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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 26765/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13749/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 46, elettivamente domiciliato in Formia, via V itruvio, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (NA) VIA G. PORZIO, 4 -[OSCURATO:PERSONA].

ISOLA A/5 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1833/2022 depositata il17/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con lodo emesso il 2 agosto 2018, la Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Latina, in accoglimento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] 46 in Formia, condannò [OSCURATO:PERSONA] – ex liquid atore della [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo cancellata dal registro delle imprese –al risarcimento del danno connesso all’inadempimento al contratto di appalto per la copertura del fabbricato condominiale, imputando al liquidatore di avere omesso di inserire il credito del Condominio nel bilancio di liquidazione.

Respinse, invece, la domanda proposta contro l’altro socio non liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], di cui non era stata dimostrata la percezione di attivi di liquidazione.

Con sentenza n. 1833/2022, la Corte d’appello di Roma ha accolto l’impugnazione del lodo, proposta dal soccombente, reputando tempestiva la contestazione dei poteri degli arbitri operata dal Pagano ed insussistente l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 829, comma 2, c.p.c., per la mancata proposizione dell’eccezione nella prima difesa.

Quindi, ha ritenuto la nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo gli arbitri pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, la quale era limitata alle controversie scaturenti dal contratto d’appalto stipulato fra la società ed il Condominio: onde essa avrebbe potuto estendersi alla responsabilità dei soci per effetto del fenomeno successorio previsto dall’art. 2495 c.c., ma non così per la responsabilità imputata al liquidatore, avente natura extracontrattuale ed estranea all’oggetto della clausola compromissoria.

Pertanto, essendo il pregiudizio prospettato per essere stato il Condominio escluso dai creditori da soddisfare in sede di liquidazione, quale conseguenza della condotta illecita del liquidatore, si tratta di fatti diversi da quello che le parti originarie del contratto d’appalto stabilirono di affidare alla delibazione di un arbitro.

Ha concluso, pertanto, con la declaratoria di nullità del lodo, limitatamente alla statuizione di condanna dell’ex liquidatore per la violazione dei doveri exart. 2489 c.c.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione il Condomino, sulla base di cinque motivi.

Si difende con controricorso l’intimato.

Il ricorrente ha depositato la memoria di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. art. 817, 829 comma 1, n. 4, e comma 2 c.p.c., perché la corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’impugnazione, erroneamente reputando l’eccezione di nullità del lodo ritualmente sollevata dall’impugnante, mentre in nessun atto questi aveva adeguatamente eccepito che sulla responsabilità del liquidatore, di natura extracontrattuale, non esistesse il potere decisorio arbitrale.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto sussistente una successione nella posizione della società in capo ai soci, ma non al liquidatore.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo la corte territoriale motivato circa l’insussistenza del fenomeno successorio per il liquidatore.

Con il quarto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 808-quater c.p.c., oltre alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riguardo all’interpretazione della clausola arbitrale, che avrebbe avuto una generica formulazione, tanto da ricomprendere la posizione del liquidatore.

Con il quinto motivo, si deduce la «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia», avendo la corte territoriale ritenuto il liquidatore un terzo estraneo al fenomeno successorio, senza valutare se fosse stato il materiale esecutore dei lavori e partecipe alle trattative, quindi ben consapevole della posizione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del condominio, e come egli, nella sua qualità di liquidatore della società, avesse consapevolmente omesso ogni rilevanza contabile del debito verso il Condominio, nella breve fase di liquidazione.

2. –Il primo motivo è fondato.

Dal contenuto della comparsa di risposta in sede arbitrale, riportato nel motivo di ricorso e nel controricorso, risulta che nessuna specifica doglianza in sede arbitrale fu proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella quale egli negasse in modo inequivoco e puntuale l’efficacia della clausola compromissoria, contenuta nel contratto di appalto con la [OSCURATO:SOCIETA]. – di cui lui era socio ed amministratore, e sino alla cancellazione liquidatore, nonché colui che si occupava dell’esecuzione dell’appalto – anche per la sua specifica posizione di liquidatore e per le responsabilità al medesimo imputate.

Prevede l’art. 817 c.p.c. che la parte, la quale non eccepisca nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile; mentre l’art. 829, comma 2, c.p.c. dispone che la parte, la quale non abbia eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.

Si tratta di un’eccezione che deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che in giudizio va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio (Cass., sez.

I, 22 settembre 2020, n. 19823; sez.

III, 28 febbraio 2019, n. 5824).

In sostanza, il Condominio, in virtù della clausola compromissoria concernente le vicende discendenti dal contratto d’appalto, valorizzato come credito certo e liquido un importo quantificato a seguito di consulenza tecnica preventiva ex art. 669 - bis c.p.c., intese devolvere agli arbitri la verifica della responsabilità di soci quali successori dell’appaltatrice cancellata dal registro delle imprese, nonché l’accertamento della responsabilità del liquidatore della medesima società estinta, domandandone la condanna al risarcimento dei danni in ragione delle rispettive responsabilità exart. 2495 c.c.

Nella sentenza impugnata, la questione viene affrontata con un rapido cenno (v. p. 3, primo cpv.), in cui si reputa sollevata l’eccezione da [OSCURATO:PERSONA] innanzi agli arbitri.

Tuttavia, dalla lettura delle sue difese, ammissibile in quanto è rispettato il principio di autosufficienza d el dedotto vizio processuale, non risulta la specifica censura, con conseguente inammissibilità del motivo di impugnazione del lodo innanzi alla corte d’appello.

L’intera difesa consiste nel rivendicare la scelta della società di cancellarsi dal registro delle imprese, una volta evidenziata l’esecuzione dell’opera non a regola d’arte, lamentando semplicemente l’alto importo richiesto a titolo risarcitorio anche al Pagano, senza nessuna argomentazione e solo con un cenno poco perspicuoalla sua posizione.

Al contrario, trattandosi di vizio processuale, l’eccezione avrebbe dovuto essere puntuale ed articolata in modo inequivoco, trattandosi di eccezione in senso stretto, mentre essa fu formulata in senso vago ed inefficace, onde l’arbitro correttamente non l’aveva considerata tale.

La condottaprocessuale del liquidatore in causa è coerente con tale ricostruzione, in ragione dell’ampissima formulazione della clausola compromissoria (essa prevede che le parti «in caso di controversia si rimettono ad un arbitrato», rinviando inoltre «agli artt. 806 ss. c.c.»).

Ricorda il ricorrente che il liquidatore, durante il giudizio arbitrale, ha spiegato anche domanda riconvenzionale ed ha proposto il rifacimento dei lavori del terrazzo, a mezzo di una nuova società, la [OSCURATO:SOCIETA]., costituita un mese prima della cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA].: così palesando la sua stessa lettura della clausola arbitrale, avvalendosi dell ’ instaurato giudizio arbitrale per dirimere la controversia insorta nel rapporto sottoposto all’attenzione di quel collegio.

La Corte territoriale ha còlto una declinatoria della potestas iudicandi nella generica e contraddittoria contestazione operata dinanzi agli arbitri, insufficiente tuttavia ad integrare la necessaria eccezione.

3. –I rimanenti motivi sono assorbiti.

4. –La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale.

