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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15218/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 495 c.p.. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'omessa valutazione del secondo motivo di appello con cui si era chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.I. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

E' lo stesso ricorso che nel rilevare la mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche evidenzia come la corte di appello sì sia in realtà pronunciata con riferimento all'altra deduzione in quella sede svolta afferente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., la cui valutazione a ben vedere - a differenza di quanto si assume in ricorso - ha implicato la evidenziazione di aspetti che certo non potevano di per sé costituire un idoneo substrato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (atteggiamento collaborativo prestato solo a seguito delle intervenute verifiche alla banca dati), sicché da un certo punto di vista non può ritenersi del tutto inesplorata la questione della meritevolezza delle attenuanti generiche, potendo la motivazione sul punto essere anche implicitamente desunta dal complessivo tenore degli argomenti posti a base della decisione; discende che il motivo è aspecifico, oltre che manifestamente infondato, nella misura in cui a fronte di rilievi sul comportamento dell'imputato, comunque non ritenuto nel suo complesso indicativo di segnali positivi, non si siano offerti elementi pregnanti di valutazione che com'è noto non possono esaurirsi nell'assenza di precedenti penali.

Va infatti posto in rilievo come la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti.

Il loro diniego può ben essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, atteso che per la concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Il giudice di merito, come ribadito da Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, non è quindi tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza.

L'obbligo di motivazione non sussiste quindi sia se la richiesta manchi, sia se essa sia generica e non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, cfr. Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01) Nel caso di specie nell'atto di appello [OSCURATO:PERSONA] non ha prospettato alcun concreto elemento in fatto o in diritto a sostegno dell'istanza di concessione delle circostanze generiche, limitandosi a lamentare che il primo giudice non aveva giustificato la loro esclusione nonostante la richiesta intervenuta in sede di discussione dinanzi al tribunale; e anche nel presente ricorso alcun accenno specifico a profili meritevoli di valorizzazione al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche è apprezzabile (fondando il ricorso le ragioni del riconoscimento solo su generico rimando alla personalità dell'imputato e alle circostanze del reato), sicché in applicazione del principio, consolidato, di cui innanzi si è fatto cenno (ribadito da Sez. 3, n.54179 del 17/07/2018, Rv. 275440), deve concludersi che alcun onere motivazionale specifico aveva la corte di appello al riguardo e che pertanto esso può ritenersi correttamente adempiuto attraverso il complessivo percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio„ al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 495 c.p.. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'omessa valutazione del secondo motivo di appello con cui si era chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.I. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. E' lo stesso ricorso che nel rilevare la mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche evidenzia come la corte di appello sì sia in realtà pronunciata con riferimento all'altra deduzione in quella sede svolta afferente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., la cui valutazione a ben vedere - a differenza di quanto si assume in ricorso - ha implicato la evidenziazione di aspetti che certo non potevano di per sé costituire un idoneo substrato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (atteggiamento collaborativo prestato solo a seguito delle intervenute verifiche alla banca dati), sicché da un certo punto di vista non può ritenersi del tutto inesplorata la questione della meritevolezza delle attenuanti generiche, potendo la motivazione sul punto essere anche implicitamente desunta dal complessivo tenore degli argomenti posti a base della decisione; discende che il motivo è aspecifico, oltre che manifestamente infondato, nella misura in cui a fronte di rilievi sul comportamento dell'imputato, comunque non ritenuto nel suo complesso indicativo di segnali positivi, non si siano offerti elementi pregnanti di valutazione che com'è noto non possono esaurirsi nell'assenza di precedenti penali. Va infatti posto in rilievo come la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Il loro diniego può ben essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, atteso che per la concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Il giudice di merito, come ribadito da Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, non è quindi tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza. L'obbligo di motivazione non sussiste quindi sia se la richiesta manchi, sia se essa sia generica e non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, cfr. Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01) Nel caso di specie nell'atto di appello [OSCURATO:PERSONA] non ha prospettato alcun concreto elemento in fatto o in diritto a sostegno dell'istanza di concessione delle circostanze generiche, limitandosi a lamentare che il primo giudice non aveva giustificato la loro esclusione nonostante la richiesta intervenuta in sede di discussione dinanzi al tribunale; e anche nel presente ricorso alcun accenno specifico a profili meritevoli di valorizzazione al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche è apprezzabile (fondando il ricorso le ragioni del riconoscimento solo su generico rimando alla personalità dell'imputato e alle circostanze del reato), sicché in applicazione del principio, consolidato, di cui innanzi si è fatto cenno (ribadito da Sez. 3, n.54179 del 17/07/2018, Rv. 275440), deve concludersi che alcun onere motivazionale specifico aveva la corte di appello al riguardo e che pertanto esso può ritenersi correttamente adempiuto attraverso il complessivo percorso argomentativo svolto nella sentenza impugnata. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio„ al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in
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