CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39734/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Francesca IAZZETTI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 febbraio 2022 con la quale la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 15 giugno 2020, dal Tribunale di Foggia, l'ha condannata alla pena di mesi 1 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen. ed assolta dal reato di violenza privata. 2. La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen. Secondo la difesa, l'imputata non avrebbe occupato le pertinenze dell'immobile di proprietà dei coniugi PAVONE/GALLO, essendosi limitata a depositare alcune balle di materiale edile in [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto del provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune in favore del marito fin dal 1991. Tale deposito, peraltro, sarebbe avvenuto nel 1993 e quindi prima dell'acquisto di tale terreno da parte delle persone offese con conseguente carenza del diritto a presentare querela. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di quanto affermato nella missiva del Comune di Ascoli del 22 gennaio 2015 in ordine alla natura del terreno in questione, indicato come area pubblica «aperta al libero transito pedonale e veicolare». La condotta dell'imputata non sarebbe idonea a perfezionare il reato di occupazione abusiva in quanto, da molti anni, l'imputata era entrata in possesso, senza violenza e clandestinità, del bene ritenuto occupato dai giudici di merito, doglianza che non sarebbe stata confutata in alcun modo dalla Corte di merito. 3. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta l'erroneità della condanna al risarcimento del danno. La Corte di merito avrebbe erroneamente condannato l'imputata al risarcimento dei danni nonostante nessuna occupazione sia mai avvenuta e nessun danno sia mai stato arrecato alle parti civili. La quantificazione del danno risarcibile sarebbe avvenuta in modo del tutto arbitrario e sommario che non ha tenuto conto del valore irrisorio dei pochi metri quadrati che sarebbero stati occupati dalla ricorrente. 4. Il difensore del ricorrente, in data 13 giugno 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. 5. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in data 30 maggio 2023, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 2.1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2.2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il relativo motivo di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (vedi Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita, come nel caso di specie, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.3. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che la ricorrente abbia commesso il reato di cui all'art. 633 cod. pen., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha sottolineato che la ricorrente, pienamente consapevole fin dal 2013 della riconducibilità alle persone offese del terreno in questione, ha continuato ad occuparlo «mediante il continuativo seppur diversificato posizionamento delle pedane e delle balle riferibili all'attività commerciale della Iazzetti», circostanza che i giudici di appello hanno ritenuto idonea a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 633 cod. pen. (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2.4. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, intende dare seguito al principio di diritto secondo cui l'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 cod. pen. si perfeziona in caso di introduzione nell'immobile in assenza di un valido diritto di accesso anche in assenza di specifiche condotte violente, costituendo l'occupazione sine titulo l'estrinsecazione materiale della condotta vietata dalla norma incriminatrice (vedi Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711- 01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 10540 del 10/02/2023, Savasta, non massimata). 2.5. La ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico e non si confronta con l'orientamento consolidato di questa Corte regolatrice, che ha più volte affermato come la liquidazione dei danni non patrimoniali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (vedi Sez. 4, n. 18099 del 1/4/2015, Lucchelli, Rv. 263450; Sez. 6, n. 48086 del 12/9/2018, B., Rv. 274229). Deve ribadirsi, altresì, che la valutazione del giudice affidata ad apprezzamenti equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170; Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, P., Rv. 280495-02; Sez. 6, n. 37344 del 09/06/2022, Vulcano, non massimata). Nel caso di specie la Corte di appello, facendo buon governo di tali consolidati principi con motivazione ineccepibile in punto di logica, ha congruamente determinato l'importo del risarcimento dal danno disposto in favore della parte civile in ragione della pluriannuale interferenza «sul potere dispositivo della res limitandone la facoltà e la modalità del pagamento» (pag. 4 della sentenza impugnata), motivazione che risulta esente da vizi rilevabili in sede di legittimità e coerente con le risultanze istruttorie. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sosten