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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28566/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; luALY Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 5 marzo 2020, con cui il Tribunale di Parma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 14 maggio 2015, condannandola alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo il secondo giudice congruamente motivato l'esclusione della causa di non punibilità; ritenuto che pure il secondo motivo è manifesl:amente infondato, atteso che i termini di prescrizione, tenuto conto della ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale, sono di anni otto e quattro mesi (termine ordinario) e di anni tredici e mesi dieci (termine massimo), non decorsi prima degli atti interruttivi che si sono susseguiti (il primo) né ad oggi (il secondo); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; luALY Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 5 marzo 2020, con cui il Tribunale di Parma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 14 maggio 2015, condannandola alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e violazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo il secondo giudice congruamente motivato l'esclusione della causa di non punibilità; ritenuto che pure il secondo motivo è manifesl:amente infondato, atteso che i termini di prescrizione, tenuto conto della ritenuta recidiva reiterata e infraquinquennale, sono di anni otto e quattro mesi (termine ordinario) e di anni tredici e mesi dieci (termine massimo), non decorsi prima degli atti interruttivi che si sono susseguiti (il primo) né ad oggi (il secondo); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marz
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