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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04367/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22695-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 171/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22695 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -2- RG 22695/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 171 del 2020 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia n. 3532/2017 del Tribunale della stessa sede (che aveva rilevato la legittimità del licenziamento comminato a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] srl sul presupposto della ammissione dello stesso dipendente dell'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.5.2009, la conformità della procedura di licenziamento alla disciplina prevista dall'art. 56 CCNL relativamente alla mancata corresponsione dell'indennità di preavviso nonché aveva rigettato la domanda di inquadramento nel VII livello retributivo per insussistenza del presupposto di cui all'art. 18 del CCNL, ovvero la mancata attribuzione di mansioni attinenti al processo produttivo in oggetto e aveva ritenuto non raggiunta la prova circa lo svolgimento di lavoro straordinario) ha condannato la società al pagamento della somma complessiva di euro 1.763,91 a titolo di differenze retributive, riconoscendo il diritto del lavoratore all'inquadramento nel VII livello dal settimo mese successivo all'assunzione.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

4. La società ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omissione di pronuncia della Corte di appello, ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc in violazione dell'art. 112 cpc, per non essere stata accolta la sua richiesta di confronto dei testi, fondata sulla discordanza e inconciliabilità delle loro deposizioni; testi della società che erano stati denunciati anche per il reato di falsa testimonianza.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 2697 cc, all'art. 253 RG 22695/2020 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito ritenuto inattendibili le deposizioni dei testi Rapisarda e Caputo, nonostante le stesse non presentassero alcuna anomalia.

4. Con il terzo motivo si obietta la violazione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 della legge n 300 del 1970 e conseguente nullità del licenziamento, ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente nuova la deduzione della illegittimità del licenziamento, per violazione del procedimento di previa contestazione e audizione di cui al predetto art. 7 legge n. 300 del 1970 e del CCNL, in quanto considerata fondata su una diversa e nuova causa petendi.

5. I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati.

6. In ordine alla denunziata omessa pronuncia sulla richiesta dì confronto dei testi, va ricordato il principio di legittimità, cui si intende dare seguito, che ha statuito che l'art. 254 cod. proc. civ. attribuisce al giudice di merito una mera facoltà discrezionale di procedere al confronto tra testimoni, conferendogli, perciò, anche il potere di recedere dal disposto confronto per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere (compresa l'opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa), senza che l'esercizio di siffatto potere possa formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto dì motivazione (Cass. n. 14538/2009).

7. Quanto, invece, alla accertata inattendibilità di alcuni testi da parte dei giudici di seconde cure, deve ribadirsi che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la 2 1- RG 22695/2020 controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 16499/2009; Cass. n. 11511/2014).

8. Nella fattispecie la Corte territoriale, con adeguata motivazione, ha valutato le risultanze delle prove e ha operato il giudizio sull'attendibilità dei testi, nonché la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più ìdonee a sorreggere la motivazione, con un apprezzamento di fatto riservato appunto al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili.

9. Ne consegue che non sono ravvisabili le prospettate violazioni di legge.

10. Il terzo motivo presenta profili di inammissibilità.

11. In primo luogo, deve rilevarsi che, in tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per cui ogni denunziata erronea interpretazione della domanda, come formulata nella censura, non può rilevare in questa sede.

12. In secondo luogo, va sottolineato che la questione della nullità del recesso per violazione dell'art. 7 legge n. 300/1970, rispetto alla illegittimità nel merito dell'intimato licenziamento, in quanto ulteriore prospettazione del "petitum", comportando la deduzione di un'altra e diversa causa "petendi" con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, è preclusa dall'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ..

Nè l'esame della questione può essere compiuto dal giudice di appello ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. poiché il principio della rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado, della nullità del contratto deve essere coordinato con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 7215/2002).RG 22695/2020

13. Invero, nell'ipotesi in cui, in primo grado, sia stato impugnato il licenziamento sotto profili diversi dall'inosservanza della procedura garantistica di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, non si può, poi, dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione del citato art. 7 in quanto tale ulteriore prospettazione del "petitum", comportando la deduzione di un'altra e diversa causa "petendi" con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, è preclusa dall'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ. (Cass. n. 4614/2006).

14. La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, con argomentazioni congrue e giuridicamente corrette, per cui la doglianza si rivela non meritevole di accoglimento.

15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

16. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore della controricorrente.

