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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 22127/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6724-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 06724 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 1742/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza dell’11 dicembre 2020, la Corte d’appello di Bari ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in proprio favore, della somma di € 4.727,01, a titolo di ultime tre mensilità effettive di lavoro svolto (dal 15 dicembre 2009 al 15 marzo 2010), ai sensi del d.lgs. 80/1992, in luogo di quelle indicate dall’Istituto (dal 15 gennaio al 15 marzo 2014), in quanto relative ad un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per CIGS, senza continuazione dell’attività d’impresa: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta;

2. contrariamente al Tribunale, essa ha ritenuto, dopo la sospensione del rapporto di lavoro per Cassa integrazione in deroga dal 15 marzo 2010 al 31 dicembre 2013, la sua formale prosecuzione dall’amministrazione straordinaria (cui la società datrice era stata ammessa con D.M. 18 giugno 2010) e la sua cessazione per licenziamento collettivo del 14 marzo 2014, come da documentazione in atti (di versamento dei contributi IVS sia alla gestione lavoratori dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], sia al Fondo di Tesoreria per il T.f.r.: sull’evidente presupposto della sussistenza dell’obbligo retributivo);

3. la Corte territoriale ha pertanto individuato le ultime tre mensilità rispondenti ai requisiti per l’intervento del Fondo di Garanzia in quelle da gennaio a marzo 2014, e non in quelle indicate dalla lavoratrice, sulla Ric. 2021 n. 06724 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -3- base della nota 2 gennaio 2014 del commissario straordinario, di esonero dalla prestazione lavorativa dei soli lavoratori non “necessari per assicurare lo svolgimento delle attività aziendali”, che ha escluso potesse assolvere la società datrice, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., avendo unilateralmente sospeso il rapporto, dai propri obblighi retributivi;

4. con atto notificato il 22 febbraio 2021, la lavoratriceha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. a), c) d.lgs. 80/1992, per esclusione della prestazione del Fondo di Garanzia presso l’[OSCURATO:PERSONA] in virtù di erronea individuazione della decorrenza a ritroso delle ultime tre mensilità rilevanti dalla data del licenziamento (14 marzo 2014), anziché dalla dichiarazione di insolvenza della società datrice (7 luglio 2010), in assenza di un’effettiva prestazione lavorativa nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, di mero decorso del tempo della procedura di mobilità in vista del licenziamento collettivo, avendo “[OSCURATO:SOCIETA]. … comunicato l’esonero di tutti i dipendenti dal prestare servizio”per l’avvio della procedura ai sensi degli artt. 4 e 24 l. 223/1991 (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1256 c.c., per averela Corte territoriale erroneamente ritenuto nel periodo dal 2 gennaio al 14 marzo 2014 la prosecuzione del rapporto di lavoro, mai effettivamente ripreso per la diretta consecuzione al periodo di CIG in deroga della procedura di mobilità, senza prestazione di attività lavorativa e conseguente assenza di obbligo retributivo, con spettanza dell’indennità di mobilità, avendo la lavoratrice fruito dal 15 marzo 2010 al 13 dicembre 2013 della CIG in deroga e dal 2 gennaio Ric. 2021 n. 06724 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -4- 2014 essendo stata esonerata dalla prestazione fino al licenziamento del 14 marzo 2014(secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; al di là della carenza del requisito di specificità, prescritto in particolare dall’art. 366, primo comma, n. 4 e 6 c.p.c. a pena di inammissibilità, per difetto di trascrizione e di specifica indicazione della sede di produzione (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360bis, primo comma c.p.c.; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 13 novembre 2018, n. 29093) degli atti richiamati, peraltro genericamente, del Commissario straordinario di (non) utilizzazione dei lavoratori;

3. in tema di insolvenza del datore di lavoro, per i lavoratori i quali, per effetto della prosecuzione dell'attività d'impresa, abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale, sussiste l'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'[OSCURATO:PERSONA], purché le retribuzioni rientrino nei dodici mesi che precedono non già la data di apertura della procedura, bensì, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. c) d.lg.180/992, quella del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore (Cass. 4 ottobre2019, n. 24889);

3.1. infatti, l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro ha il suo presupposto nella sussistenza dell'obbligo retributivo ed è commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd.

"minimale contributivo"); essa è dovuta nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da illegittima interruzione, od unilaterale sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro, quale effetto risarcitorio dell'inadempienza di costui, mentre non spetta, a causa della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e della corrispettività delle Ric. 2021 n. 06724 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -5- prestazioni, nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa; sicché, nei casi di mancata esecuzione della prestazione, deve sempre essere accertata la ragione per la quale non è stata resa (Cass. 3 ottobre 2018, n. 24109; Cass. 21 maggio 2019, n. 13650; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4676);

4. nel caso di specie, sono indiscussi la prosecuzione dell’attività di impresa con esonero dei soli lavoratori non “necessari per assicurare lo svolgimento delle attività aziendali”, il documentato versamento dei contributi IVS sia alla gestione lavoratori dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], sia al Fondo di Tesoreria per il T.f.r. (sull’evidente presupposto di sussistenza dell’obbligo retributivo) e la cessazione del rapporto lavorativo per effetto del licenziamento collettivo del 14 marzo 2014 (così a pg. 4 della sentenza); sicché, le ultime tre mensilità, rilevanti ai fini dell’art. 2, primo comma, lett. c) d.lgs. 80/1992, sono state correttamente individuate, in esatta applicazione della norma di diritto denunciata, in quelle maturate dal 2 gennaio 2014 al 14 marzo 2014; diversamente, i periodi non lavorati, che non comportano la maturazione di diritti salariali (come nell’ipotesi di sospensionedell'attività di aziendale per CIGS), devono essere neutralizzati dalla nozione di “ultimi tre mesi del rapporto”, rientrando al contrario nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti nei quali invece vi sia diritto alla retribuzione, ma questa non sia stata pagata (Cass. 1 settembre 2005, n. 17600; Cass. Cass. 30 aprile 2010, n. 10531): purché rientranti nei dodici mesi la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro (Cass. 8 novembre 2021, n. 32447, in motivazione sub p.to 15);

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti Ric. 2021 n. 06724 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -6- processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6724-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 06724 sez. ML -ud. 24-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 1742/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza dell’11 dicembre 2020, la Corte d’appello di Bari ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in proprio favore, della somma di € 4.727,01, a titolo di ultime tre mensilità effettive di lavoro svolto (dal 15 dicembre 2009 al 15 marzo 2010), ai sensi del d.lgs. 80/1992, in luogo di quelle indicate dall’Istituto (dal 15 gennaio al 15 marzo 2014), in quanto relative ad un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per CIGS, senza continuazione dell’attività d’impresa: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta; 2. contrariamente al Tribunale, essa ha ritenuto, dopo la sospensione del rapporto di lavoro per Cassa integrazione in deroga dal 15 marzo 2010 al 31 dicembre 2013, la sua formale prosecuzione dall’amministrazione straordinaria (cui la società datrice era stata ammessa con D.M. 18 giugno 2010) e la sua cessazione per licenziamento collettivo del 14 marzo 2014, come da documentazione in atti (di versamento dei contributi IVS sia alla gestione lavoratori dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], sia al Fondo di Tesoreria per il T.f.r.: sull’evidente presupposto della sussistenza dell’obbligo retributivo); 3. la Corte territoriale ha pertanto individuato le ultime tre mensilità rispondenti ai requisiti per l’intervento del Fondo di Garanzia in quelle da gennaio a marzo 2014, e non in quelle indicate dalla lavoratrice, sulla Ric. 2021 n. 06724 sez. ML -ud. 24-05-2022 -3- base della nota 2 gennaio 2014 del commissario straordinario, di esonero dalla prestazione lavorativa dei soli lavoratori non “necessari per assicurare lo svolgimento delle attività aziendali”, che ha escluso potesse assolvere la società datrice, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., avendo unilateralmente sospeso il rapporto, dai propri obblighi retributivi; 4. con atto notificato il 22 febbraio 2021, la lavoratriceha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. a), c) d.lgs. 80/1992, per esclusione della prestazione del Fondo di Garanzia presso l’[OSCURATO:PERSONA] in virtù di erronea individuazione della decorrenza a ritroso delle ultime tre mensilità rilevanti dalla data del licenziamento (14 marzo 2014), anziché dalla dichiarazione di insolvenza della società datrice (7 luglio 2010), in assenza di un’effettiva prestazione lavorativa nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, di mero decorso del tempo della procedura di mobilità in vista del licenziamento collettivo, avendo “[OSCURATO:SOCIETA]. … comunicato l’esonero di tutti i dipendenti dal prestare servizio”per l’avvio della procedura ai sensi degli artt. 4 e 24 l. 223/1991 (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1256 c.c., per averela Corte territoriale erroneamente ritenuto nel periodo dal 2 gennaio al 14 marzo 2014 la prosecuzione del rapporto di lavoro, mai effettivamente ripreso per la diretta consecuzione al periodo di CIG in deroga della procedura di mobilità, senza prestazione di attività lavorativa e conseguente assenza di obbligo retributivo, con spettanza dell’indennità di mobilità, avendo la lavoratrice fruito dal 15 marzo 2010 al 13 dicembre 2013 della CIG in deroga e dal 2 gennaio Ric. 2021 n. 06724 sez. ML -ud. 24-05-2022 -4- 2014 essendo stata esonerata dalla prestazione fino al licenziamento del 14 marzo 2014(secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; al di là della carenza del requisito di specificità, prescritto in particolare dall’art. 366, primo comma, n. 4 e 6 c.p.c. a pena di inammissibilità, per difetto di trascrizione e di specifica indicazione della sede di produzione (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360bis, primo comma c.p.c.; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 13 novembre 2018, n. 29093) degli atti richiamati, peraltro genericamente, del Commissario straordinario di (non) utilizzazione dei lavoratori; 3. in tema di insolvenza del datore di lavoro, per i lavoratori i quali, per effetto della prosecuzione dell'attività d'impresa, abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale, sussiste l'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'[OSCURATO:PERSONA], purché le retribuzioni rientrino nei dodici mesi che precedono non già la data di apertura della procedura, bensì, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. c) d.lg.180/992, quella del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore (Cass. 4 ottobre2019, n. 24889); 3.1. infatti, l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro ha il suo presupposto nella sussistenza dell'obbligo retributivo ed è commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"); essa è dovuta nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da illegittima interruzione, od unilaterale sospensione del rapporto da parte del datore di lavoro, quale effetto risarcitorio dell'inadempienza di costui, mentre non spetta, a causa della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e della corrispettività delle Ric. 2021 n. 06724 sez. ML -ud. 24-05-2022 -5- prestazioni, nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa; sicché, nei casi di mancata esecuzione della prestazione, deve sempre essere accertata la ragione per la quale non è stata resa (Cass. 3 ottobre 2018, n. 24109; Cass. 21 maggio 2019, n. 13650; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4676); 4. nel caso di specie, sono indiscussi la prosecuzione dell’attività di impresa con esonero dei soli lavoratori non “necessari per assicurare lo svolgimento delle attività aziendali”, il documentato versamento dei contributi IVS sia alla gestione lavoratori dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], sia al Fondo di Tesoreria per il T.f.r. (sull’evidente presupposto di sussistenza dell’obbligo retributivo) e la cessazione del rapporto lavorativo per effetto del licenziamento collettivo del 14 marzo 2014 (così a pg. 4 della sentenza); sicché, le ultime tre mensilità, rilevanti ai fini dell’art. 2, primo comma, lett. c) d.lgs. 80/1992, sono state correttamente individuate, in esatta applicazione della norma di diritto denunciata, in quelle maturate dal 2 gennaio 2014 al 14 marzo 2014; diversamente, i periodi non lavorati, che non comportano la maturazione di diritti salariali (come nell’ipotesi di sospensionedell'attività di aziendale per CIGS), devono essere neutralizzati dalla nozione di “ultimi tre mesi del rapporto”, rientrando al contrario nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti nei quali invece vi sia diritto alla retribuzione, ma questa non sia stata pagata (Cass. 1 settembre 2005, n. 17600; Cass. Cass. 30 aprile 2010, n. 10531): purché rientranti nei dodici mesi la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro (Cass. 8 novembre 2021, n. 32447, in motivazione sub p.to 15); 5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti Ric. 2021 n. 06724 sez. ML -ud. 24-05-2022 -6- processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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