CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 settembre 2025
Cassazione n. 34581/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 10/01/2023dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile del reatodi guida senza patente (perché ritirata) reiterato nel biennio.2. Il ricorso si affida a sei motivi con i quali deduce violazioni di legge e vizi dimotivazione con riferimento:2.1. alla violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in ragione della mancatavalutazione dell’accordo intervenuto con il Procuratore generale per la applicazionedella pena pecuniaria sostitutiva. Osserva la difesa che, in mancanza di una revocaespressa del concordato raggiunto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si sarebbe dovutoadottare un provvedimento, non potendo avere rilievo una revoca implicita delconsenso già espresso dal Procuratore generale;2.2. alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen., trattandosi di episodio risalente nel tempo e non reiterato;2.3. alla mancata esclusione della recidiva;2.4. al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento delle circostanze2.5. alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria,lamentando, in particolare, che la Corte territoriale abbia rigettato l’invocataconversione ipotizzando la mancanza di solvibilità dell’imputato;2.6. alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblicautilità.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema [OSCURATO:PERSONA] chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4. Sono pervenuti motivi nuovi a firma del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Griffo, a sostegno dei motivi originariamente proposti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso sono in parte inammissibili, in parte infondati.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Non sussiste infatti alcun viziodi motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancata valutazione del c.d.concordato in appello avente ad oggetto l’applicazione della pena pecuniariasostitutiva dal momento che non era stato raggiunto alcun accordo sul quale laCorte territoriale dovesse pronunciarsi. Ed invero, come risulta dalla sentenzaimpugnata e dalla lettura del verbale d’udienza – necessaria e possibile in ragionedel vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) − ilProcuratore generale non ha prestato il consenso all’applicazione della penarichiesta ed anzi ha concluso per la conferma della sentenza impugnata3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] già avuto modo di affermare che la causa di esclusione della punibilità per laparticolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senzapatente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità delcomportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensidell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio(Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286812).4. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata esclusionedella recidiva, richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitàsecondo cui il giudice deve verificare se la reiterazione dell’illecito sia sintomatica diuna maggiore capacità a delinquere, è manifestamente infondato.La censura muove, infatti, dall’erroneo presupposto che venga in rilievo larecidiva disciplinata dall’art. 99 cod. pen., istituto che presuppone la commissionedi un precedente delitto e che, in quanto circostanza inerente alla persona delcolpevole, impone al giudice una specifica valutazione in ordine alla maggiorecapacità a delinquere manifestata dalla nuova condotta. Anche la motivazione dellasentenza impugnata incorre nel medesimo errore laddove (pag. 5), nel rispondereal quarto motivo di gravame con cui la difesa chiedeva l’esclusione della recidiva,«previa verifica in concreto da parte dell’A.G. del rapporto tra il fatto per cui siprocede e la precedente condanna», ha osservato «come nel caso di specie talerapporto sia di immediata percezione, trattandosi della reiterazione della medesimacondotta illecita (…), come manifestazione di maggiore riprovevolezza dellacondotta e di maggiore pericolosità specifica del reo».Si trascura, tuttavia, di considerare che il reato ascritto ha naturacontravvenzionale e che la previsione della “recidiva nel biennio” non integra larecidiva quale circostanza aggravante ai sensi dell’art. 99 cod. pen., ma costituisceelemento della specifica fattispecie incriminatrice, rimasta penalmente rilevante, aseguito della depenalizzazione operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, proprionell’ipotesi di reiterazione della violazione nel biennio. La giurisprudenza dilegittimità ha, infatti, chiarito che il reato di guida senza patente, nell'ipotesiaggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 delpredetto d.lgs. 8/2016 e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispettoal quale la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4 n. 42285 del 10/5/2017,Diop, Rv. 270882), sicché non è richiesta alcuna autonoma valutazione giudizialecirca l’aumento della capacità a delinquere del soggetto, propria invece dell’istitutodisciplinato dall’art. 99 cod. pen. In altri termini, i principi invocati dal ricorrente,relativi alla necessità di verificare, ai fini dell’applicazione della recidiva ex art. 99cod. pen., la concreta significatività del precedente rispetto alla personalitàdell’imputato e l’effettiva maggiore pericolosità manifestata dalla nuova condotta,non sono pertinenti alla fattispecie in esame. La responsabilità per il reatocontestato, infatti, discende dalla definitività del verbale di contestazioneamministrativa per una precedente medesima violazione avvenuta in data05/08/2019 (verbale non oblato e non impugnato, v. pag. 4 sent. app.), che, perscelta legislativa, determina la rilevanza penale del fatto a prescindere da unavalutazione soggettiva della specifica pericolosità del suo autore.5. Con riferimento al quarto motivo, col quale la difesa si duole della mancataapplicazione delle attenuanti generiche e della determinazione della pena in misurasuperiore al minimo edittale si deve ricordare che, secondo un indirizzogiurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligodi motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. orichiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece,necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltantoquando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anchespecificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando ilmassimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi oanni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato cosìottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nelcaso in esame, la pena base è stata determinata nella misura di mesi 3 di arrestoed € 3.000 di ammenda: dunque, in misura inferiore alla pena media edittale cosìcalcolata. La Corte territoriale, peraltro, ha motivato congruamente, anche sesinteticamente, la scelta di non modificare il trattamento sanzionatorio rilevandoche l’imputato è gravato da un precedente per violazione della legge in materia distupefacenti e la precedente contestazione per guida con patente ritirata risaliva apoco più di un anno prima.Quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, basta ricordareche, quando le circostanze di fatto che fondano la richiesta di riconoscimento delledell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenzadi elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3,n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015,dep. 2016, Piliero, Rv. 266460) e proprio questo è avvenuto nel caso di specie.6. I motivi quinto e sesto, relativi alla invocata sostituzione della penadetentiva con quella pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità (di cui all'articolo53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dall’art. 545-bis cod. proc.pen.), sono infondati.Non v’è dubbio che la motivazione fornita dalla Corte di appello meriti censuranella parte in cui sostiene che, ai fini della sostituzione della pena detentiva con lapena pecuniaria, l‘imputato avrebbe dovuto dimostrare di avere una capacitàeconomica adeguata. Ed invero, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituirele pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenereconto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello dellecondizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello dellesue condizioni economiche (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi,Rv. 247274). Come è stato recentemente affermato: «In tema di pene sostitutivedi pene detentive brevi, il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione dellapena detentiva con pena pecuniaria in ragione delle disagiate condizioni economichee patrimoniali dell'imputato, riferendosi la prognosi di inadempimento ostativa allesole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. (In motivazione, la Corte haosservato che induce a tale conclusione il combinato disposto del nuovo art. 56-quater e dell'art. 71 legge 24 novembre 1981, n. 689, quest'ultimo nel testonovellato dall'art. 71, comma 1, lett. u), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disciplinantei casi di revoca e di conversione della pena pecuniaria, per mancato pagamento osua impossibilità, correlata alle condizioni economiche e patrimoniali delcondannato, "al momento della esecuzione") (Sez. 2 n. 1724 del 18/12/2025,Iavarone, Rv. 289194).Tanto premesso, si deve osservare che, nel motivare la scelta di non applicarepene sostitutive, la Corte di appello ha anche richiamato e fatte proprie lemotivazioni sviluppate dal Tribunale (pag. 9 della sentenza di primo grado), secondoil quale la precedente condanna per delitto e il carattere abituale della condottaascritta all’imputato non consentivano di formulare una prognosi positivasull’idoneità delle pene alternative a favorire la rieducazione dell’imputato.Si deve ricordare allora che, ai sensi dell’art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nel decidere se applicare unapena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice deve comunquetenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anche se non deve valutarli tantonella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nellaprospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla piùidonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (Sez. 4 n. 36961 del09/10/2025, Held, Rv. 288658; Sez. 4 n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo,Rv. 288741). Se è vero, dunque, che il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenutonell'art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essereletto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, qualicondizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, noncomprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006);è anche vero che, per giustificare la propria prognosi negativa in ordineall'adempimento delle prescrizioni, il giudice può trarre argomenti dalla natura deiprecedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti.Nel caso oggetto del presente ricorso a ciò deve aggiungersi che, come emergedalla lettura della sentenza impugnata (pag. 5), l’imputato ha formulato nell’atto diappello una generica richiesta di applicazione di pene sostitutive; ha prodotto asostegno della richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva unacontratto di lavoro di dubbia genuinità (data di decorrenza 30.1.2025, data diliquidazione del corrispettivo 30.12.2024); ha chiesto l’applicazione della penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità allegando una dichiarazione di disponibilitàriferita a una richiesta di messa alla prova.In questa situazione non può dirsi che sia manifestamente illogico avervalutato, unitamente al precedente, anche le modalità della richiesta di applicazionedelle sanzioni sostitutive e la genericità della stessa e aver desunto dall’insieme diqueste circostanze che, nel caso concreto, non sussistessero i presupposti per lasostituzione.7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 29 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]