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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 46153/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per il reato previsto dall'ad. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità in riferimento all'elemento soggettivo, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il consigliere estehsore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile per il reato previsto dall'ad. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità in riferimento all'elemento soggettivo, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il consigliere estehsore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris