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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14539/2026

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MARCO che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tanto in proprio quanto in qualità di socie e amministratrici dellarappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGAZZANIGA COLETTE, con domicilio digitale ex lege-controricorrenti-Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 14539/2026nonché contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n.1719/2023 depositata il 26/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso notificato il 24/07/2023, [OSCURATO:PERSONA] impugnaper cassazione la sentenza n. 1719/2023 della Corte d’appello diMilano, depositata il 26/05/2023 e notificata in pari data.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DePaoli [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso, illustrato dasuccessiva memoria; [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato controricorsoillustrato da successiva memoria.2.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:PERSONA] e Francesca MariaTeresa [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e nella qualità di socieamministratrici della farmacia “[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA].”,unitamente alla madre [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudiziol’attuale ricorrente dinanzi al Tribunale di Pavia per accertarel’appropriazione indebita dell’importo di € 1.008.120,00 subita2 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 14539/2026nel decennio 2003-2013 (mentre svolgeva l’attività di revisioneData pubblicazione 16/05/2026della contabilità della farmacia e di gestione dei rapporti con ilfisco), nonché il risarcimento del danno morale per €200.000,00, ovvero, in subordine, il risarcimento del dannopatrimoniale pari al profitto dell’illecito e del danno nonpatrimoniale sub sp.e.c.ie morale per complessivi €1.208.120,00, o ancora, in ulteriore subordine, all’indennizzoper arricchimento senza giusta causa.3.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Pavia, accertatol’inadempimento degli obblighi restitutori e l’illegittimaappropriazione di somma altrui da parte del Crivelli, locondannava al pagamento a titolo risarcitorio delle somme di: 1)€ 735.969,63 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di dannopatrimoniale; 2) € 86.342,81 in favore di Francesca MariaTeresa [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di socie amministratrici della farmacia “[OSCURATO:PERSONA].

RomanoS.n.c.”, a titolo di danno patrimoniale; 3) € 50.000,00 ciascuna,in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Tiziana MariaRomano a titolo di danno non patrimoniale da reato.

Rigettavale domande di manleva o garanzia avanzate dal Crivelli neiconfronti delle due compagnie assicuratrici e lo condannava arifondere le spese di lite in favore delle controparti e delle terzechiamate [OSCURATO:SOCIETA]4.

Con atto notificato il 18/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello dinnanzi alla Corte d’appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] con l’impugnata sentenza dichiarava l'improcedibilitàdell'appello per tardiva costituzione per via telematicadell'appellante, condannandolo alla refusione delle speseprocessuali del grado a favore di ciascuna delle controparticostituite e all’ulteriore importo del contributo unificato pari aquello dovuto per l’appello.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 11Numero registro generale 17760/20235.

In via pregiudiziale va rigettata la eccezione di improcedibilitàNumero sezionale 3659/2025del ricorso sollevata dalle parti intimate RomanoNu.m eAroi dif rianccio ltda egelnlaera le 14539/2026Data pubblicazione 16/05/2026valutazione officiosa della tempestività del ricorso in relazione altermine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. rileva che, sebbenein atti non risulti depositata copia autentica della sentenza conrelativa attestazione di notifica, nel caso in esame, la notifica delricorso, intervenuta il 24 luglio 2023, risulta comunquetempestiva rispetto alla data di pubblicazione della sentenza,risalente al 26 maggio 2023 e, pertanto, il termine breve perimpugnare è stato comunque rispettato a far data dallapubblicazione della sentenza (Cass. Sez. 1 -, ordinanza n. 27313del 22/10/2024; Cass., civ., sez.

III, 9 gennaio 2024, n. 865;Cass.

Sez. 6 - 3, ordinanza n. 11386 del 30/04/2019).6.

Infondata risulta altresì l’eccezione di improcedibilità ai sensidell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. per mancato deposito deglidedotta sull’assunto che il ricorrente avrebbe basato le propriedifese sulle ricevute P.E.C. del deposito telematico del28/07/2022 e sull’istanza di remissione in termini, senzaindicare in quale parte del fascicolo i predetti documenti sitrovino, né produrli in apposito fascicoletto.

Osserva la Corte chein calce al ricorso, invero, sono indicati, come depositati inquesta sede, al n 3) la relata di notifica del presente ricorso erelativi file di notifica e, al n. 4) la relata di notifica e relativi filedigitali della sentenza Corte di appello di Milano n. 1719 del2023 (pubbl. il 26.5.2023- Repert. n. 1691/2023 del26/05/2023 - RG n. 2329/2022) e che tra gli atti depositatirisulta indicato al n. 6 di p. 14 del ricorso il fascicolo di secondogrado nel quale è contenuta l’istanza di remissione in termininon accolta dalla Corte d’appello, con menzione degli allegati(atti in formato digitale attestanti i tentativi di deposito dell’atto4 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 14539/2026di appello notificato; v. anche indice dei documenti di primoData pubblicazione 16/05/2026grado e di secondo grado pure depositato in questa sede).7.

Quanto al merito del ricorso la censura è fondata per quantosegue.8.

Il ricorrente pone a base del ricorso il seguente unico motivo, exart. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

“Violazione e falsa applicazionedegli artt. 348 c.p.c. , 347 c.p.c., 165 c.p.c., 153 c.p.c., art.156, c. 3 c.p.c.; violazione falsa applicazione degli artt. 12, 13,14 e 34 del Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011n. 44, art. 13 con cui sono state dettate le specifiche tecnichepreviste dall’articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministro dellaGiustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 in riferimento all'art.360 c. 1 n. 3 e n. 4”.

In particolare, deduce che la Corted’appello avrebbe dichiarato erroneamente l'improcedibilitàdell'appello per tardiva costituzione dell'appellante, in tesitentata per via telematica il giorno 28/07/2022, in tempo utile,e non avrebbe ugualmente accolto l'istanza di rimessione intermini, depositata il 29/07/2022, ritenendo tardiva l'iscrizione aruolo per errore imputabile alla parte, violando le norme soprarichiamate.

Sempre secondo il ricorrente, la Corte di appello diMilano, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto imputabile aldepositante l'errore sul formato dell’allegato atto non accettatodal sistema in tempo utile.

In particolare, l’impugnante deducedi avere, in data 28/07/2022 (e, dunque, nel rispetto deltermine sancito dei dieci giorni), iscritto la causa al ruolo conconseguente rilascio della ricevuta di accettazione e consegnadel servizio telematico.

Sempre nella medesima data, alle ore17:54, avrebbe ricevuto la p.e.c. di controllo automatico con ilseguente esito: “Codice esito: -1.

Descrizione esito: --IDBUSTA: 152112970 [OSCURATO:PERSONA]: postacert_Avv._Adriatici.emlErrore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da partedell’ufficio ricevente” (doc. allegata all'istanza di rimessione in5 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025termini).

Il successivo 29/07/2022, la cancelleria, all'esito deiNumero di raccolta generale 14539/2026controlli di rito, avrebbe trasmesso al ricorrente unaDa taq pubablrictaazio ne 16/05/2026p.e.c. il cui contenuto riportava “Deposito di atto non conforme.Si rifiuta in quanto pervenuto con errore fatale non recuperabile.Si prega di effettuare un nuovo deposito.

Errore sulfile:"postacert avv. [OSCURATO:PERSONA].EML". [OSCURATO:PERSONA].

Atti rifiutati il[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.

A seguito del ricevimento della quarta p.e.c.summenzionata, il difensore si sarebbe recato, per chiederechiarimenti, presso la Cancelleria ove gli veniva suggerito dieffettuare il deposito del file in formato pdf, sì da evitarel’inserimento del medesimo con estensione eml.

Il ricorrente,dunque, denuncia di avere effettuato positivamente il deposito eformulato, in via cautelativa, un'istanza di rimessione in termini,con allegazione delle p.e.c. di cui al deposito del 28/07/2022delle quali per scrupolo si attestava la conformità agli originali.9.

Osserva la Corte, quanto all’eccezione preliminare delle partiresistenti, che nel caso specifico risulta rispettato il principio diautosufficienza del ricorso di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., il qualedeve essere modulato, in conformità alle indicazioni dellasentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altric/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dallatrascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire altempo stesso la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad unorgano giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza ( Cass. Sez.

L -, ordinanza n. 3612 del 4/02/2022;Cass.

Sez. 1 -, ordinanza n. 29495 del 23/12/2020; Cass.

SU n.34469/2019; Cass. Sez. 3, sentenza n. 86 del 10/01/2012).6 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/202510.

Va in proposito sottolineato che, ove sia dedotto il vizio diNumero di raccolta generale 14539/2026relata di notifica, la trascrizione integrale della medeDsaitma paub blnicaezlio ne 16/05/2026ricorso per cassazione si rende necessaria soltanto qualora siastrettamente funzionale alla comprensione del motivo, attesoche l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previstidall'art. 366 c.p.c. non è fine a sé stesso, ma è strumentale aldispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti(Cass. Sez. 5 -, ordinanza n. 6288 del 09/03/2025; Cass. Sez. 5-, ordinanza n. 1150 del 17/01/2019).

Mentre, nel caso inquestione, in atti risulta chiaramente la richiesta di rimessione intermini su cui la Corte d’appello si è pronunciata nonaccogliendola, riferendosi ai dati contenuti nelle ricevute p.e.c.di deposito indirizzate alla cancelleria della Corte di meritodestinataria dell’atto.11.

Quanto al merito della questione, la Corte di appello rilevavache “costituiscono circostanze pacifiche e documentali che: 1)[OSCURATO:PERSONA] notificava l’appello a mezzo p.e.c. in data18.07.2022; 2) in data 28.07.2022 veniva tentata l’iscrizione aruolo dall’odierno appellante, che falliva (cfr. rispostaautomatica del 28.07.2022) per “errore imprevisto” che, aseguito dei successivi controlli, era imputabile alla partederivando da un errato formato degli allegati.

Infatti, comeemerge che, a seguito della verifica tecnica, vi era: “Deposito difatale non recuperabile”; 3) in data 29.07.2022 venivaeffettuata l’iscrizione a ruolo mediante deposito in diverso ecorretto formato ed andava a buon fine; 4) la parte ha allegatoall’atto di appello una istanza di rimessione in termini conallegati i messaggi telematici relativi alla iscrizione a ruolo;l’istanza è stata depositata il giorno successivo alla primarisposta automatica del 28.07.2022 - pervenuta quindi ancora7 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025nei termini per poter iscrivere tempestivamente a ruolo - eNumero di raccolta generale 14539/2026necessitava comunque dei presupposti previsti dalla legDgatea pupbeblric aizlio ne 16/05/2026suo accoglimento, ossia un errore non imputabile alla parte”.Pertanto, l’eccezione di improcedibilità è stata ritenuta fondatatenuto conto che il fallimento dell’iscrizione a ruolo è dovuto aderrore imputabile alla parte: “deposito di file non conforme” e,dunque, non più rimediabile.12.

Posto quanto sopra, in tema di deposito telematico di un attoprocessuale, questa Corte ha già sancito che la presenza,all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" nellatrasmissione degli atti per via digitale, non imputandosi a colpadel mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema dicaricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancellierel'accettazione del deposito, e non determini effetti invalidanti,quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensidell'art. 156 comma 3 c.p.c., oltre a essere consentitacomunque l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini(cfr. Sez. 6 - L, ordinanza n. 238 del 5/01/2023).13.

Inoltre, la cronologia dei fatti sopra descritta evidenzia come,alla luce del principio giurisprudenziale di cui in premessa, laCorte d’appello abbia errato nel ritenere che “l’errore fatale”dipendesse dalla tipologia di estensione del file, e dunque fosseimputabile alla parte appellante, laddove avrebbe dovuto invececonsiderare che il deposito dell’atto in formato eml è previstodalla normativa di settore (Decreto del Ministro della Giustizia 21febbraio 2011, n. 44) e permette di verificare la disponibilitàinformatica dell'atto da parte del destinatario, nonché di provareil raggiungimento dello scopo legale della notificazione, ovverosiala consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno eserciziodel diritto di difesa così come la corretta instaurazione delcontraddittorio, essendo viceversa l’atto in formato pdf inidoneoallo scopo (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 16189 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).8 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/202514.

Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona, infatti,Numero di raccolta generale 14539/2026quando viene emessa la seconda p.e.c., ovvero la ricDeatva uputbab licdaziio ne 16/05/2026avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronicacertificata del Ministero della giustizia, come disposto dall’art.16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, il che nella speciesarebbe dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna dellap.e.c. inviata a fini di deposito dell’atto di appello e dei relativiallegati.

Le Sezioni Unite hanno, in un caso simile a quello inesame, ritenuto che la documentazione sopra citata fosse idoneaa dimostrare: da un lato, che il mancato completamento deldeposito telematico dell’atto di impugnazione fosse da imputareesclusivamente a un malfunzionamento del sistema in dotazionedell’ufficio, effettivamente verificatosi in quel periodo perproblemi tecnici nella ricezione dei depositi; dall’altro, che ilricorrente si era attivato tempestivamente per avere contezzadel seguito del proprio invio, avendone ricevuto vagheassicurazioni dall’ufficio, tali comunque da giustificarel’affidamento al riguardo riposto e la mancata riattivazione dellaprocedura, con un nuovo deposito.

In tale contesto, in cui ilmancato completamento del deposito non era addebitabile ainerzia colpevole del ricorrente ma, al contrario, quanto dellarelativa procedura è posto a carico del ricorrente può ritenersitempestivamente adempiuto, l’impugnativa si sottrae allasanzione di improcedibilità (Cass. Sez.

U, ordinanza n. 22963 del2025).15.

Al proposito, in riferimento al caso di specie, in cui la Corte dimerito non ha dato seguito positivo, per la parte richiedente,all’istanza di rimessione in termini, va aggiunto che, in tema dipresupposti per la rimessione in termini, la serie di messaggip.e.c. che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle"specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestorecentrale"), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle9 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025parti, costituiscono indubbiamente fonti di affidamentoNumero di raccolta generale 14539/2026qualificato, meritevole di essere considerato nell'amDbatiat pou bbldiceazlio ne 16/05/2026giudizio ex art. 294 comma 2 c.p.c. (Cass. Sez. 2 -, sentenza n.30514 del 18/10/2022).

E, d’altra parte, non può cheulteriormente ribadirsi che la violazione delle “forme digitali” nondetermina l’inesistenza della notifica dell’atto medesimo, bensì lasua nullità, con conseguente possibile sanatoria perconvalidazione oggettiva ex art.156 comma 3 c.p.c., ove l’attoabbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato (Cass. Sez. 1-, ordinanza n. 15801 del 13/06/2025; Cass. Sez. 1 -, ordinanzan. 69 del 3/01/2025; Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 16189dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 2 -, sentenza n. 22654 del19/07/2022).16.

Pertanto, il caso in esame va regolato alla luce del principio percui «in caso di esito negativo del procedimento di depositodell’atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superatoi controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto(corretto o meno che sia) dell’atto da parte della cancelleria, laparte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione intermini a norma dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., ove possaritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causadell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito (v. in talsenso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessa parteabbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito conesito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull’istanza dirimessione in termini da parte del giudice» (Cass., Sez. 1,ordinanza, n. 69 del 3 gennaio 2025; v. anche Cass., Sez. 3,ordinanza n. 27766 del 17 ottobre 2025, emessa il 17 settembre2025).17.

Rileva, in sintesi, che l'art. 153, secondo comma, c.p.c. nonprevede termini specifici per la presentazione dell'istanza, marichiede solo che la decadenza non sia imputabile alla parte,10 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 14539/2026ragione per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare laData pubblicazione 16/05/2026non imputabilità del ritardo e accogliere l'istanza.18.

Alla stregua di quanto sopra, il ricorso va accolto, conconseguente cassazione dell’impugnata decisione e rinvio allaCorte d’appello di Milano, territorialmente competente, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinviaalla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche perle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 17/09/2025, nella Camera di consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MARCO che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tanto in proprio quanto in qualità di socie e amministratrici dellarappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGAZZANIGA COLETTE, con domicilio digitale ex lege-controricorrenti-Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 14539/2026nonché contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n.1719/2023 depositata il 26/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso notificato il 24/07/2023, [OSCURATO:PERSONA] impugnaper cassazione la sentenza n. 1719/2023 della Corte d’appello diMilano, depositata il 26/05/2023 e notificata in pari data.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DePaoli [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso, illustrato dasuccessiva memoria; [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato controricorsoillustrato da successiva memoria.2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:PERSONA] e Francesca MariaTeresa [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e nella qualità di socieamministratrici della farmacia “[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA].”,unitamente alla madre [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudiziol’attuale ricorrente dinanzi al Tribunale di Pavia per accertarel’appropriazione indebita dell’importo di € 1.008.120,00 subita2 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 14539/2026nel decennio 2003-2013 (mentre svolgeva l’attività di revisioneData pubblicazione 16/05/2026della contabilità della farmacia e di gestione dei rapporti con ilfisco), nonché il risarcimento del danno morale per €200.000,00, ovvero, in subordine, il risarcimento del dannopatrimoniale pari al profitto dell’illecito e del danno nonpatrimoniale sub sp.e.c.ie morale per complessivi €1.208.120,00, o ancora, in ulteriore subordine, all’indennizzoper arricchimento senza giusta causa.3. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Pavia, accertatol’inadempimento degli obblighi restitutori e l’illegittimaappropriazione di somma altrui da parte del Crivelli, locondannava al pagamento a titolo risarcitorio delle somme di: 1)€ 735.969,63 in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di dannopatrimoniale; 2) € 86.342,81 in favore di Francesca MariaTeresa [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di socie amministratrici della farmacia “[OSCURATO:PERSONA]. RomanoS.n.c.”, a titolo di danno patrimoniale; 3) € 50.000,00 ciascuna,in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Tiziana MariaRomano a titolo di danno non patrimoniale da reato. Rigettavale domande di manleva o garanzia avanzate dal Crivelli neiconfronti delle due compagnie assicuratrici e lo condannava arifondere le spese di lite in favore delle controparti e delle terzechiamate [OSCURATO:SOCIETA]4. Con atto notificato il 18/07/2022 [OSCURATO:PERSONA] proponevaappello dinnanzi alla Corte d’appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] con l’impugnata sentenza dichiarava l'improcedibilitàdell'appello per tardiva costituzione per via telematicadell'appellante, condannandolo alla refusione delle speseprocessuali del grado a favore di ciascuna delle controparticostituite e all’ulteriore importo del contributo unificato pari aquello dovuto per l’appello.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 11Numero registro generale 17760/20235. In via pregiudiziale va rigettata la eccezione di improcedibilitàNumero sezionale 3659/2025del ricorso sollevata dalle parti intimate RomanoNu.m eAroi dif rianccio ltda egelnlaera le 14539/2026Data pubblicazione 16/05/2026valutazione officiosa della tempestività del ricorso in relazione altermine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. rileva che, sebbenein atti non risulti depositata copia autentica della sentenza conrelativa attestazione di notifica, nel caso in esame, la notifica delricorso, intervenuta il 24 luglio 2023, risulta comunquetempestiva rispetto alla data di pubblicazione della sentenza,risalente al 26 maggio 2023 e, pertanto, il termine breve perimpugnare è stato comunque rispettato a far data dallapubblicazione della sentenza (Cass. Sez. 1 -, ordinanza n. 27313del 22/10/2024; Cass., civ., sez. III, 9 gennaio 2024, n. 865;Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 11386 del 30/04/2019).6. Infondata risulta altresì l’eccezione di improcedibilità ai sensidell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. per mancato deposito deglidedotta sull’assunto che il ricorrente avrebbe basato le propriedifese sulle ricevute P.E.C. del deposito telematico del28/07/2022 e sull’istanza di remissione in termini, senzaindicare in quale parte del fascicolo i predetti documenti sitrovino, né produrli in apposito fascicoletto. Osserva la Corte chein calce al ricorso, invero, sono indicati, come depositati inquesta sede, al n 3) la relata di notifica del presente ricorso erelativi file di notifica e, al n. 4) la relata di notifica e relativi filedigitali della sentenza Corte di appello di Milano n. 1719 del2023 (pubbl. il 26.5.2023- Repert. n. 1691/2023 del26/05/2023 - RG n. 2329/2022) e che tra gli atti depositatirisulta indicato al n. 6 di p. 14 del ricorso il fascicolo di secondogrado nel quale è contenuta l’istanza di remissione in termininon accolta dalla Corte d’appello, con menzione degli allegati(atti in formato digitale attestanti i tentativi di deposito dell’atto4 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 14539/2026di appello notificato; v. anche indice dei documenti di primoData pubblicazione 16/05/2026grado e di secondo grado pure depositato in questa sede).7. Quanto al merito del ricorso la censura è fondata per quantosegue.8. Il ricorrente pone a base del ricorso il seguente unico motivo, exart. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 348 c.p.c. , 347 c.p.c., 165 c.p.c., 153 c.p.c., art.156, c. 3 c.p.c.; violazione falsa applicazione degli artt. 12, 13,14 e 34 del Decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011n. 44, art. 13 con cui sono state dettate le specifiche tecnichepreviste dall’articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministro dellaGiustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 in riferimento all'art.360 c. 1 n. 3 e n. 4”. In particolare, deduce che la Corted’appello avrebbe dichiarato erroneamente l'improcedibilitàdell'appello per tardiva costituzione dell'appellante, in tesitentata per via telematica il giorno 28/07/2022, in tempo utile,e non avrebbe ugualmente accolto l'istanza di rimessione intermini, depositata il 29/07/2022, ritenendo tardiva l'iscrizione aruolo per errore imputabile alla parte, violando le norme soprarichiamate. Sempre secondo il ricorrente, la Corte di appello diMilano, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto imputabile aldepositante l'errore sul formato dell’allegato atto non accettatodal sistema in tempo utile. In particolare, l’impugnante deducedi avere, in data 28/07/2022 (e, dunque, nel rispetto deltermine sancito dei dieci giorni), iscritto la causa al ruolo conconseguente rilascio della ricevuta di accettazione e consegnadel servizio telematico. Sempre nella medesima data, alle ore17:54, avrebbe ricevuto la p.e.c. di controllo automatico con ilseguente esito: “Codice esito: -1. Descrizione esito: --IDBUSTA: 152112970 [OSCURATO:PERSONA]: postacert_Avv._Adriatici.emlErrore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da partedell’ufficio ricevente” (doc. allegata all'istanza di rimessione in5 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025termini). Il successivo 29/07/2022, la cancelleria, all'esito deiNumero di raccolta generale 14539/2026controlli di rito, avrebbe trasmesso al ricorrente unaDa taq pubablrictaazio ne 16/05/2026p.e.c. il cui contenuto riportava “Deposito di atto non conforme.Si rifiuta in quanto pervenuto con errore fatale non recuperabile.Si prega di effettuare un nuovo deposito. Errore sulfile:"postacert avv. [OSCURATO:PERSONA].EML". [OSCURATO:PERSONA]. Atti rifiutati il[OSCURATO:DATA_NASCITA]”. A seguito del ricevimento della quarta p.e.c.summenzionata, il difensore si sarebbe recato, per chiederechiarimenti, presso la Cancelleria ove gli veniva suggerito dieffettuare il deposito del file in formato pdf, sì da evitarel’inserimento del medesimo con estensione eml. Il ricorrente,dunque, denuncia di avere effettuato positivamente il deposito eformulato, in via cautelativa, un'istanza di rimessione in termini,con allegazione delle p.e.c. di cui al deposito del 28/07/2022delle quali per scrupolo si attestava la conformità agli originali.9. Osserva la Corte, quanto all’eccezione preliminare delle partiresistenti, che nel caso specifico risulta rispettato il principio diautosufficienza del ricorso di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., il qualedeve essere modulato, in conformità alle indicazioni dellasentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altric/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dallatrascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire altempo stesso la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad unorgano giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza ( Cass. Sez. L -, ordinanza n. 3612 del 4/02/2022;Cass. Sez. 1 -, ordinanza n. 29495 del 23/12/2020; Cass. SU n.34469/2019; Cass. Sez. 3, sentenza n. 86 del 10/01/2012).6 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/202510. Va in proposito sottolineato che, ove sia dedotto il vizio diNumero di raccolta generale 14539/2026relata di notifica, la trascrizione integrale della medeDsaitma paub blnicaezlio ne 16/05/2026ricorso per cassazione si rende necessaria soltanto qualora siastrettamente funzionale alla comprensione del motivo, attesoche l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previstidall'art. 366 c.p.c. non è fine a sé stesso, ma è strumentale aldispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti(Cass. Sez. 5 -, ordinanza n. 6288 del 09/03/2025; Cass. Sez. 5-, ordinanza n. 1150 del 17/01/2019). Mentre, nel caso inquestione, in atti risulta chiaramente la richiesta di rimessione intermini su cui la Corte d’appello si è pronunciata nonaccogliendola, riferendosi ai dati contenuti nelle ricevute p.e.c.di deposito indirizzate alla cancelleria della Corte di meritodestinataria dell’atto.11. Quanto al merito della questione, la Corte di appello rilevavache “costituiscono circostanze pacifiche e documentali che: 1)[OSCURATO:PERSONA] notificava l’appello a mezzo p.e.c. in data18.07.2022; 2) in data 28.07.2022 veniva tentata l’iscrizione aruolo dall’odierno appellante, che falliva (cfr. rispostaautomatica del 28.07.2022) per “errore imprevisto” che, aseguito dei successivi controlli, era imputabile alla partederivando da un errato formato degli allegati. Infatti, comeemerge che, a seguito della verifica tecnica, vi era: “Deposito difatale non recuperabile”; 3) in data 29.07.2022 venivaeffettuata l’iscrizione a ruolo mediante deposito in diverso ecorretto formato ed andava a buon fine; 4) la parte ha allegatoall’atto di appello una istanza di rimessione in termini conallegati i messaggi telematici relativi alla iscrizione a ruolo;l’istanza è stata depositata il giorno successivo alla primarisposta automatica del 28.07.2022 - pervenuta quindi ancora7 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025nei termini per poter iscrivere tempestivamente a ruolo - eNumero di raccolta generale 14539/2026necessitava comunque dei presupposti previsti dalla legDgatea pupbeblric aizlio ne 16/05/2026suo accoglimento, ossia un errore non imputabile alla parte”.Pertanto, l’eccezione di improcedibilità è stata ritenuta fondatatenuto conto che il fallimento dell’iscrizione a ruolo è dovuto aderrore imputabile alla parte: “deposito di file non conforme” e,dunque, non più rimediabile.12. Posto quanto sopra, in tema di deposito telematico di un attoprocessuale, questa Corte ha già sancito che la presenza,all'esito dei controlli della cancelleria, di un "errore fatale" nellatrasmissione degli atti per via digitale, non imputandosi a colpadel mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema dicaricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancellierel'accettazione del deposito, e non determini effetti invalidanti,quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensidell'art. 156 comma 3 c.p.c., oltre a essere consentitacomunque l'eventuale rinnovazione con rimessione in termini(cfr. Sez. 6 - L, ordinanza n. 238 del 5/01/2023).13. Inoltre, la cronologia dei fatti sopra descritta evidenzia come,alla luce del principio giurisprudenziale di cui in premessa, laCorte d’appello abbia errato nel ritenere che “l’errore fatale”dipendesse dalla tipologia di estensione del file, e dunque fosseimputabile alla parte appellante, laddove avrebbe dovuto invececonsiderare che il deposito dell’atto in formato eml è previstodalla normativa di settore (Decreto del Ministro della Giustizia 21febbraio 2011, n. 44) e permette di verificare la disponibilitàinformatica dell'atto da parte del destinatario, nonché di provareil raggiungimento dello scopo legale della notificazione, ovverosiala consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno eserciziodel diritto di difesa così come la corretta instaurazione delcontraddittorio, essendo viceversa l’atto in formato pdf inidoneoallo scopo (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 16189 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).8 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/202514. Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona, infatti,Numero di raccolta generale 14539/2026quando viene emessa la seconda p.e.c., ovvero la ricDeatva uputbab licdaziio ne 16/05/2026avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronicacertificata del Ministero della giustizia, come disposto dall’art.16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, il che nella speciesarebbe dimostrato dalla ricevuta di avvenuta consegna dellap.e.c. inviata a fini di deposito dell’atto di appello e dei relativiallegati. Le Sezioni Unite hanno, in un caso simile a quello inesame, ritenuto che la documentazione sopra citata fosse idoneaa dimostrare: da un lato, che il mancato completamento deldeposito telematico dell’atto di impugnazione fosse da imputareesclusivamente a un malfunzionamento del sistema in dotazionedell’ufficio, effettivamente verificatosi in quel periodo perproblemi tecnici nella ricezione dei depositi; dall’altro, che ilricorrente si era attivato tempestivamente per avere contezzadel seguito del proprio invio, avendone ricevuto vagheassicurazioni dall’ufficio, tali comunque da giustificarel’affidamento al riguardo riposto e la mancata riattivazione dellaprocedura, con un nuovo deposito. In tale contesto, in cui ilmancato completamento del deposito non era addebitabile ainerzia colpevole del ricorrente ma, al contrario, quanto dellarelativa procedura è posto a carico del ricorrente può ritenersitempestivamente adempiuto, l’impugnativa si sottrae allasanzione di improcedibilità (Cass. Sez. U, ordinanza n. 22963 del2025).15. Al proposito, in riferimento al caso di specie, in cui la Corte dimerito non ha dato seguito positivo, per la parte richiedente,all’istanza di rimessione in termini, va aggiunto che, in tema dipresupposti per la rimessione in termini, la serie di messaggip.e.c. che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle"specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestorecentrale"), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle9 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025parti, costituiscono indubbiamente fonti di affidamentoNumero di raccolta generale 14539/2026qualificato, meritevole di essere considerato nell'amDbatiat pou bbldiceazlio ne 16/05/2026giudizio ex art. 294 comma 2 c.p.c. (Cass. Sez. 2 -, sentenza n.30514 del 18/10/2022). E, d’altra parte, non può cheulteriormente ribadirsi che la violazione delle “forme digitali” nondetermina l’inesistenza della notifica dell’atto medesimo, bensì lasua nullità, con conseguente possibile sanatoria perconvalidazione oggettiva ex art.156 comma 3 c.p.c., ove l’attoabbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato (Cass. Sez. 1-, ordinanza n. 15801 del 13/06/2025; Cass. Sez. 1 -, ordinanzan. 69 del 3/01/2025; Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 16189dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 2 -, sentenza n. 22654 del19/07/2022).16. Pertanto, il caso in esame va regolato alla luce del principio percui «in caso di esito negativo del procedimento di depositodell’atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superatoi controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto(corretto o meno che sia) dell’atto da parte della cancelleria, laparte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione intermini a norma dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., ove possaritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causadell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito (v. in talsenso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessa parteabbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito conesito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull’istanza dirimessione in termini da parte del giudice» (Cass., Sez. 1,ordinanza, n. 69 del 3 gennaio 2025; v. anche Cass., Sez. 3,ordinanza n. 27766 del 17 ottobre 2025, emessa il 17 settembre2025).17. Rileva, in sintesi, che l'art. 153, secondo comma, c.p.c. nonprevede termini specifici per la presentazione dell'istanza, marichiede solo che la decadenza non sia imputabile alla parte,10 di 11Numero registro generale 17760/2023Numero sezionale 3659/2025Numero di raccolta generale 14539/2026ragione per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare laData pubblicazione 16/05/2026non imputabilità del ritardo e accogliere l'istanza.18. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso va accolto, conconseguente cassazione dell’impugnata decisione e rinvio allaCorte d’appello di Milano, territorialmente competente, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinviaalla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche perle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 17/09/2025, nella Camera di consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA11 di 11
Sentenza Cassazione n. 14539/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris