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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 34978/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAMEdi BARI Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto ricorso ; Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’indagato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 10 febbraio 2025 depositata in data 13 febbraio 2025, il Tribunale di Bari, sezione del Riesame, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza di rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari emessa in data 10 dicembre 2024 dal G iudice per le indagini preliminari d el Tribunale diBari per il reato di cui all’art. 416-bis, primo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo comma, cod. pen., nella qualità di partecipe al [OSCURATO:PERSONA] con grado di Quarta o Santa, in Bari dal 2016 all’attualità. 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, sulla base di un solo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto all’applicazione della presunzione legale di cui all’art. 275 cod. proc. p en . in relazioneal reato associativo contestato .

La difesa lamenta disparità di trattamento rispetto alle posizioni di coindagati del medesimo procedimento rimessi in libertà in ragione del lungo periodo di tempo decorso dalla commissione delle condotte (principio del cd. tempo silente).

Per attualizzare la sussistenza delle esigenze cautelari l’ordinanza impugnata ha richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Catalano e Maselli nonché del coindagato Mastrorilli «che parlano al presente» quanto al traffico di sostanza stupefacente sino all’anno 2022.

In realtà le dichiarazioni richiamatenon individuano il periodo temporale di riferimento delle condotte.

Le dichiarazioni di Catalano non si riferiscono mai ad epoche successive all’anno 2017.

Non attualizzano le esigenze cautelari neanche le pregresse esperienze giudiziarie,atteso che si tratta di vicende assai risalenti nel tempo.

Inconferente risulta l’avvenuto controllo di polizia giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 9 maggio 2017.

Infine,il generico richiamo alla perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] non solo è un’affermazione apodittica, ma non attinge la posizione specifica del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il motivo , articolato in plurime censure , risulta manifestamente infondato.

1.1. Con particolare riguardo allemafie «storiche»,secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte lapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

«tempo silente» ( ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale,quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) voltia fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267;Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Rv. 268726).

Va altresì richiamata una pronunzia di questa Corte che si riferisce specificamente al sodalizio in esame e che ha ravvisato la sussistenza della doppia presunzione exartt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod.proc. p en. nell’ipotesi di appartenenza ad una mafia storica come il «sodalizio di tipo mafioso denominato inizialmente clan [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, clan ParisiPalermiti, tuttora operante nel quartiere Japigia di Bari»(Sez. 6, n. 33030 del 12/07/2024, non mass.).

Sussiste, come richiamata dal ricorrente, una indicazione minoritaria di questa Corte secondo cui, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose «storiche» deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra «gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023, dep.2024, Tavella, Rv. 285895).

1.2. Operata questa sintetica ma necessaria ricostruzione delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in relazione alla interpretazione della doppia presunzione di cui all’art.275, comma 3 , cod. proc. pen., occorre confrontarsi con il contenuto della ordinanza impugnata.

In primo luogo, la contestazione cautelare dell’ipotesi associativa è una contestazione cd. aperta ed individua una condotta ancora perdurante : « tra il marzo 2016e l'attualità».

L’ordinanza impugnata, inoltre, ha fornito una motivazione immune da vizi con la quale ha escluso che la doppia presunzione possa essere superata dal momento che sussistono ulteriori elementi che attualizzano le ravvisate esigenze.

Conseguentemente non sussiste un’automatica applicazione del principio più volte richiamato dalle difese del cd. tempo silente , quanto piuttosto occorre verificarese nel singolo caso durante il tempo decorso dai fatti si siano verificate ulteriori condotte sintomatiche e rivelatrici di una pericolosità che resta attuale.

L’ordinanza impugnata, al riguardo,prosegue con una congrua motivazione in ordine all’epoca recente delle condotte svolte dall’indagato.

Il Tribunale(p.12 e ss.) richiama sul punto: - le dichiarazioni dell’interrogatorio del 12 aprile 2024 del coindagato Mastrorilli e del 18 aprile 2024 del collaboratore Maselli che descrivono la intraneità del ricorrente all’attualità; - le dichiarazioni del collaboratore Catalano che riferisce dello smercio di stupefacente per il gruppo da parte dell’indagato sino all’anno 2022; Rispetto a siffatti elementi il ricorso si limita a riproporne una diversa valutazione cercando di sminuirne la rilevanza in punto di esigenze cautelari.

Infine, contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, il richiamo ai precedenti specificinon rileva per attualizzare le condotte, quanto piuttosto per rafforzare il giudizio di pericolosità sociale dell’indagato ed una prognosi negativa rispetto alla commissione di ulteriori delitti.

Così come il richiamo all’attualità e all’operatività del clan di appartenenza, considerato mafia-storica, è un ulteriore elemento che riscontra il giudizio di attualità della pericolosità sociale del ricorrente.

2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAMEdi BARI Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto ricorso ; Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse dell’indagato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 10 febbraio 2025 depositata in data 13 febbraio 2025, il Tribunale di Bari, sezione del Riesame, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza di rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari emessa in data 10 dicembre 2024 dal G iudice per le indagini preliminari d el Tribunale diBari per il reato di cui all’art. 416-bis, primo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo comma, cod. pen., nella qualità di partecipe al [OSCURATO:PERSONA] con grado di Quarta o Santa, in Bari dal 2016 all’attualità. 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, sulla base di un solo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto all’applicazione della presunzione legale di cui all’art. 275 cod. proc. p en . in relazioneal reato associativo contestato . La difesa lamenta disparità di trattamento rispetto alle posizioni di coindagati del medesimo procedimento rimessi in libertà in ragione del lungo periodo di tempo decorso dalla commissione delle condotte (principio del cd. tempo silente). Per attualizzare la sussistenza delle esigenze cautelari l’ordinanza impugnata ha richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Catalano e Maselli nonché del coindagato Mastrorilli «che parlano al presente» quanto al traffico di sostanza stupefacente sino all’anno 2022. In realtà le dichiarazioni richiamatenon individuano il periodo temporale di riferimento delle condotte. Le dichiarazioni di Catalano non si riferiscono mai ad epoche successive all’anno 2017. Non attualizzano le esigenze cautelari neanche le pregresse esperienze giudiziarie,atteso che si tratta di vicende assai risalenti nel tempo. Inconferente risulta l’avvenuto controllo di polizia giudiziaria di [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 9 maggio 2017. Infine,il generico richiamo alla perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] non solo è un’affermazione apodittica, ma non attinge la posizione specifica del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo , articolato in plurime censure , risulta manifestamente infondato. 1.1. Con particolare riguardo allemafie «storiche»,secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte lapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. «tempo silente» ( ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale,quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) voltia fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267;Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Rv. 268726). Va altresì richiamata una pronunzia di questa Corte che si riferisce specificamente al sodalizio in esame e che ha ravvisato la sussistenza della doppia presunzione exartt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod.proc. p en. nell’ipotesi di appartenenza ad una mafia storica come il «sodalizio di tipo mafioso denominato inizialmente clan [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, clan ParisiPalermiti, tuttora operante nel quartiere Japigia di Bari»(Sez. 6, n. 33030 del 12/07/2024, non mass.). Sussiste, come richiamata dal ricorrente, una indicazione minoritaria di questa Corte secondo cui, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose «storiche» deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra «gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023, dep.2024, Tavella, Rv. 285895). 1.2. Operata questa sintetica ma necessaria ricostruzione delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in relazione alla interpretazione della doppia presunzione di cui all’art.275, comma 3 , cod. proc. pen., occorre confrontarsi con il contenuto della ordinanza impugnata. In primo luogo, la contestazione cautelare dell’ipotesi associativa è una contestazione cd. aperta ed individua una condotta ancora perdurante : « tra il marzo 2016e l'attualità». L’ordinanza impugnata, inoltre, ha fornito una motivazione immune da vizi con la quale ha escluso che la doppia presunzione possa essere superata dal momento che sussistono ulteriori elementi che attualizzano le ravvisate esigenze. Conseguentemente non sussiste un’automatica applicazione del principio più volte richiamato dalle difese del cd. tempo silente , quanto piuttosto occorre verificarese nel singolo caso durante il tempo decorso dai fatti si siano verificate ulteriori condotte sintomatiche e rivelatrici di una pericolosità che resta attuale. L’ordinanza impugnata, al riguardo,prosegue con una congrua motivazione in ordine all’epoca recente delle condotte svolte dall’indagato. Il Tribunale(p.12 e ss.) richiama sul punto: - le dichiarazioni dell’interrogatorio del 12 aprile 2024 del coindagato Mastrorilli e del 18 aprile 2024 del collaboratore Maselli che descrivono la intraneità del ricorrente all’attualità; - le dichiarazioni del collaboratore Catalano che riferisce dello smercio di stupefacente per il gruppo da parte dell’indagato sino all’anno 2022; Rispetto a siffatti elementi il ricorso si limita a riproporne una diversa valutazione cercando di sminuirne la rilevanza in punto di esigenze cautelari. Infine, contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, il richiamo ai precedenti specificinon rileva per attualizzare le condotte, quanto piuttosto per rafforzare il giudizio di pericolosità sociale dell’indagato ed una prognosi negativa rispetto alla commissione di ulteriori delitti. Così come il richiamo all’attualità e all’operatività del clan di appartenenza, considerato mafia-storica, è un ulteriore elemento che riscontra il giudizio di attualità della pericolosità sociale del ricorrente. 2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempim
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