5. – L ’ andamento del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13749/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 46, elettivamente domiciliato in Formia, via V itruvio, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (NA) VIA G. PORZIO, 4 -[OSCURATO:PERSONA]. ISOLA A/5 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1833/2022 depositata il17/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con lodo emesso il 2 agosto 2018, la Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Latina, in accoglimento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] 46 in Formia, condannò [OSCURATO:PERSONA] – ex liquid atore della [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo cancellata dal registro delle imprese –al risarcimento del danno connesso all’inadempimento al contratto di appalto per la copertura del fabbricato condominiale, imputando al liquidatore di avere omesso di inserire il credito del Condominio nel bilancio di liquidazione. Respinse, invece, la domanda proposta contro l’altro socio non liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], di cui non era stata dimostrata la percezione di attivi di liquidazione. Con sentenza n. 1833/2022, la Corte d’appello di Roma ha accolto l’impugnazione del lodo, proposta dal soccombente, reputando tempestiva la contestazione dei poteri degli arbitri operata dal Pagano ed insussistente l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 829, comma 2, c.p.c., per la mancata proposizione dell’eccezione nella prima difesa. Quindi, ha ritenuto la nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo gli arbitri pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, la quale era limitata alle controversie scaturenti dal contratto d’appalto stipulato fra la società ed il Condominio: onde essa avrebbe potuto estendersi alla responsabilità dei soci per effetto del fenomeno successorio previsto dall’art. 2495 c.c., ma non così per la responsabilità imputata al liquidatore, avente natura extracontrattuale ed estranea all’oggetto della clausola compromissoria. Pertanto, essendo il pregiudizio prospettato per essere stato il Condominio escluso dai creditori da soddisfare in sede di liquidazione, quale conseguenza della condotta illecita del liquidatore, si tratta di fatti diversi da quello che le parti originarie del contratto d’appalto stabilirono di affidare alla delibazione di un arbitro. Ha concluso, pertanto, con la declaratoria di nullità del lodo, limitatamente alla statuizione di condanna dell’ex liquidatore per la violazione dei doveri exart. 2489 c.c. Avverso questa decisione ricorre per cassazione il Condomino, sulla base di cinque motivi. Si difende con controricorso l’intimato. Il ricorrente ha depositato la memoria di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. art. 817, 829 comma 1, n. 4, e comma 2 c.p.c., perché la corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’impugnazione, erroneamente reputando l’eccezione di nullità del lodo ritualmente sollevata dall’impugnante, mentre in nessun atto questi aveva adeguatamente eccepito che sulla responsabilità del liquidatore, di natura extracontrattuale, non esistesse il potere decisorio arbitrale. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto sussistente una successione nella posizione della società in capo ai soci, ma non al liquidatore. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo la corte territoriale motivato circa l’insussistenza del fenomeno successorio per il liquidatore. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 808-quater c.p.c., oltre alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riguardo all’interpretazione della clausola arbitrale, che avrebbe avuto una generica formulazione, tanto da ricomprendere la posizione del liquidatore. Con il quinto motivo, si deduce la «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia», avendo la corte territoriale ritenuto il liquidatore un terzo estraneo al fenomeno successorio, senza valutare se fosse stato il materiale esecutore dei lavori e partecipe alle trattative, quindi ben consapevole della posizione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del condominio, e come egli, nella sua qualità di liquidatore della società, avesse consapevolmente omesso ogni rilevanza contabile del debito verso il Condominio, nella breve fase di liquidazione. 2. –Il primo motivo è fondato. Dal contenuto della comparsa di risposta in sede arbitrale, riportato nel motivo di ricorso e nel controricorso, risulta che nessuna specifica doglianza in sede arbitrale fu proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella quale egli negasse in modo inequivoco e puntuale l’efficacia della clausola compromissoria, contenuta nel contratto di appalto con la [OSCURATO:SOCIETA]. – di cui lui era socio ed amministratore, e sino alla cancellazione liquidatore, nonché colui che si occupava dell’esecuzione dell’appalto – anche per la sua specifica posizione di liquidatore e per le responsabilità al medesimo imputate. Prevede l’art. 817 c.p.c. che la parte, la quale non eccepisca nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile; mentre l’art. 829, comma 2, c.p.c. dispone che la parte, la quale non abbia eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo. Si tratta di un’eccezione che deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che in giudizio va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio (Cass., sez. I, 22 settembre 2020, n. 19823; sez. III, 28 febbraio 2019, n. 5824). In sostanza, il Condominio, in virtù della clausola compromissoria concernente le vicende discendenti dal contratto d’appalto, valorizzato come credito certo e liquido un importo quantificato a seguito di consulenza tecnica preventiva ex art. 669 - bis c.p.c., intese devolvere agli arbitri la verifica della responsabilità di soci quali successori dell’appaltatrice cancellata dal registro delle imprese, nonché l’accertamento della responsabilità del liquidatore della medesima società estinta, domandandone la condanna al risarcimento dei danni in ragione delle rispettive responsabilità exart. 2495 c.c. Nella sentenza impugnata, la questione viene affrontata con un rapido cenno (v. p. 3, primo cpv.), in cui si reputa sollevata l’eccezione da [OSCURATO:PERSONA] innanzi agli arbitri. Tuttavia, dalla lettura delle sue difese, ammissibile in quanto è rispettato il principio di autosufficienza d el dedotto vizio processuale, non risulta la specifica censura, con conseguente inammissibilità del motivo di impugnazione del lodo innanzi alla corte d’appello. L’intera difesa consiste nel rivendicare la scelta della società di cancellarsi dal registro delle imprese, una volta evidenziata l’esecuzione dell’opera non a regola d’arte, lamentando semplicemente l’alto importo richiesto a titolo risarcitorio anche al Pagano, senza nessuna argomentazione e solo con un cenno poco perspicuoalla sua posizione. Al contrario, trattandosi di vizio processuale, l’eccezione avrebbe dovuto essere puntuale ed articolata in modo inequivoco, trattandosi di eccezione in senso stretto, mentre essa fu formulata in senso vago ed inefficace, onde l’arbitro correttamente non l’aveva considerata tale. La condottaprocessuale del liquidatore in causa è coerente con tale ricostruzione, in ragione dell’ampissima formulazione della clausola compromissoria (essa prevede che le parti «in caso di controversia si rimettono ad un arbitrato», rinviando inoltre «agli artt. 806 ss. c.c.»). Ricorda il ricorrente che il liquidatore, durante il giudizio arbitrale, ha spiegato anche domanda riconvenzionale ed ha proposto il rifacimento dei lavori del terrazzo, a mezzo di una nuova società, la [OSCURATO:SOCIETA]., costituita un mese prima della cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA].: così palesando la sua stessa lettura della clausola arbitrale, avvalendosi dell ’ instaurato giudizio arbitrale per dirimere la controversia insorta nel rapporto sottoposto all’attenzione di quel collegio. La Corte territoriale ha còlto una declinatoria della potestas iudicandi nella generica e contraddittoria contestazione operata dinanzi agli arbitri, insufficiente tuttavia ad integrare la necessaria eccezione. 3. –I rimanenti motivi sono assorbiti. 4. –La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale. 5. – L ’ andamento del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, de
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