17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22695-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 171/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22695 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- RG 22695/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 171 del 2020 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia n. 3532/2017 del Tribunale della stessa sede (che aveva rilevato la legittimità del licenziamento comminato a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] srl sul presupposto della ammissione dello stesso dipendente dell'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.5.2009, la conformità della procedura di licenziamento alla disciplina prevista dall'art. 56 CCNL relativamente alla mancata corresponsione dell'indennità di preavviso nonché aveva rigettato la domanda di inquadramento nel VII livello retributivo per insussistenza del presupposto di cui all'art. 18 del CCNL, ovvero la mancata attribuzione di mansioni attinenti al processo produttivo in oggetto e aveva ritenuto non raggiunta la prova circa lo svolgimento di lavoro straordinario) ha condannato la società al pagamento della somma complessiva di euro 1.763,91 a titolo di differenze retributive, riconoscendo il diritto del lavoratore all'inquadramento nel VII livello dal settimo mese successivo all'assunzione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 4. La società ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omissione di pronuncia della Corte di appello, ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc in violazione dell'art. 112 cpc, per non essere stata accolta la sua richiesta di confronto dei testi, fondata sulla discordanza e inconciliabilità delle loro deposizioni; testi della società che erano stati denunciati anche per il reato di falsa testimonianza. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 2697 cc, all'art. 253 RG 22695/2020 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito ritenuto inattendibili le deposizioni dei testi Rapisarda e Caputo, nonostante le stesse non presentassero alcuna anomalia. 4. Con il terzo motivo si obietta la violazione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 della legge n 300 del 1970 e conseguente nullità del licenziamento, ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente nuova la deduzione della illegittimità del licenziamento, per violazione del procedimento di previa contestazione e audizione di cui al predetto art. 7 legge n. 300 del 1970 e del CCNL, in quanto considerata fondata su una diversa e nuova causa petendi. 5. I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati. 6. In ordine alla denunziata omessa pronuncia sulla richiesta dì confronto dei testi, va ricordato il principio di legittimità, cui si intende dare seguito, che ha statuito che l'art. 254 cod. proc. civ. attribuisce al giudice di merito una mera facoltà discrezionale di procedere al confronto tra testimoni, conferendogli, perciò, anche il potere di recedere dal disposto confronto per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere (compresa l'opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa), senza che l'esercizio di siffatto potere possa formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto dì motivazione (Cass. n. 14538/2009). 7. Quanto, invece, alla accertata inattendibilità di alcuni testi da parte dei giudici di seconde cure, deve ribadirsi che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la 2 1- RG 22695/2020 controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 16499/2009; Cass. n. 11511/2014). 8. Nella fattispecie la Corte territoriale, con adeguata motivazione, ha valutato le risultanze delle prove e ha operato il giudizio sull'attendibilità dei testi, nonché la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più ìdonee a sorreggere la motivazione, con un apprezzamento di fatto riservato appunto al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili. 9. Ne consegue che non sono ravvisabili le prospettate violazioni di legge. 10. Il terzo motivo presenta profili di inammissibilità. 11. In primo luogo, deve rilevarsi che, in tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per cui ogni denunziata erronea interpretazione della domanda, come formulata nella censura, non può rilevare in questa sede. 12. In secondo luogo, va sottolineato che la questione della nullità del recesso per violazione dell'art. 7 legge n. 300/1970, rispetto alla illegittimità nel merito dell'intimato licenziamento, in quanto ulteriore prospettazione del "petitum", comportando la deduzione di un'altra e diversa causa "petendi" con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, è preclusa dall'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ.. Nè l'esame della questione può essere compiuto dal giudice di appello ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. poiché il principio della rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado, della nullità del contratto deve essere coordinato con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. n. 7215/2002).RG 22695/2020 13. Invero, nell'ipotesi in cui, in primo grado, sia stato impugnato il licenziamento sotto profili diversi dall'inosservanza della procedura garantistica di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, non si può, poi, dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione del citato art. 7 in quanto tale ulteriore prospettazione del "petitum", comportando la deduzione di un'altra e diversa causa "petendi" con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, è preclusa dall'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ. (Cass. n. 4614/2006). 14. La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, con argomentazioni congrue e giuridicamente corrette, per cui la doglianza si rivela non meritevole di accoglimento. 15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 16. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, in favore della controricorrente. 17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci
Sentenza Cassazione n. 04367/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris