CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione e tentato furto in abitazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'utilizzabilità delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza condominiale, è inammissibile, in quanto del tutto carente dell'indicazione dell'incidenza degli elementi contestati sul complessivo compendio probatorio (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), tanto più alla luce della parziale confessione resa. Ritenuto che il secondo motivo, che lamenta la mancata valutazione dell'attendibilità delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza condominiale, è inammissibile, posto che, oltre a non risultare devoluto con i motivi di appello, il denunciato vizio motivazionale non è posto in correlazione con gli ulteriori, plurimi elementi probatori valorizzati dai giudici di merito. Considerato che il terzo motivo, afferente alla natura di privata dimora dei luoghi dei commessi reati, è inammissibile in quanto non risulta devoluto con i motivi di appello e, comunque, è del tutto aspecifico, non articolando le censure con riferimento ai singoli, diversi luoghi dei commessi reati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci