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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 27025/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1595/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9550/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Varese nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, all’esito della trattazione scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale monocratico di Varese. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, quale giudice dell’esecuzione, decidendo sull’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tesa all’ottenimento del provvedimento di estinzione delle pene inflittegli con il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 1° settembre 2020, irrevocabile il 14 gennaio 2021, e con la sentenza di applicazione di pena concordata resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese il 29 dicembre 2010, irrevocabile il 5 ottobre 2011, ha – con sentenza in data 8 marzo 2025 – dichiarato la propria incompetenza, in relazione al criterio stabilito dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., per essere competente il Tribunale di Varese, a cui ha disposto trasmettersi gli atti.

Nel suddetto provvedimento si è considerato determinante l’esame dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], essendosi desunto dagli stessi che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo emesso a carico del condannato è costituito dalla sentenza resa dal Tribunale monocratico di Varese il 25 gennaio 2022, irrevocabile in data 1° ottobre 2022, sicché è quel giudice che deve prendere in esame l’istanza.

2. Il Tribunale di Varese in composizione monocratica, ricevuti gli atti, con ordinanza del 13 marzo 2025, ha sollevato conflitto negativo di competenza disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione per la sua soluzione.

Il giudice proponente ha obiettato che – assodato il criterio attributivo della competenza individuato dal Giudice per le indagini preliminari – la corretta interpretazione dell’art. 665, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27025/2025 Roma, lì, 23/07/2025 comma 4, cod. proc. pen. non può condurre alla conclusione prospettata dal suddetto Giudice, in quanto sia la sentenza emessa in data 25 gennaio 2022 sia quella emessa, in immediata precedenza, il 1° maggio 2019 non vanno considerate per l’individuazione del giudice dell’esecuzione competente, dal momento che quella emessa il 1° maggio 2019 non è suscettibile di esecuzione, per aver concesso al condannato la sospensione condizionale della pena, e quella resa il 25 gennaio 2022 ha riguardato la condanna per reato poi dichiarato estinto in data 17 novembre 2023.

Di conseguenza – procedendo a ritroso – l’ultimo provvedimento suscettibile di esecuzione è, secondo il Tribunale, la sentenza di applicazione della pena, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese il 29 dicembre 2010, irrevocabile il 5 ottobre 2011, con i corrispondenti effetti in punto di individuazione del giudice competente.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria resa per iscritto in ragione della forma di trattazione che contrassegna il procedimento, ha proposto la declaratoria di competenza del Tribunale monocratico di Varese, tenuto conto che occorre attenersi al principio secondo cui la competenza in executivis appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo e pure se tale ultima sentenza sia estranea al tema oggetto dell’istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Innanzi tutto, deve ritenersi l’ammissibilità del conflitto, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell’esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione – appare insuperabile senza l’intervento risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.

Su questo argomento si è da tempo affermato che è ammissibile il conflitto fra tribunale e giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, avente ad oggetto l’individuazione nell’uno o nell’altro di detti organi, in ipotesi di pluralità di provvedimenti da eseguire, del giudice dell’esecuzione competente, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3740 del 30/05/1996, Confl. comp. in proc.

Puccini, Rv. 205155 - 01).

Non varrebbe richiamare in contrario il disposto dell’art. 28, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., in virtù del quale nei casi analoghi ai conflitti, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.

La norma (con lo specifico riferimento al giudice dell’udienza preliminare) appare riferirsi a quei casi in cui, a indagini preliminari esaurite, emergono divergenze tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento circa il compimento di determinati atti tipici delle rispettive funzioni rispetto al processo di cognizione (pare utile ricordare anche che Sez.

U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 190249 - 01, ha a suo tempo chiarito che la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio, sancita dall'art. 28, comma 2, cit., trova applicazione anche nel caso in cui quest'ultimo provvedimento non sia stato emesso nell'udienza preliminare, ma vale pur sempre e soltanto per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento, e non per quelli non previsti e non consentiti, sicché si è ritenuto che il giudice delle indagini preliminari possa proporre conflitti contro il provvedimento del giudice del dibattimento che gli abbia restituito gli atti ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato fatta dopo che era stato disposto il giudizio immediato).

Vale la pena di ricordare anche come, nella suddetta prospettiva, si sia ripetutamente precisato che pure in sede cognitiva è ammissibile, quale “caso analogo”, il conflitto tra giudice per le indagini preliminari e tribunale avente ad oggetto la decisione, emessa da quest'ultimo, di annullare il decreto di giudizio immediato per l’erronea indicazione del difensore dell’imputato contenuta nel provvedimento, e di restituire gli atti al primo, reinvestendolo di una competenza esaurita (Sez. 1, n. 37339 del 22/07/2015, Confl. comp. in proc.

Atanasova, Rv. 264592 - 01, anche per il chiarimento che, in tal caso, non si verte in ipotesi di contrasto tra tribunale e giudice dell’udienza preliminare su un atto meramente propulsivo, bensì tra tribunale e giudice per le indagini preliminari su profili di cognizione di merito).

In ragione di quanto procede, deve riconoscersi al giudice per le indagini preliminari, con specifico riguardo all’ambito proprio del procedimento esecutivo che qui rileva, una posizione propria e autonoma rispetto al giudice del dibattimento che ne determina la configurazione, ai fini previsti dall’art. 28 cod. proc. pen., quale giudice distinto dall’altro, titolare di una distinta competenza in executivis.

2. Con riferimento al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la soluzione di esso dà per assodato il principio secondo cui la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc.

Tsvetkov, Rv. 277733 - 01).

Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiunta da una pluralità di provvedimenti da eseguire, per cui va ricordato – come del resto concordano, in linea di principio, entrambi i giudici confliggenti – che, in tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze eseguibili deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all’esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta.

La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l’individuazione del giudice competente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 43181 del 12/05/2011, Scuotto, non mass.; Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, Fiano, Rv. 215042 - 01).

Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto – principio già affermato nei vari ambiti dell’esecuzione penale (v.

Sez. 1, n. 10787 del 20/02/2025, Confl. comp. in proc.

Strangio, Rv. 287691 - 01; Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc.

Campaniello, Rv. 269760 - 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc.

Musumeci, Rv. 264679 - 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc.

Armanio, Rv. 261459 - 01) e da riaffermarsi con riferimento alla presente fattispecie – è quindi quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo, dovendo rimarcarsi che l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.

In tale alveo è rilevante specificare che, sempre nell’ipotesi di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, il principio per cui la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo opera anche quando questo sia costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione, però, che tale sentenza comporti effetti esecutivi in dipendenza dei quali essa debba essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee a investire il giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, , Confl. comp. in proc.

Antonov, Rv. 272491 - 01); v.

Sez. 1, n. 29570 del 13/06/2024, Confl. comp. in proc.

Gernone, Rv. 286994 - 01, per la precisazione che la sentenza la quale abbia prosciolto per difetto di imputabilità e non abbia applicato misure di sicurezza nei confronti dell'autore del reato costituisce titolo che, pur dovendo essere iscritto nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non è idoneo a radicare la competenza del giudice dell’esecuzione, in quanto essa non è suscettibile di aprire alcuna procedura in sede esecutiva).

Corollario della puntualizzazione svolta è che, ai fini dell’applicazione del criterio attributivo della competenza del giudice dell’esecuzione ex art. 665 cod. proc. pen. rilevano tutti i provvedimenti idonei a produrre effetti esecutivi e, quindi, oltre alle sentenze di condanna, anche ogni altro provvedimento suscettibile di determinare un incidente di esecuzione e, dunque, anche quei provvedimenti di proscioglimento i quali (tanto più se intervenuti in riforma di una condanna di primo grado) contengono statuizioni produttive di effetti rilevanti in executivis.

3. L’applicazione consequenziale del principio ora enunciato conduce alla constatazione che le prospettazioni svolte dal Tribunale di Varese non possono essere condivise anzitutto – e in via dirimente – per quanto concerne la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 1° maggio 2019, irrevocabile il 17 settembre 2019, con la quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 800,00 di ammenda, con sospensione condizionale della pena stessa.

Con riferimento a tale provvedimento, esso identifica una sentenza di condanna e, ai fini dell’applicazione dell’art. 665 cod. proc. pen., non rileva il fatto che la statuizione condannatoria abbia avuto ad oggetto una pena che, in ragione della concessa sospensione condizionale, ne determina la sua non immediata eseguibilità.

Non si è, infatti, mancato di precisare, anche quando ci si è riferiti ai soli provvedimenti di condanna per verificare il giudice competente ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che la norma attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento di condanna divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la condanna sia eventualmente a pena non eseguibile (Sez. 1, n. 30004 del 05/06/2013, Grillo, Rv. 256215 - 01).

Del resto, appare incontestabile che la condanna a pena sospesa ben può venire in rilievo in sede esecutiva, ad esempio, per decidere sulla revoca della sospensione condizionale, oppure per l’applicazione della continuazione, oppure per la revoca della condanna stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 673 cod. proc. pen.

Questo argomento fa sì che la suddetta sentenza debba rilevare per la fissazione della competenza in executivis.

Peraltro, non è superfluo aggiungere che anche con riferimento alla sentenze di condanna a reati di cui poi si sia registrata l’estinzione (è il caso dell’ulteriore sentenza emessa dal Tribunale di Varese il 25 gennaio 2022, irrevocabile il 1° ottobre 2022, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modd., alla pena di mesi quattro di arresto, euro 1.000,00 di ammenda, sostituita con lavoro di pubblica utilità, per la quale con ordinanza del 17 novembre 2023 è stata dichiarata l’estinzione del reato per positivo espletamento del suddetto lavoro di pubblica utilità) non possono pregiudizialmente escludersi effetti da delibare in sede esecutiva, sia con riferimento allo stesso accertamento dell’estinzione del reato, sia con riferimento alle determinazioni consequenziali, sia con riferimento alle diverse evenienze esecutive già in precedenza ricordate (per una vicenda esecutiva afferente allo stesso reato accertato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] v.

Sez. 1, n. 39227 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ligasacchi, Rv. 271236 - 01).

Pertanto, nessuno dei due provvedimenti che il Tribunale di Varese ha ritenuto di dover escludere dal novero di quelli rilevanti ai fini dell’accertamento della competenza ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. può essere espunto da tale novero.

4. In conseguenza di ciò, la conclusione a cui – tenendo conto anche delle due indicate sentenze – si ritiene ineludibile dover pervenire è che va affermata la competenza del Tribunale di Varese in composizione monocratica a decidere sull’incidente di esecuzione suindicato, con la disposizione di trasmissione degli atti a quell’Ufficio.

P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Varese in composizione monocratica cui dispone trasmettersi gli atti.

Così è deciso, 07/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1595/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9550/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Varese nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, all’esito della trattazione scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale monocratico di Varese. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, quale giudice dell’esecuzione, decidendo sull’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tesa all’ottenimento del provvedimento di estinzione delle pene inflittegli con il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 1° settembre 2020, irrevocabile il 14 gennaio 2021, e con la sentenza di applicazione di pena concordata resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese il 29 dicembre 2010, irrevocabile il 5 ottobre 2011, ha – con sentenza in data 8 marzo 2025 – dichiarato la propria incompetenza, in relazione al criterio stabilito dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., per essere competente il Tribunale di Varese, a cui ha disposto trasmettersi gli atti. Nel suddetto provvedimento si è considerato determinante l’esame dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], essendosi desunto dagli stessi che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo emesso a carico del condannato è costituito dalla sentenza resa dal Tribunale monocratico di Varese il 25 gennaio 2022, irrevocabile in data 1° ottobre 2022, sicché è quel giudice che deve prendere in esame l’istanza. 2. Il Tribunale di Varese in composizione monocratica, ricevuti gli atti, con ordinanza del 13 marzo 2025, ha sollevato conflitto negativo di competenza disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione per la sua soluzione. Il giudice proponente ha obiettato che – assodato il criterio attributivo della competenza individuato dal Giudice per le indagini preliminari – la corretta interpretazione dell’art. 665, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27025/2025 Roma, lì, 23/07/2025 comma 4, cod. proc. pen. non può condurre alla conclusione prospettata dal suddetto Giudice, in quanto sia la sentenza emessa in data 25 gennaio 2022 sia quella emessa, in immediata precedenza, il 1° maggio 2019 non vanno considerate per l’individuazione del giudice dell’esecuzione competente, dal momento che quella emessa il 1° maggio 2019 non è suscettibile di esecuzione, per aver concesso al condannato la sospensione condizionale della pena, e quella resa il 25 gennaio 2022 ha riguardato la condanna per reato poi dichiarato estinto in data 17 novembre 2023. Di conseguenza – procedendo a ritroso – l’ultimo provvedimento suscettibile di esecuzione è, secondo il Tribunale, la sentenza di applicazione della pena, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese il 29 dicembre 2010, irrevocabile il 5 ottobre 2011, con i corrispondenti effetti in punto di individuazione del giudice competente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria resa per iscritto in ragione della forma di trattazione che contrassegna il procedimento, ha proposto la declaratoria di competenza del Tribunale monocratico di Varese, tenuto conto che occorre attenersi al principio secondo cui la competenza in executivis appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene a un unico e diverso titolo esecutivo e pure se tale ultima sentenza sia estranea al tema oggetto dell’istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Innanzi tutto, deve ritenersi l’ammissibilità del conflitto, poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell’esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo a incidente di esecuzione – appare insuperabile senza l’intervento risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. Su questo argomento si è da tempo affermato che è ammissibile il conflitto fra tribunale e giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, avente ad oggetto l’individuazione nell’uno o nell’altro di detti organi, in ipotesi di pluralità di provvedimenti da eseguire, del giudice dell’esecuzione competente, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3740 del 30/05/1996, Confl. comp. in proc. Puccini, Rv. 205155 - 01). Non varrebbe richiamare in contrario il disposto dell’art. 28, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., in virtù del quale nei casi analoghi ai conflitti, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo. La norma (con lo specifico riferimento al giudice dell’udienza preliminare) appare riferirsi a quei casi in cui, a indagini preliminari esaurite, emergono divergenze tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento circa il compimento di determinati atti tipici delle rispettive funzioni rispetto al processo di cognizione (pare utile ricordare anche che Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 190249 - 01, ha a suo tempo chiarito che la prevalenza del provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio, sancita dall'art. 28, comma 2, cit., trova applicazione anche nel caso in cui quest'ultimo provvedimento non sia stato emesso nell'udienza preliminare, ma vale pur sempre e soltanto per i provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento, e non per quelli non previsti e non consentiti, sicché si è ritenuto che il giudice delle indagini preliminari possa proporre conflitti contro il provvedimento del giudice del dibattimento che gli abbia restituito gli atti ritenendo illegittimo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato fatta dopo che era stato disposto il giudizio immediato). Vale la pena di ricordare anche come, nella suddetta prospettiva, si sia ripetutamente precisato che pure in sede cognitiva è ammissibile, quale “caso analogo”, il conflitto tra giudice per le indagini preliminari e tribunale avente ad oggetto la decisione, emessa da quest'ultimo, di annullare il decreto di giudizio immediato per l’erronea indicazione del difensore dell’imputato contenuta nel provvedimento, e di restituire gli atti al primo, reinvestendolo di una competenza esaurita (Sez. 1, n. 37339 del 22/07/2015, Confl. comp. in proc. Atanasova, Rv. 264592 - 01, anche per il chiarimento che, in tal caso, non si verte in ipotesi di contrasto tra tribunale e giudice dell’udienza preliminare su un atto meramente propulsivo, bensì tra tribunale e giudice per le indagini preliminari su profili di cognizione di merito). In ragione di quanto procede, deve riconoscersi al giudice per le indagini preliminari, con specifico riguardo all’ambito proprio del procedimento esecutivo che qui rileva, una posizione propria e autonoma rispetto al giudice del dibattimento che ne determina la configurazione, ai fini previsti dall’art. 28 cod. proc. pen., quale giudice distinto dall’altro, titolare di una distinta competenza in executivis. 2. Con riferimento al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la soluzione di esso dà per assodato il principio secondo cui la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 - 01). Inoltre, la richiesta inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiunta da una pluralità di provvedimenti da eseguire, per cui va ricordato – come del resto concordano, in linea di principio, entrambi i giudici confliggenti – che, in tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze eseguibili deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all’esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. La pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi fa sì, pertanto, che, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l’individuazione del giudice competente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena occorre pur sempre riferirsi al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 43181 del 12/05/2011, Scuotto, non mass.; Sez. 5, n. 5037 del 20/10/1999, Fiano, Rv. 215042 - 01). Il principio operante in tema di competenza in executivis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto – principio già affermato nei vari ambiti dell’esecuzione penale (v. Sez. 1, n. 10787 del 20/02/2025, Confl. comp. in proc. Strangio, Rv. 287691 - 01; Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760 - 01; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679 - 01; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459 - 01) e da riaffermarsi con riferimento alla presente fattispecie – è quindi quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo, dovendo rimarcarsi che l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. In tale alveo è rilevante specificare che, sempre nell’ipotesi di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, il principio per cui la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo opera anche quando questo sia costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione, però, che tale sentenza comporti effetti esecutivi in dipendenza dei quali essa debba essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee a investire il giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, , Confl. comp. in proc. Antonov, Rv. 272491 - 01); v. Sez. 1, n. 29570 del 13/06/2024, Confl. comp. in proc. Gernone, Rv. 286994 - 01, per la precisazione che la sentenza la quale abbia prosciolto per difetto di imputabilità e non abbia applicato misure di sicurezza nei confronti dell'autore del reato costituisce titolo che, pur dovendo essere iscritto nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non è idoneo a radicare la competenza del giudice dell’esecuzione, in quanto essa non è suscettibile di aprire alcuna procedura in sede esecutiva). Corollario della puntualizzazione svolta è che, ai fini dell’applicazione del criterio attributivo della competenza del giudice dell’esecuzione ex art. 665 cod. proc. pen. rilevano tutti i provvedimenti idonei a produrre effetti esecutivi e, quindi, oltre alle sentenze di condanna, anche ogni altro provvedimento suscettibile di determinare un incidente di esecuzione e, dunque, anche quei provvedimenti di proscioglimento i quali (tanto più se intervenuti in riforma di una condanna di primo grado) contengono statuizioni produttive di effetti rilevanti in executivis. 3. L’applicazione consequenziale del principio ora enunciato conduce alla constatazione che le prospettazioni svolte dal Tribunale di Varese non possono essere condivise anzitutto – e in via dirimente – per quanto concerne la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 1° maggio 2019, irrevocabile il 17 settembre 2019, con la quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata, ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 800,00 di ammenda, con sospensione condizionale della pena stessa. Con riferimento a tale provvedimento, esso identifica una sentenza di condanna e, ai fini dell’applicazione dell’art. 665 cod. proc. pen., non rileva il fatto che la statuizione condannatoria abbia avuto ad oggetto una pena che, in ragione della concessa sospensione condizionale, ne determina la sua non immediata eseguibilità. Non si è, infatti, mancato di precisare, anche quando ci si è riferiti ai soli provvedimenti di condanna per verificare il giudice competente ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che la norma attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento di condanna divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la condanna sia eventualmente a pena non eseguibile (Sez. 1, n. 30004 del 05/06/2013, Grillo, Rv. 256215 - 01). Del resto, appare incontestabile che la condanna a pena sospesa ben può venire in rilievo in sede esecutiva, ad esempio, per decidere sulla revoca della sospensione condizionale, oppure per l’applicazione della continuazione, oppure per la revoca della condanna stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 673 cod. proc. pen. Questo argomento fa sì che la suddetta sentenza debba rilevare per la fissazione della competenza in executivis. Peraltro, non è superfluo aggiungere che anche con riferimento alla sentenze di condanna a reati di cui poi si sia registrata l’estinzione (è il caso dell’ulteriore sentenza emessa dal Tribunale di Varese il 25 gennaio 2022, irrevocabile il 1° ottobre 2022, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modd., alla pena di mesi quattro di arresto, euro 1.000,00 di ammenda, sostituita con lavoro di pubblica utilità, per la quale con ordinanza del 17 novembre 2023 è stata dichiarata l’estinzione del reato per positivo espletamento del suddetto lavoro di pubblica utilità) non possono pregiudizialmente escludersi effetti da delibare in sede esecutiva, sia con riferimento allo stesso accertamento dell’estinzione del reato, sia con riferimento alle determinazioni consequenziali, sia con riferimento alle diverse evenienze esecutive già in precedenza ricordate (per una vicenda esecutiva afferente allo stesso reato accertato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] v. Sez. 1, n. 39227 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ligasacchi, Rv. 271236 - 01). Pertanto, nessuno dei due provvedimenti che il Tribunale di Varese ha ritenuto di dover escludere dal novero di quelli rilevanti ai fini dell’accertamento della competenza ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen. può essere espunto da tale novero. 4. In conseguenza di ciò, la conclusione a cui – tenendo conto anche delle due indicate sentenze – si ritiene ineludibile dover pervenire è che va affermata la competenza del Tribunale di Varese in composizione monocratica a decidere sull’incidente di esecuzione suindicato, con la disposizione di trasmissione degli atti a quell’Ufficio. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Varese in composizione monocratica cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 07/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 27025/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris