Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38822/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il procedimento per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni della difesa; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata in data 11 novembre 2020 all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la quale, per quanto qui interessa, Domenico [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile del concorso nell'omicidio pluriaggravato di Giuseppe FARINA (artt. 110, 112, n. 1, 575, 577, primo comma n. 3 e n. 4, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., 7

I. n. 203 del 1991 - Capo A, commesso in data 25 marzo 1992) e del concorso nell'omicidio pluriaggravato dì [OSCURATO:PERSONA] RUSSO (artt. 110, 112, n. 1, 575, 577, primo comma n. 3 e n. 4, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., 7

I. n. 203 del 1991 - Capo B, commesso in data 9 gennaio 1997), venendo condannato, con la continuazione, alla pena dell'ergastolo.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che la difesa non contesta, per i due omicidi "di camorra", aggravati dalla premeditazione e dall'agevolazione mafiosa nonché, circostanza che l'imputato contesta, dai motivi abietti.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo: - alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che dovevano essere concesse per la confessione spontaneamente resa in data 9 luglio 2015, ancora prima che sorgessero indizi a suo carico, non potendosi addebitare al ricorrente l'inerzia del pubblico ministero che non ha proceduto all'immediato interrogatorio.

Del resto, la condotta successiva, dimostrativa di pentimento e resipiscenza, doveva essere valutata ex artt. 62-bis e 133 cod. pen., come peraltro accaduto in due distinte sentenze di condanna pronunciate a carico del ricorrente per altri omicidi, ove è stata giustamente valorizzata la confessione resa dall'imputato; - all'erronea applicazione, per l'omicidio di cui al capo B), della circostanza aggravante dei motivi abietti e, contestualmente, di quella di agevolazione del sodalizio mafioso, mancando un quid pluris rispetto al consolidamento e del predominio sul territorio dell'organizzazione mafiosa.

2.1. Con motivi aggiunti trasmessi tramite PEC in data 26 aprile 2022 alla cancelleria di questa Corte, il ricorrente denuncia altresì la violazione di legge in ,---"‘ riferimento all'art. 442 cod. proc. pen. perché, tenuto conto della data dei fatti, doveva essere applicata la pena della reclusione per trent'anni e non quella dell'ergastolo (I. n. 479 del 1999; d.l. n. 341 del 2000; sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.

2. È, in particolare, inammissibile il motivo nuovo.

2.1. Esso è inammissibile perché estraneo all'impugnazione principale.

Si è da tempo chiarito che «l'art. 167 disp. att. cod. proc. pen. prescrive che, nel caso di presentazione di motivi nuovi, devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581 lett. a) - cod. proc. pen., ai quali i motivi si riferiscono.

Ciò comporta che, qualora i motivi presentati a norma dell'art. 585, comma quarto, stesso codice, non siano collegati con i capi e con i punti ai quali si riferisce l'atto di gravame, l'impugnazione relativa a tali motivi è inammissibile, in quanto i motivi nuovi - pur potendo riguardare argomenti nuovi e diversi, idonei a chiarire meglio, anche sotto altro profilo, il contenuto dei motivi già presentati - non possono, comunque, introdurre un thema decidendum diverso da quello inizialmente devoluto, tanto da esorbitare dai capi e dai punti ai quali si riferisce l'originaria impugnazione» (Sez. 1, n. 9546 del 10/07/1995, Cavalieri, Rv. 202425).

Come risulta evidente dalla prospettazione difensiva, la questione della presunta illegittimità dell'ergastolo è estranea agli originari motivi di ricorso.

2.2. Del resto, si tratta di un motivo non comprensibile poiché l'ergastolo è stato inflitto in forza del criterio di cui all'art. 72, primo comma, cod. pen. derivante dal concorso delle pene perpetue derivanti dalla condanna per ciascuno degli omicidi; condanna che, per sé sola, importa la pena dell'ergastolo.

Si consideri che la norma trova il proprio addentellato processuale, con riguardo alla riduzione della pena per effetto del rito speciale, nell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione vigente alla data della richiesta di giudizio abbreviato, là dove è previsto che «alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo».

In effetti, il criterio orientativo per individuare il trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato che chieda di avvalersi del rito abbreviato, dipende dal momento in cui egli ha effettivamente chiesto ed ottenuto di essere giudicato con il rito suddetto, atteso che è a partire da tale ultimo momento che ogni mutamento delle regole del gioco in senso a lui sfavorevole è idoneo a ledere il suo legittimo affidamento, si da porsi in contrasto con i principi dell'equo processo e, specificamente, con l'art. 7, primo comma, della Convenzione EDU, ritenuto dalla Corte EDU applicabile in via estensiva anche al caso trattato, pur contenendo detto articolo il più circoscritto principio, secondo il quale non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

Orbene, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato sotto il vigore della disposizione dianzi richiamata, sicché appare stravagante la richiesta di applicazione del principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza n. 10249/03 del 17 settembre 2009, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'Italia che aveva avanzato la richiesta di giudizio abbreviato all'udienza preliminare del 18 febbraio 2000 e, quindi, prima che entrasse in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000 che aveva "ripristinato" la pena dell'ergastolo.

2.3. Nessuna questione di legittimità dell'ergastolo in virtù della successione di leggi penali può essere proposta dal ricorrente poiché quando egli avanzò la richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato era da tempo stata ripristinata la possibilità di essere giudicati con tale rito per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo né, del resto, alla data di commissione del fatto le disposizioni processuali e sostanziali erano diverse, essendo già in allora prevista la sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo e quella dell'ergastolo con quella della reclusione per anni trenta.

3. Il motivo di ricorso sulle circostanze attenuanti generiche non è fondato.

I giudici di merito hanno puntualmente ricostruito, con una motivazione che non è specificamente criticata, lo sviluppo del comportamento processuale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dando atto che lo stesso aveva inviato al pubblico ministero una missiva datata 9 luglio 2015 — sulla attribuibilità della quale all'imputato erano, comunque, insorte delle forti perplessità — con la quale egli si dichiarava responsabile di ventuno omicidi, ma che, in occasione dell'interrogatorio di garanzia del 2 agosto 2019, l'imputato si avvaleva della facoltà di non rispondere per il capo A) e contestava gli elementi a proprio carico per il capo B).

Neppure nel successivo interrogatorio davanti al pubblico ministero in data 2 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA] ammetteva i fatti e forniva spiegazioni, limitandosi ad ammettere le proprie responsabilità soltanto nel corso del giudizio di merito.

3.1. Orbene, il contegno processuale, che la difesa erroneamente addebita a una presunta neghittosità del pubblico ministero che avrebbe dovuto interrogare [OSCURATO:PERSONA] non appena ricevuta la missiva del 2015, è stato motivatamente valutato e qualificato come non collaborativo, ma unicamente improntato ad ammettere i fatti, soltanto quando le prove a suo carico erano ormai schiaccianti, sicché non rilevante ex art. 62-bis cod. pen.

Del resto, il ricorso non contesta la motivazione del provvedimento impugnato che valorizza, per negare le circostanze attenuanti generiche, la gravità dei fatti, l'intensità del dolo e la professionalità dell'imputato nella commissione di spietati omicidi.

4. Il secondo motivo di ricorso sull'aggravante dei motivi abietti per l'omicidio di cui al capo B), che pure presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.

4.1. Va preliminarmente evidenziato che, nonostante l'impossibilità di operare il giudizio dì bilanciamento in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è precluso l'esame delle censure sui motivi abietti.

In effetti, fermo restando che ciascuno dei due omicidi è punito con la pena dell'ergastolo, in ragione della sussistenza della (non contestata) premeditazione, sicché l'eventuale esclusione della circostanza aggravante dei motivi abietti per il capo B) non determina conseguenze sul trattamento sanzionatorio, permane l'interesse al ricorso in quanto l'esistenza di una circostanza aggravante inerisce alla quantità e qualità della condotta criminosa ed alla personalità dello agente, sì che deve essere riconosciuto l'interesse, concreto ed attuale, dell'imputato a rimuovere qualsiasi pregiudizio che possa derivargliene, anche al di fuori della misura della pena (Sez. 1, n. 8547 del 04/05/1984, Belmonte, Rv. 166103).

D'altra parte, le connotazioni del reato, sia punto di vista oggettivo che soggettivo, rilevano anche in vista di futuri benefici penitenziari, pur nella limitazione che ne deriva dalla non contestata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7

I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.).

4.2. Ciò premesso, il motivo è infondato perché i giudici di merito hanno logicamente evidenziato, per ritenere la sussistenza dei motivi abietti, che l'omicidio di cui al capo B), commesso in concomitanza con l'agevolazione mafiosa di consolidare e mantenere il predominio territoriale, aveva il preciso scopo abietto di eliminare Russo, pericoloso e scomodo testimone dell'omicidio di cui al capo A).

Orbene, se è in generale configurabile il concorso tra le due richiamate circostanze aggravati (Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008 - dep. 2009, Antonucci, Rv. 241577), non è, in effetti, illogica, né del resto è specificamente criticata, la valutazione di merito che qualifica di abiezione l'omicidio di un uomo che si teme possa "tradire" riferendo alle forze dell'ordine degli autori di un precedente omicidio: è, in effetti, spregevole l'uccisione per indurre al silenzio un potenziale informatore di gravi reati.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il procedimento per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni della difesa; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Assise d'appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata in data 11 novembre 2020 all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la quale, per quanto qui interessa, Domenico [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile del concorso nell'omicidio pluriaggravato di Giuseppe FARINA (artt. 110, 112, n. 1, 575, 577, primo comma n. 3 e n. 4, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 - Capo A, commesso in data 25 marzo 1992) e del concorso nell'omicidio pluriaggravato dì [OSCURATO:PERSONA] RUSSO (artt. 110, 112, n. 1, 575, 577, primo comma n. 3 e n. 4, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 - Capo B, commesso in data 9 gennaio 1997), venendo condannato, con la continuazione, alla pena dell'ergastolo. 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], che la difesa non contesta, per i due omicidi "di camorra", aggravati dalla premeditazione e dall'agevolazione mafiosa nonché, circostanza che l'imputato contesta, dai motivi abietti. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo: - alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che dovevano essere concesse per la confessione spontaneamente resa in data 9 luglio 2015, ancora prima che sorgessero indizi a suo carico, non potendosi addebitare al ricorrente l'inerzia del pubblico ministero che non ha proceduto all'immediato interrogatorio. Del resto, la condotta successiva, dimostrativa di pentimento e resipiscenza, doveva essere valutata ex artt. 62-bis e 133 cod. pen., come peraltro accaduto in due distinte sentenze di condanna pronunciate a carico del ricorrente per altri omicidi, ove è stata giustamente valorizzata la confessione resa dall'imputato; - all'erronea applicazione, per l'omicidio di cui al capo B), della circostanza aggravante dei motivi abietti e, contestualmente, di quella di agevolazione del sodalizio mafioso, mancando un quid pluris rispetto al consolidamento e del predominio sul territorio dell'organizzazione mafiosa. 2.1. Con motivi aggiunti trasmessi tramite PEC in data 26 aprile 2022 alla cancelleria di questa Corte, il ricorrente denuncia altresì la violazione di legge in ,---"‘ riferimento all'art. 442 cod. proc. pen. perché, tenuto conto della data dei fatti, doveva essere applicata la pena della reclusione per trent'anni e non quella dell'ergastolo (I. n. 479 del 1999; d.l. n. 341 del 2000; sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 2. È, in particolare, inammissibile il motivo nuovo. 2.1. Esso è inammissibile perché estraneo all'impugnazione principale. Si è da tempo chiarito che «l'art. 167 disp. att. cod. proc. pen. prescrive che, nel caso di presentazione di motivi nuovi, devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581 lett. a) - cod. proc. pen., ai quali i motivi si riferiscono. Ciò comporta che, qualora i motivi presentati a norma dell'art. 585, comma quarto, stesso codice, non siano collegati con i capi e con i punti ai quali si riferisce l'atto di gravame, l'impugnazione relativa a tali motivi è inammissibile, in quanto i motivi nuovi - pur potendo riguardare argomenti nuovi e diversi, idonei a chiarire meglio, anche sotto altro profilo, il contenuto dei motivi già presentati - non possono, comunque, introdurre un thema decidendum diverso da quello inizialmente devoluto, tanto da esorbitare dai capi e dai punti ai quali si riferisce l'originaria impugnazione» (Sez. 1, n. 9546 del 10/07/1995, Cavalieri, Rv. 202425). Come risulta evidente dalla prospettazione difensiva, la questione della presunta illegittimità dell'ergastolo è estranea agli originari motivi di ricorso. 2.2. Del resto, si tratta di un motivo non comprensibile poiché l'ergastolo è stato inflitto in forza del criterio di cui all'art. 72, primo comma, cod. pen. derivante dal concorso delle pene perpetue derivanti dalla condanna per ciascuno degli omicidi; condanna che, per sé sola, importa la pena dell'ergastolo. Si consideri che la norma trova il proprio addentellato processuale, con riguardo alla riduzione della pena per effetto del rito speciale, nell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione vigente alla data della richiesta di giudizio abbreviato, là dove è previsto che «alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo». In effetti, il criterio orientativo per individuare il trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato che chieda di avvalersi del rito abbreviato, dipende dal momento in cui egli ha effettivamente chiesto ed ottenuto di essere giudicato con il rito suddetto, atteso che è a partire da tale ultimo momento che ogni mutamento delle regole del gioco in senso a lui sfavorevole è idoneo a ledere il suo legittimo affidamento, si da porsi in contrasto con i principi dell'equo processo e, specificamente, con l'art. 7, primo comma, della Convenzione EDU, ritenuto dalla Corte EDU applicabile in via estensiva anche al caso trattato, pur contenendo detto articolo il più circoscritto principio, secondo il quale non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Orbene, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato sotto il vigore della disposizione dianzi richiamata, sicché appare stravagante la richiesta di applicazione del principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza n. 10249/03 del 17 settembre 2009, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'Italia che aveva avanzato la richiesta di giudizio abbreviato all'udienza preliminare del 18 febbraio 2000 e, quindi, prima che entrasse in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000 che aveva "ripristinato" la pena dell'ergastolo. 2.3. Nessuna questione di legittimità dell'ergastolo in virtù della successione di leggi penali può essere proposta dal ricorrente poiché quando egli avanzò la richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato era da tempo stata ripristinata la possibilità di essere giudicati con tale rito per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo né, del resto, alla data di commissione del fatto le disposizioni processuali e sostanziali erano diverse, essendo già in allora prevista la sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo e quella dell'ergastolo con quella della reclusione per anni trenta. 3. Il motivo di ricorso sulle circostanze attenuanti generiche non è fondato. I giudici di merito hanno puntualmente ricostruito, con una motivazione che non è specificamente criticata, lo sviluppo del comportamento processuale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dando atto che lo stesso aveva inviato al pubblico ministero una missiva datata 9 luglio 2015 — sulla attribuibilità della quale all'imputato erano, comunque, insorte delle forti perplessità — con la quale egli si dichiarava responsabile di ventuno omicidi, ma che, in occasione dell'interrogatorio di garanzia del 2 agosto 2019, l'imputato si avvaleva della facoltà di non rispondere per il capo A) e contestava gli elementi a proprio carico per il capo B). Neppure nel successivo interrogatorio davanti al pubblico ministero in data 2 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA] ammetteva i fatti e forniva spiegazioni, limitandosi ad ammettere le proprie responsabilità soltanto nel corso del giudizio di merito. 3.1. Orbene, il contegno processuale, che la difesa erroneamente addebita a una presunta neghittosità del pubblico ministero che avrebbe dovuto interrogare [OSCURATO:PERSONA] non appena ricevuta la missiva del 2015, è stato motivatamente valutato e qualificato come non collaborativo, ma unicamente improntato ad ammettere i fatti, soltanto quando le prove a suo carico erano ormai schiaccianti, sicché non rilevante ex art. 62-bis cod. pen. Del resto, il ricorso non contesta la motivazione del provvedimento impugnato che valorizza, per negare le circostanze attenuanti generiche, la gravità dei fatti, l'intensità del dolo e la professionalità dell'imputato nella commissione di spietati omicidi. 4. Il secondo motivo di ricorso sull'aggravante dei motivi abietti per l'omicidio di cui al capo B), che pure presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 4.1. Va preliminarmente evidenziato che, nonostante l'impossibilità di operare il giudizio dì bilanciamento in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è precluso l'esame delle censure sui motivi abietti. In effetti, fermo restando che ciascuno dei due omicidi è punito con la pena dell'ergastolo, in ragione della sussistenza della (non contestata) premeditazione, sicché l'eventuale esclusione della circostanza aggravante dei motivi abietti per il capo B) non determina conseguenze sul trattamento sanzionatorio, permane l'interesse al ricorso in quanto l'esistenza di una circostanza aggravante inerisce alla quantità e qualità della condotta criminosa ed alla personalità dello agente, sì che deve essere riconosciuto l'interesse, concreto ed attuale, dell'imputato a rimuovere qualsiasi pregiudizio che possa derivargliene, anche al di fuori della misura della pena (Sez. 1, n. 8547 del 04/05/1984, Belmonte, Rv. 166103). D'altra parte, le connotazioni del reato, sia punto di vista oggettivo che soggettivo, rilevano anche in vista di futuri benefici penitenziari, pur nella limitazione che ne deriva dalla non contestata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.). 4.2. Ciò premesso, il motivo è infondato perché i giudici di merito hanno logicamente evidenziato, per ritenere la sussistenza dei motivi abietti, che l'omicidio di cui al capo B), commesso in concomitanza con l'agevolazione mafiosa di consolidare e mantenere il predominio territoriale, aveva il preciso scopo abietto di eliminare Russo, pericoloso e scomodo testimone dell'omicidio di cui al capo A). Orbene, se è in generale configurabile il concorso tra le due richiamate circostanze aggravati (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008 - dep. 2009, Antonucci, Rv. 241577), non è, in effetti, illogica, né del resto è specificamente criticata, la valutazione di merito che qualifica di abiezione l'omicidio di un uomo che si teme possa "tradire" riferendo alle forze dell'ordine degli autori di un precedente omicidio: è, in effetti, spregevole l'uccisione per indurre al silenzio un potenziale informatore di gravi reati. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i
Sentenza Cassazione n. 38822/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris