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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07747/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14037-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORIE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - contro MINISTERO DELL'IN I ERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DI CASSAZIONE; - intimato - avverso la sentenza n. 2684/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte D'Appello di Catania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria — [OSCURATO:PERSONA]-, avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese perché si era rifiutato di subentrare nel ruolo del suo defunto padre nella setta a cui egli apparteneva.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero Ric. 2020 n. 14037 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -2- dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione orale.

3. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo il vizio di violazione di legge (art. 8 d.lgs.n.25/2008) e di omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte di merito valutato il rischio paventato nel ricorso introduttivo di uccisione da parte di una setta(presumibilmente degli Ogboni — pag.n.3 ricorso) operante in Nigeria, e per avere la Corte d'appello ritenuto non credibile la vicenda personale narrata, senza esercitare i poteri istruttori ufficiosi in ordine alla stessa; ti) con il secondo motivo il vizio di violazione di legge (art. 8 comma 3 d.lgs.n.25/2008) per avere la Corte di merito omesso un riferimento preciso e aggiornato sulla fonti informative in ordine al contesto di violenza generalizzata di cui all'art.14 lett.c) d.lgs.n.251/2007 nella regione dell'[OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di asilo costituzionale ex art.10 Cost., che ha efficacia immediatamente precettiva; iv) con il quarto motivo il vizio di violazione di legge ( art.5, comma 6 e 19 d.lgs.n.268/1998; art.32 d.lgs.n.251/2007) per avere la Corte d'appello, negando la protezione umanitaria, omesso di effettuare una valutazione comparativa tra la situazione del ricorrente in Italia (sua effettiva integrazione nel territorio nazionale, ove ha costituito un nucleo familiare) e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio (pericolo di vita a causa della sua vicenda personale, condizione di povertà e situazione di violenza generalizzata nel suo Paese, da cui è stato assente per un lungo periodo, sua giovane età che comporterebbe difficoltà enormi per un nuovo radicamento).

4. I motivi primo e secondo sono inammissibili.

La censura in ordine al giudizio di non credibilità (primo motivo), oltre a sollecitare impropriamente un riesame del merito, non si confronta Ric. 2020 n. 14037 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -3- con il decisum sul punto, atteso che la Corte d'appello ha affermato che sulla credibilità non era stato proposto motivo di appello (pag.3 sentenza) e in ricorso non è specificamente censurata detta affermazione, né è indicato in quale parte dell'appello sia stata svolta specifica impugnazione in punto credibilità.

Difetta di specificità la censura espressa in relazione alla protezione sussidiaria di cui all'art.14 lett. c) d.lgs.n.151/2007 (secondo motivo), atteso che le fonti di conoscenza sono state indicate (pag.4 sentenza impugnata: [OSCURATO:PERSONA] 2017/2018 e UNHCR 2016) e il ricorrente neppure indica in base a quali e diverse fonti più aggiornate risulti una situazione di accresciuta instabilità e pericolosità, a livello tale da essere rilevante ai fini della protezione di cui trattasi, non considerata ( Cass. n. 23999/2020).

5. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, nelle fattispecie, come quelle in esame, disciplinate dal regime anteriore al d.l.n.113/2018, per costante orientamento di questa Corte "il diritto d'asilo costituzionale è integralmente compiuto attraverso il nostro sistema pluralistico della proterdone internazionale, anche perché non limitato alle prote5zioni maggiori ma esteso alle ragioni di carattere umanitario, aventi carattere residuale e non predeterminato, secondo il paradigma normativo aperto dell'art. 5, c.6, d .1gs. n. 286 del 1998" (Cass.10636/2012; Cass. 16362/2016, Cass.11110/2019).

6. Il quarto motivo è inammissibile.

Il ricorrente, nel dolersi del diniego della protezione umanitaria, svolge deduzioni del tutto generiche e prive di attinenza al caso specifico.

In particolare nel ricorso neppure è precisato come, dove e quando sia stata allegata nei giudizi di merito l'integrazione nel territorio nazionale, né quale sia il nucleo familiare che il richiedente assume aver costituito in Italia (nell'esposizione in fatto del ricorso si afferma Ric. 2020 n. 14037 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -4- solo che è fuggito con la moglie).

La situazione astratta e generale del Paese di origine, di per sé sola, non rileva, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia richiamata nella sentenza impugnata (Cass.

S.U. n.29460/2019).

7. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, del 14 dicembre 2021 Il Presidente ,Aeta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14037-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORIE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - contro MINISTERO DELL'IN I ERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DI CASSAZIONE; - intimato - avverso la sentenza n. 2684/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte D'Appello di Catania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria — [OSCURATO:PERSONA]-, avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese perché si era rifiutato di subentrare nel ruolo del suo defunto padre nella setta a cui egli apparteneva. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero Ric. 2020 n. 14037 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -2- dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione orale. 3. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo il vizio di violazione di legge (art. 8 d.lgs.n.25/2008) e di omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte di merito valutato il rischio paventato nel ricorso introduttivo di uccisione da parte di una setta(presumibilmente degli Ogboni — pag.n.3 ricorso) operante in Nigeria, e per avere la Corte d'appello ritenuto non credibile la vicenda personale narrata, senza esercitare i poteri istruttori ufficiosi in ordine alla stessa; ti) con il secondo motivo il vizio di violazione di legge (art. 8 comma 3 d.lgs.n.25/2008) per avere la Corte di merito omesso un riferimento preciso e aggiornato sulla fonti informative in ordine al contesto di violenza generalizzata di cui all'art.14 lett.c) d.lgs.n.251/2007 nella regione dell'[OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di asilo costituzionale ex art.10 Cost., che ha efficacia immediatamente precettiva; iv) con il quarto motivo il vizio di violazione di legge ( art.5, comma 6 e 19 d.lgs.n.268/1998; art.32 d.lgs.n.251/2007) per avere la Corte d'appello, negando la protezione umanitaria, omesso di effettuare una valutazione comparativa tra la situazione del ricorrente in Italia (sua effettiva integrazione nel territorio nazionale, ove ha costituito un nucleo familiare) e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio (pericolo di vita a causa della sua vicenda personale, condizione di povertà e situazione di violenza generalizzata nel suo Paese, da cui è stato assente per un lungo periodo, sua giovane età che comporterebbe difficoltà enormi per un nuovo radicamento). 4. I motivi primo e secondo sono inammissibili. La censura in ordine al giudizio di non credibilità (primo motivo), oltre a sollecitare impropriamente un riesame del merito, non si confronta Ric. 2020 n. 14037 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -3- con il decisum sul punto, atteso che la Corte d'appello ha affermato che sulla credibilità non era stato proposto motivo di appello (pag.3 sentenza) e in ricorso non è specificamente censurata detta affermazione, né è indicato in quale parte dell'appello sia stata svolta specifica impugnazione in punto credibilità. Difetta di specificità la censura espressa in relazione alla protezione sussidiaria di cui all'art.14 lett. c) d.lgs.n.151/2007 (secondo motivo), atteso che le fonti di conoscenza sono state indicate (pag.4 sentenza impugnata: [OSCURATO:PERSONA] 2017/2018 e UNHCR 2016) e il ricorrente neppure indica in base a quali e diverse fonti più aggiornate risulti una situazione di accresciuta instabilità e pericolosità, a livello tale da essere rilevante ai fini della protezione di cui trattasi, non considerata ( Cass. n. 23999/2020). 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, nelle fattispecie, come quelle in esame, disciplinate dal regime anteriore al d.l.n.113/2018, per costante orientamento di questa Corte "il diritto d'asilo costituzionale è integralmente compiuto attraverso il nostro sistema pluralistico della proterdone internazionale, anche perché non limitato alle prote5zioni maggiori ma esteso alle ragioni di carattere umanitario, aventi carattere residuale e non predeterminato, secondo il paradigma normativo aperto dell'art. 5, c.6, d .1gs. n. 286 del 1998" (Cass.10636/2012; Cass. 16362/2016, Cass.11110/2019). 6. Il quarto motivo è inammissibile. Il ricorrente, nel dolersi del diniego della protezione umanitaria, svolge deduzioni del tutto generiche e prive di attinenza al caso specifico. In particolare nel ricorso neppure è precisato come, dove e quando sia stata allegata nei giudizi di merito l'integrazione nel territorio nazionale, né quale sia il nucleo familiare che il richiedente assume aver costituito in Italia (nell'esposizione in fatto del ricorso si afferma Ric. 2020 n. 14037 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -4- solo che è fuggito con la moglie). La situazione astratta e generale del Paese di origine, di per sé sola, non rileva, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia richiamata nella sentenza impugnata (Cass. S.U. n.29460/2019). 7. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, del 14 dicembre 2021 Il Presidente ,Aeta
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