CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 36792/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 29/04/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha confermato in sede di riesame quella del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa in data 13 aprile 2021, con cui è stata applicata nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 110, 368 cod. pen. (capo 1), e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capo 2). 2. Tramite il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso deducendo plurimi motivi per violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla sussistenza della gravità indiziaria per errata qualificazione del fatto con riferimento tanto alla calunnia che alla cessione di sostanza stupefacente, sul rilievo che la cocaina non era destinata al consumo ma esclusivamente al suo rinvenimento ad opera degli agenti intervenuti per effettuare la perquisizione dell'autovettura. Si censurava anche l'esclusione della qualificazione del fatto ai sensi dell'ipotesi di reato più lieve prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, in ragione delle finalità della condotta e del quantitativo modesto, nonché la motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 3. In data 13 settembre 2021 è pervenuta in cancelleria per via telematica ex art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, la comunicazione da parte del difensore del ricorrente della intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente manifestata a mezzo di procura speciale, a seguito della sopravvenuta sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari accolta da parte del Tribunale di Milano con ordinanza emessa in data 9 settembre 2021. 4. Va dichiarata, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, tenuto conto della persistente attualità dell'interesse alla valutazione delle censure espresse in tema di gravità indiziaria anche dopo la sostituzione della misura cautelare, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] A