CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23570/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore; AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliate in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale sono rappresentante e difeseex lege, –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente - REGIONE EMILIA-ROMAGNA e [OSCURATO:PERSONA], INDUSTRIA, ARTIGIANATO E [OSCURATO:PERSONA] –intimate – [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF E [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N.23570/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 774/ 2021 , depositata il 31 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 14 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agente della riscossione, in data 7 novembre 2016, notificava a [OSCURATO:PERSONA] intimazione di pagamento n. 020-2016-9008066257-000, avente ad oggetto n. 65 cartelle di pagamento, per un totale dovuto di € 162.471,40, riferite a ruoli dell’Agenzia delle Entrate, della regione Emilia - Romagna e della Camera di Commercio di Bologna. 2. Avverso tale intimazione di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Bologna, relativamente a n. 24 cartelle di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] e adìta, con sentenza n. 696/ 2018, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo invalida la prova di avvenuta notificazione delle suddette cartelle di pagamento contestate in assenza del deposito dei relativi documenti in originale. 3. Interpo sto gravame dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, ed appello incidentale dal contribuente, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 774/2021, pronunciata il 21 maggio 2021 e depositata in segreteria il 31 maggio 2021, rigettava l’appello principale, ed accoglieva l’appello incidentale, dichiarando l’intervenuta prescrizione con riferimento alle ulterioricartelle di pagamento impugnate. R.G. N.23570/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Romagna e la Camera di Commercio di Bologna sono rimaste intimate. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e num. 4), cod. proc. civ. Rilevano, in particolare, le ricorrenti che erroneamente sia la C.T.P. che la C.T.R. avevano affermato che, a seguito della generica contestazione di conformità agli originali delle cartelle di pagamento presupposte e delle relative relate di notifica, prodotte in fotocopia, tali documenti avrebbero dovuti essere prodotti dall’ente esattore in originale, nel mentre, ai sensi del citato art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, in caso di contestazioni avrebbe dovuto essere il giudice tributario ad ordinare l’esibizione degli originali. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la nullità della sentenza gravata per inesistenza o apparenza della motivazione, in violazione dell’art. 132, secondo comma, R.G. N.23570/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] num. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deducono, in particolare, le ricorrenti che la corte territoriale del tutto apoditticamente aveva affermato che anche le pretese erariali con termine di prescrizione decennale, sorte entro il decennio dalla data di notifica dell’intimazione di pagamento, non annullate dalla C.T.P. ed oggetto di appello incidentale del contribuente, erano prescritte. 2. Ora, deve rilevarsi che la sentenza impugnata, nelle more del giudizio di cassazione,è stata revocata per errore di fatto dalla stessa C.T.R. dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 988/2022 pronunciata il 21 gennaio 2022, e depositata in segreteria il 23 agosto 2022. Ne consegue che i l ricorso in oggetto deve ritenersi inammissibile, per la sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della sopraggiuntarevoca della sentenza impugnata. A tal proposito, quanto al rapporto fra il processo di cassazione ed il giudizio di revocazione, si evidenzia che, mentre, in precedenza, la proposizione de lla revocazione comportava ex legela sospensione del giudizio di cassazione, impedendo la contemporanea pendenza dei due giudizi, l'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 68 della l . 26 novembre 1990, n. 353, consente di regola la contemporanea pendenza dei due giudizi, con un temperamento: resta salva, infatti, la possibilità per le parti di chiedere la sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione o del giudizio di cassazione stesso. Si prevede infatti che «laproposizione della revocazione non sospende il termine per proporre ricorso per cassazione o il R.G. N.23570/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta». E' evidente, come rilevato dalla dottrina, che il nuovo meccanismo di interconnessione fra i due giudizi è stato inserito per impedire manovre dilatorie delle parti, tese a procrastinare il passaggio in giudicato della sentenza d'appello, con l'utilizzo strumentale dell'istituto della revocazione. E' del pari evidente, come anche annotato dalla dottrina, che il giudizio di revocazione è pregiudiziale al processo di cassazione, in quanto, nell'iter logico della decisione, i vizi che si fanno valere con la revocazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata ex art. 395 cod. proc. civ., si collocano in un momento anteriore rispetto i vizi, che si denunciano con il ricorso per cassazione, anch'esso a critica vincolata ex art. 360 cod. proc. civ. La subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione è solo eventualeai sensi dell'art. 398 cod. proc. civ., e risponde alla esigenza di assegnare priorità alla impugnazione di merito, tesa a far valere vizi di "giustizia" della sentenza, rispetto a quella di pura legittimità, che si innerva della "violazione o falsa applicazione di norme di diritto". Nel caso di contemporanea pendenza del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione, quindi nell'ipotesi in cui il giudice del provvedimento impugnato abbia ritenuto che l'istanza di revocazione fosse manifestamente infondata (non concedendo la chiesta sospensione del termine per proporre ricorre per cassazione o il relativo procedimento), ai sensi R.G. N.23570/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., oppure nell'ipotesi in cui la parte impugnante con la revocazione non abbia chiesto la sospensione del termine per presentare il ricorso per cassazione, deve distinguersi l'ipotesi in cui la sentenza sulla revocazione sia anteriore all'esito del giudizio di cassazione, dall'ipotesi in cui il provvedimento che chiude il processo di cassazione sia anteriore all'esito del giudizio di revocazione. Se, infatti, il giudice d'appello procede alla revocazione della propria decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in cassazione, giacché l'eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso per cassazione è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (Cass., sez. un., 29 novembre 2006, n. 25278; Cass. 12 novembre 2007, n. 23515; Cass. 25 settembre 2013, n. 21951 ; Cass. 28 settembre 2021, n. 26298). Nel caso, invece, nella contemporanea pendenza dei due giudizi, vi sia preventiva pronuncia da parte della cassazione R.G. N.23570/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dirigetto del ricorso, resta in piedi il giudizio di revocazione. Invero, per questa Corte, i due rimedi, quello del ricorso per cassazione e quello della revocazione, essendo entrambi a critica vincolata, ma per motivi diversi e per di più tra loro incompatibili, danno luogo a due impugnazioni tra loro concorrenti e potenzialmente del tutto tra loro autonome; ma la prima di esse è subordinata, da un punto di vista logico, come evidenziato dall'art. 398 cod. proc. civ., alla seconda. Infatti, la revocazione tende a minare alla base l'intrinseca correttezza della decisione, essendo diretta a dimostrare l'erroneità dei presupposti di fatto esaminati e, quindi, l'insopprimibile ingiustizia dell'impianto motivazionale volto a sorreggerla. Deve, quindi, essere esaminata dapprima la revocazione, per le conseguenze radicali che l'eventuale accoglimento di quest'ultima potrebbe avere sullo stesso oggetto della prima (Cass. 20 marzo 2009, n. 6878; Cass. 13 febbraio 2004, n. 2818). Diversa ancora è l'ipotesi in cui la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile dalla corte d'appello per tardività del gravame, mentre è pendente contemporaneamente il processo di cassazione. Per questa Corte, infatti, in ipotesi di contestuale ricorso per cassazione e di domanda di revocazione avverso la sentenza della corte di appello che dichiari inammissibile per tardività un appello, rispettivamente per erronea applicazione di norma processuale sui termini e per errore revocatorio, le due impugnazioni conservano autonomia anche se fondate entrambe sull'erroneità del computo dei termini posto a base della declaratoria di inammissibilità. Ne consegue che la definizione del ricorso per cassazione non preclude né R.G. N.23570/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pregiudica in alcun modo la disamina della domanda di revocazione (Cass. 4 novembre 2014, n. 23445; Cass. 28 marzo 2019, n. 8689). Si è ribadito che, nell'ipotesi in cui una sentenza della corte d'appello venga impugnata sia per revocazione, sia per cassazione, e la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la sentenza impugnata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della Cassazione non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso (Cass. 20 luglio 2001, n. 9908). Nel caso, invece, in cui la cassazione accolga il ricorso, annullando la sentenza d'appello, oggetto anche del giudizio di revocazione, è chiaro che diviene inammissibile il ricorso per revocazione per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare. Per questa Corte, infatti, qualora la sentenza di appello impugnata con revocazione sia cassata, integralmente o limitatamente alla statuizione oggetto di quella impugnazione o comunque dalla prima dipendente, con rinvio o senza, e la sopravvenuta decisione di legittimità non sia evidenziabile al giudice della revocazione che abbia già riservato in decisione la causa, la conseguente nullità, per sopraggiunta carenza di interesse, della sentenza che decida quest'ultima può essere fatta valere con ricorso per cassazione (Cass. 3 aprile 2015, n. 6885). Si è chiarito, invero, che la sentenza oggetto di R.G. N.23570/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso per revocazione, a seguito dell'accoglimento del ricorso per cassazione, non esisteva più, essendone intervenuta la cassazione. In dottrina, a sostegno della tesi da ultimo prospettata, si è sottolineato che la sentenza di revocazione può essere pronunciata solo se, nel frattempo, il non sospeso giudizio di cassazione non abbia già sortito l'annullamento della medesima sentenza; infatti, nel caso in cui giudizio di cassazione, non sospeso, si sia già concluso con l'annullamento della sentenza, il giudice adito con la revocazione dovrebbe dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto una sua ipotetica sentenza di revocazione, in tale situazione, resterebbe priva di oggetto e sarebbe inefficace ed inutile. Si è anche affermato che se il ricorso per cassazione viene accolto, con cassazione con o senza rinvio, o con pronuncia nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.,il giudice della revocazione deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, in quanto è venuto meno l'oggetto della relativa impugnazione. Pertanto, l'accoglimento del ricorso per cassazione, indipendentemente dall'esito dell'eventuale giudizio di rinvio, facendo venir meno il provvedimento impugnato, limitatamente ai capi revocati o cassati e a quelli da essi dipendenti ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., impedisce la prosecuzione del giudizio di revocazione, implicando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La pronuncia della Cassazione travolge, allora, la sentenza di revocazione (rescindente e rescissoria), o la sentenza che ha rigettato la revocazione, come "atto R.G. N.23570/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dipendente" (anche se in senso particolarmente ampio, secondo la dottrina), dalla sentenza cassata. 3. Orbene, così riassunti i termini della questione, nel caso di specie la sentenza impugnata è stata revocata prima della definizione del ricorso per cassazione; quest’ultimo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il sopraggiunto difetto di interesse ad impugnare, e la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. 4. Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, proprio per la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare. Rilevato che l’inammissibilità riguarda parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere ammin