Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46202/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, costituitb ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.Lp. del Tribunale di Catanzaro, che aveva applicato al predetto la misura della custodia in carcere per il delitto ex art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1999 di cui al capo 1 dell'incolpazione provvisoria, nonché per plurime violazioni all'a -t. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestate ai capi 7), 8), 9) e 10).

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso di cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comrna i, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 292 e 309 cod. proc. peri.

Assume il ricorrente che il Tribunale cautelare avrebbe valutato illogicamer te le emergenze investigative da cui dedurre la sussistenza dello stabile accordo e la consapevolezza di operare in una struttura associativa di rango criminale ben più strutturato, e non avrebbe chiarito la natura dei rapporti debito-credito intercorrenti con [OSCURATO:PERSONA], il presunto promotore del sodalizio.

Oltre a ciò, con riferimento ai contestati reati-fine, il Tribunale non ha considerato che si tratta di condotte per lo più finalizzate alla ricerca di droga per l'i Tirn nente consumo personale o di gruppo, essendo il Colubriale un assuntore ci tale sostanza, come emerge dalla certificazione del Serd di Soverato. [OSCURATO:PERSONA].inale, inoltre, non avrebbe considerato alcune conversazioni, in cui il Colubriale viene definito un "tossico", così come avrebbe errato nella valutazione di altre, cc me la n. 3325, in cui si insinua il dubbio che fosse stato il Colubriale a irfornare i Carabinieri sulle armi rinvenute a casa del Mirarchi.

Ancora, il Tribunale non spiega perché ha ritenuto inattendibile il Mirarchi, laddove ha affermato ::he le richieste di denaro al Colubriale si riferivano a pregressi debiti pe - effetuare scommesse sportive.

La motivazione, insomma, sarebbe claudicante, apo e viziata dalla lettura parcellizzata degli elementi di prova.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, lett. c), 275, comma 3, 292, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen.

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale cautelare ha richiamato le presunzioni di legge in tema di reati associatNo con formula di stile, il che integra il vizio di omessa motivazione, mentre En, -ebbe dovuto argomentare in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, come affermato da Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, valutando l'incensuratez,!a, gli esiti negativi dei controlli delle forze dell'ordine, la condizioni di vita e sociali, quali la nascita di un figlio e l'apertura di una palestra.

Infine, la motivazione sarebbe apodittica, laddove ha escluso l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari a preservare le asserite esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile perché reitera, in maniera generica e fattuale, le medesime doglianze che il Tribunale cautelare ha rigettato cDn un percorso argomentativo adeguato e scevro da profili di illogicità manifestai, e con il quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente.

3. Sulla scorta dell'ampio materiale investigativo raccolto durante le indagini - rappresentato da intercettazioni ambientali e telefoniche, paclinamenti, osservazioni, fotogrammi tratti dalle videoregistrazioni dei sisterii di videosorveglianza - e puntualmente indicato alle p. 2-7 del provveclinentc impugnato, il Tribunale cautelare ha ritenuto sussistente, a livellc di gravità indiziaria, l'associazione di cui al capo 1), essendo emerso uno stabile vincolo tra più soggetti, operanti nella zona del sovaratese e nel territorio di Guardavalle, capaci di pianificare ed eseguire con carattere di continuatività ma serie indeterminata di cessioni di sostanza stupefacente, che veniva stoccata ed occultata in numerose basi logiche, e i cui proventi erano destinati alla ' cassa comune" del sodalizio, gestita dai vertici, che, a loro volta, tramite figure intermedie, attivavano il meccanismo di recupero dei crediti presso i pusher.

In particolare, come ritenuto dal Tribunale, in seno al gruppo spvera:ese il Colubriale aveva il ruolo di collettore dei proventi dello spaccio dei sociali; come emerge da una messe di intercettazioni telefoniche, puntualmente e..spcste nel provvedimento impugnato (p. 10-12), il Colubriale, infatti, era solito richiamare all'ordine i sodali di grado subordinato, fissando delle scadenze prestabilite - di regola in prossimità del quindici del mese - per la riscossione dei pnventi dell'attività di spaccio di stupefacenti verso gli assuntori da loro stabilmente riforniti, denaro che veniva accreditato dai pusher su un'apposita carta postepay, tanto che, in caso di incertezza del versamento, il Colubriale pretendeva l'invio di una foto che dimostrasse l'avvenuto pagamento (cfr. p. 11).

Come rilevato dal Tribunale, la raccolta del denaro dai pusher effettuata dal ricorrente avveniva per conto del Campagna, il capo del sodalzio, e ciò corrispondeva a una sorta di tassa, nell'ordine di circa 3.000 euro mensili (:fr. p. 12), da versare per poter esercitare l'attività di spaccio nel territorio la lui controllato.

Secondo quanto accertato dal Tribunale, il Colubriale consegr ava il denaro raccolto alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua vol .:a, lo accreditava al Campagna tramite bonifico ovvero a mezzo di ricariche telefoniche on line in favore di [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla documentazione ac:quisita (e puntualmente indicata a p. 12 alla nota 3).

Il Tribunale ha desunto elementi di conferma, a livello di gravità indi i:iaria, dell'indicato ruolo svolto dal ricorrente da quanto accertato all'atto dell'arresto, avvenuto il 12 febbraio 2020: il Colubriale, infatti, fu trovato in possesso in 200 gr. di marijuana mentre, sul suo telefono cellulare, furono individuate numerose conversazioni tramite whatsapp (messaggistica e audio, oltre che rito e screenshot), con solleciti di pagamento nei confronti di una serie di soggetti puntualmente indicati (p. 13 del provvedimento impugnato).

4. Quanto ai reati-scopo, oggetto di puntuale analisi nell'ordinanza impugnata (p. 7-10), il Tribunale ha confutato la doglianza difensiva vo ta ad accreditare il consumo personale e/o di gruppo della sostanza stupefa:ente, facendo leva sia sul tenore delle intercettazioni telefoniche, in cui, in alcuni casi, è l'interlocutore a chiedere al Colubriale la sostanza (cfr. capo 1, p. : 7), sia sul fatto che è rimasta del tutto assertiva ed indimostrata la qualità di assuntore di sostanze Stupefacenti del ricorrente, non trovando riscontro nemmeno nella relazione del SERD, sia, infine, sull'indicato sequestro, all'atto dell'arresto, di 200 gr. di marijuana, quantitativo ritenuto, in maniera non certo implausb le (::fr. p. 14 dell'ordinanza impugnata), incompatibile con il consumo personale.

Si tratta di un apprezzamento di fatto logicamente motivato, C le non può essere diversamente valutato in questa sede di legittimità.

5. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

5.1. Si osserva che, con riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppia presunzione cau:elave, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale carceraria, che può essere vinta "salvo che siano acquisiti elementi dai quali risultino che non sussistono esigenze cautelar .

D che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfati e con altre misure".

Ciò significa che la presunzione relativa di pericolosità sociale inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltalto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, dep. 17/11/2015 Varzaru, Rv. 265419).

5.2. Attenendosi ai principi appena evocati, il Tribunale cautelare si è confrontato con gli elementi addotti dalla difesa, volti a superare l'indicata presunzione, vale a dire la condizione lavorativa e familiare del ricorrente, logicamente osservando che essi non hanno affatto inibito, per il passato, l'attività criminosa, sicché non si comprende, per il futuro, come quegli stessi elementi possano costituire un freno al pericolo di recidivanza, anche a fronte di una condotta associativa, nei termini dinanzi indicati, protrattasi per un significativo arco temporale e dell'intervenuta condanna, ancorché noi definitiva, per l'episodio dei 200 gr. di marijuana.

Anche in tal caso, si è al cospetto di un apparato argomentativo sorretto da un apprezzamento di fatto logicamente motivato, che supera il veglio di legittimità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. per., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue que la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 eure in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnewc , delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Catanzaro, costituitb ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.Lp. del Tribunale di Catanzaro, che aveva applicato al predetto la misura della custodia in carcere per il delitto ex art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1999 di cui al capo 1 dell'incolpazione provvisoria, nonché per plurime violazioni all'a -t. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestate ai capi 7), 8), 9) e 10). 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso di cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comrna i, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 292 e 309 cod. proc. peri. Assume il ricorrente che il Tribunale cautelare avrebbe valutato illogicamer te le emergenze investigative da cui dedurre la sussistenza dello stabile accordo e la consapevolezza di operare in una struttura associativa di rango criminale ben più strutturato, e non avrebbe chiarito la natura dei rapporti debito-credito intercorrenti con [OSCURATO:PERSONA], il presunto promotore del sodalizio. Oltre a ciò, con riferimento ai contestati reati-fine, il Tribunale non ha considerato che si tratta di condotte per lo più finalizzate alla ricerca di droga per l'i Tirn nente consumo personale o di gruppo, essendo il Colubriale un assuntore ci tale sostanza, come emerge dalla certificazione del Serd di Soverato. [OSCURATO:PERSONA].inale, inoltre, non avrebbe considerato alcune conversazioni, in cui il Colubriale viene definito un "tossico", così come avrebbe errato nella valutazione di altre, cc me la n. 3325, in cui si insinua il dubbio che fosse stato il Colubriale a irfornare i Carabinieri sulle armi rinvenute a casa del Mirarchi. Ancora, il Tribunale non spiega perché ha ritenuto inattendibile il Mirarchi, laddove ha affermato ::he le richieste di denaro al Colubriale si riferivano a pregressi debiti pe - effetuare scommesse sportive. La motivazione, insomma, sarebbe claudicante, apo e viziata dalla lettura parcellizzata degli elementi di prova. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, lett. c), 275, comma 3, 292, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale cautelare ha richiamato le presunzioni di legge in tema di reati associatNo con formula di stile, il che integra il vizio di omessa motivazione, mentre En, -ebbe dovuto argomentare in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, come affermato da Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, valutando l'incensuratez,!a, gli esiti negativi dei controlli delle forze dell'ordine, la condizioni di vita e sociali, quali la nascita di un figlio e l'apertura di una palestra. Infine, la motivazione sarebbe apodittica, laddove ha escluso l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari a preservare le asserite esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché reitera, in maniera generica e fattuale, le medesime doglianze che il Tribunale cautelare ha rigettato cDn un percorso argomentativo adeguato e scevro da profili di illogicità manifestai, e con il quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente. 3. Sulla scorta dell'ampio materiale investigativo raccolto durante le indagini - rappresentato da intercettazioni ambientali e telefoniche, paclinamenti, osservazioni, fotogrammi tratti dalle videoregistrazioni dei sisterii di videosorveglianza - e puntualmente indicato alle p. 2-7 del provveclinentc impugnato, il Tribunale cautelare ha ritenuto sussistente, a livellc di gravità indiziaria, l'associazione di cui al capo 1), essendo emerso uno stabile vincolo tra più soggetti, operanti nella zona del sovaratese e nel territorio di Guardavalle, capaci di pianificare ed eseguire con carattere di continuatività ma serie indeterminata di cessioni di sostanza stupefacente, che veniva stoccata ed occultata in numerose basi logiche, e i cui proventi erano destinati alla ' cassa comune" del sodalizio, gestita dai vertici, che, a loro volta, tramite figure intermedie, attivavano il meccanismo di recupero dei crediti presso i pusher. In particolare, come ritenuto dal Tribunale, in seno al gruppo spvera:ese il Colubriale aveva il ruolo di collettore dei proventi dello spaccio dei sociali; come emerge da una messe di intercettazioni telefoniche, puntualmente e..spcste nel provvedimento impugnato (p. 10-12), il Colubriale, infatti, era solito richiamare all'ordine i sodali di grado subordinato, fissando delle scadenze prestabilite - di regola in prossimità del quindici del mese - per la riscossione dei pnventi dell'attività di spaccio di stupefacenti verso gli assuntori da loro stabilmente riforniti, denaro che veniva accreditato dai pusher su un'apposita carta postepay, tanto che, in caso di incertezza del versamento, il Colubriale pretendeva l'invio di una foto che dimostrasse l'avvenuto pagamento (cfr. p. 11). Come rilevato dal Tribunale, la raccolta del denaro dai pusher effettuata dal ricorrente avveniva per conto del Campagna, il capo del sodalzio, e ciò corrispondeva a una sorta di tassa, nell'ordine di circa 3.000 euro mensili (:fr. p. 12), da versare per poter esercitare l'attività di spaccio nel territorio la lui controllato. Secondo quanto accertato dal Tribunale, il Colubriale consegr ava il denaro raccolto alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua vol .:a, lo accreditava al Campagna tramite bonifico ovvero a mezzo di ricariche telefoniche on line in favore di [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla documentazione ac:quisita (e puntualmente indicata a p. 12 alla nota 3). Il Tribunale ha desunto elementi di conferma, a livello di gravità indi i:iaria, dell'indicato ruolo svolto dal ricorrente da quanto accertato all'atto dell'arresto, avvenuto il 12 febbraio 2020: il Colubriale, infatti, fu trovato in possesso in 200 gr. di marijuana mentre, sul suo telefono cellulare, furono individuate numerose conversazioni tramite whatsapp (messaggistica e audio, oltre che rito e screenshot), con solleciti di pagamento nei confronti di una serie di soggetti puntualmente indicati (p. 13 del provvedimento impugnato). 4. Quanto ai reati-scopo, oggetto di puntuale analisi nell'ordinanza impugnata (p. 7-10), il Tribunale ha confutato la doglianza difensiva vo ta ad accreditare il consumo personale e/o di gruppo della sostanza stupefa:ente, facendo leva sia sul tenore delle intercettazioni telefoniche, in cui, in alcuni casi, è l'interlocutore a chiedere al Colubriale la sostanza (cfr. capo 1, p. : 7), sia sul fatto che è rimasta del tutto assertiva ed indimostrata la qualità di assuntore di sostanze Stupefacenti del ricorrente, non trovando riscontro nemmeno nella relazione del SERD, sia, infine, sull'indicato sequestro, all'atto dell'arresto, di 200 gr. di marijuana, quantitativo ritenuto, in maniera non certo implausb le (::fr. p. 14 dell'ordinanza impugnata), incompatibile con il consumo personale. Si tratta di un apprezzamento di fatto logicamente motivato, C le non può essere diversamente valutato in questa sede di legittimità. 5. Manifestamente infondato è il secondo motivo. 5.1. Si osserva che, con riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppia presunzione cau:elave, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale carceraria, che può essere vinta "salvo che siano acquisiti elementi dai quali risultino che non sussistono esigenze cautelar . D che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfati e con altre misure". Ciò significa che la presunzione relativa di pericolosità sociale inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltalto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, dep. 17/11/2015 Varzaru, Rv. 265419). 5.2. Attenendosi ai principi appena evocati, il Tribunale cautelare si è confrontato con gli elementi addotti dalla difesa, volti a superare l'indicata presunzione, vale a dire la condizione lavorativa e familiare del ricorrente, logicamente osservando che essi non hanno affatto inibito, per il passato, l'attività criminosa, sicché non si comprende, per il futuro, come quegli stessi elementi possano costituire un freno al pericolo di recidivanza, anche a fronte di una condotta associativa, nei termini dinanzi indicati, protrattasi per un significativo arco temporale e dell'intervenuta condanna, ancorché noi definitiva, per l'episodio dei 200 gr. di marijuana. Anche in tal caso, si è al cospetto di un apparato argomentativo sorretto da un apprezzamento di fatto logicamente motivato, che supera il veglio di legittimità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. per., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue que la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 eure in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnewc , delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp
Sentenza Cassazione n. 46202/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris