CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06188/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di ANCONAfissata la trattazione con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; Lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], per MAGAGNINO, che ha concluso per il rigetto, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Ancona, condannava Toni MAGAGNINO alla pena di euro 800 di ammenda per il porto ingiustificato di un coltello a serramanico con lama lunga cm. 7,5,, riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui al quarto comma dell'art. 4 I. n. 110 del 1975. 2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona che denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta ipotesi attenuata. 3. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha valorizzato, per riconoscere la circostanza attenuante, le condizioni di tempo e luogo nelle quali è stato accertato il fatto, il comportamento collaborativo dell'imputato e la scarsa offensività dello strumento sequestrato. Il ricorso propone censure in fatto che non sono consentite. P.Q.M, Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 dicembr