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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:T:2004:159
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62002TO0358_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-358/02, [OSCURATO:SOCIETA] AG, con sede in Bonn (Germania), [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Rozzano, rappresentate dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg.

V. [OSCURATO:PERSONA], J. Flett e

V. Kreuschitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, sostenuta da Repubblica italiana, rappresentata inizialmente dal sig.

U. Leanza, successivamente dal sig.

I. Braguglia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, e da [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti B. O'Connor, solicitor, e A. Fratini, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 marzo 2002, 2002/782/CE, relativa agli aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (ex [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 282, pag. 29), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione Ampliata), composto dal sig.

J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra

V. Tiili, dai sigg.

A.W.H.

Meij, M. Vilaras e N.J.

Forwood (relatore), giudici, cancelliere: sig.

H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1. Dopo aver esposto continuamente perdite, la società per azioni di diritto italiano [OSCURATO:SOCIETA], ex [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] italiana»), ha ottenuto dalle autorità italiane, dal 1994 al 1999, aiuti pubblici per un importo totale di ITL (Lire italiane) 17 960 miliardi (EUR 9,28 miliardi) che sono serviti a compensare tali deficit.

2. Il 12 marzo 2002, in esito al procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2002/782/CE relativa agli aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (ex [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 282, pag. 29).

In tale decisione, rivolta alla Repubblica italiana, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente considerato che il versamento dell’importo summenzionato non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Al punto 128 della motivazione di tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha definito «marginali» le attività postali svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] italiana al di fuori del settore dei servizi di interesse economico generale precisando, al punto 61, che tali attività concorrenziali rappresentavano circa il 10% del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] italiana.

Sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA] «nel settore postale italiano vi era un certo grado di concorrenza» e «in particolare, i servizi di corriere espresso, i servizi di inoltro pacchi per l’utenza commerciale e i servizi logistici sono stati sviluppati in Italia da imprese private, alcune delle quali con sede in altri Stati membri» (punto 115).

In tale contesto la nota a piè di pagina 40 menziona il fatto che «TNT e DHL possano essere citate come esempio di controllate estere».

3. Le società ricorrenti – cioè la società per azioni di diritto tedesco [OSCURATO:SOCIETA] (la [OSCURATO:PERSONA] tedesca; in prosieguo: la «DP») e la società a responsabilità limitata di diritto italiano [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «DHL») in cui la DP detiene dal 1998 una partecipazione divenuta maggioritaria nel 2002 – operano entrambe sul mercato italiano dei servizi postali aperti alla concorrenza.

Trattandosi della posizione concorrenziale delle società controllate dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA], va rilevato che la DHL è presente sul mercato italiano dei servizi di trasporto espresso di documenti e pacchi ai livelli nazionale ed internazionale; che la [OSCURATO:SOCIETA] offre in Italia servizi nazionali ed internazionali di inoltro dei pacchi e di logistica/deposito in magazzino, che la [OSCURATO:PERSONA] GmbH è titolare di una licenza per fornire, segnatamente, servizi nel settore della levata, del trasporto, della selezione e della distribuzione di lettere e pacchi e che la [OSCURATO:SOCIETA] offre servizi di logistica integrata per via terrestre, aerea e marittima destinati al mercato italiano.

4. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2002, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata.

5. Le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di aver violato il principio generale di non discriminazione, poiché essa avrebbe favorito la [OSCURATO:PERSONA] italiana autorizzando gli aiuti accordati dalle autorità italiane, mentre aiuti simili accordati dalle autorità tedesche alla DP sono stati dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di [OSCURATO:SOCIETA] AG (GU L 247, pag. 27; in prosieguo: la «decisione relativa alla DP»).

6. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità e sottolineato l’esistenza di una differenza fondamentale tra il procedimento relativo alla DP e quello relativo alla [OSCURATO:PERSONA] italiana.

7. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo successivo, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tale eccezione.

8. Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata 26 giugno 2003, la Repubblica italiana e la [OSCURATO:PERSONA] italiana sono state ammesse ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Con atti depositati rispettivamente l’8 e il 5 settembre 2003, esse hanno preso posizione sull’eccezione di irricevibilità.

Le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, rispettivamente il 26 e 27 novembre 2003, le loro osservazioni sulla memoria della [OSCURATO:PERSONA] italiana.

9. [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana e la [OSCURATO:PERSONA] italiana chiedono che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso irricevibile; – condannare le ricorrenti alle spese.

10. Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: – dichiarare l’eccezione irricevibile; – in subordine, esaminarla unitamente al merito; – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. In diritto

11. A sostegno della sua eccezione la [OSCURATO:PERSONA] solleva due motivi di irricevibilità.

In primo luogo la decisione impugnata, rivolta alla Repubblica italiana, non riguarderebbe individualmente le ricorrenti ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

In secondo luogo, queste ultime non dimostrerebbero un legittimo interesse ad agire.

12. Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità, quest’ultimo statuisce sulla domanda senza impegnare la discussione nel merito.

Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale.

Nel caso di specie il Tribunale rileva di essere sufficientemente informato attraverso gli atti del fascicolo e che non occorre passare alla fase orale del procedimento.

13. In proposito va anzitutto esaminato se le ricorrenti siano individualmente interessate dalla decisione impugnata. Argomenti delle parti

14. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che né la DP né la DHL hanno partecipato al procedimento amministrativo precedente all’adozione della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ne inferisce che le ricorrenti sono interessate da tale decisione al medesimo titolo di tutte le altre imprese che si trovano in concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA] italiana sull’uno o sull’altro dei mercati di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] precisa al riguardo che le ricorrenti sono interessate dalla decisione impugnata nella loro qualità di imprese esercenti la loro attività nel settore dei servizi espresso, cioè in rapporto ad un’attività commerciale che può essere svolta in qualsiasi momento da chiunque altro e che non permette quindi di identificarle.

15. In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce ai punti 32 e 38 della decisione impugnata secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] italiana aveva il compito non soltanto dei servizi postali, ma anche di raccogliere il risparmio postale e di offrire un sistema di pagamento; inoltre essa avrebbe ottenuto la possibilità di svolgere, in regime di libera concorrenza, altri servizi postali, di telecomunicazione, finanziari, assicurativi e di distribuzione.

Le stesse ricorrenti dichiarerebbero che numerose imprese del loro gruppo sono in concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA] italiana o con imprese del suo gruppo in diversi settori quali i servizi di corriere espresso e della distribuzione di pacchi a clienti commerciali in Italia.

16. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] italiana ha molti altri concorrenti in codesti settori.

Sul mercato dei servizi postali si tratterebbe, segnatamente, di TNT (controllata della [OSCURATO:PERSONA] olandese), di Consigna (controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] britannica), di [OSCURATO:PERSONA] (UPS), di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] (SPI), d’IMX, di [OSCURATO:PERSONA] e d’[OSCURATO:PERSONA].

Ricordando che la [OSCURATO:PERSONA] italiana e le altre imprese del suo gruppo offrono anche servizi bancari, assicurativi e di telecomunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che un gran numero di altri operatori esercitano la loro attività sull’insieme di tali mercati, caratterizzati da una vivace concorrenza.

Di conseguenza si potrebbe difficilmente ritenere che tutti i concorrenti in parola della [OSCURATO:PERSONA] italiana abbiano il diritto, senza aver partecipato al procedimento amministrativo, di proporre un ricorso avverso una decisione relativa agli aiuti accordati alla [OSCURATO:PERSONA] italiana.

17. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che ha adottato la decisione impugnata in esito al procedimento formale di esame di guisa che i terzi interessati hanno fruito delle garanzie procedurali di cui all’art. 88, n. 2, CE.

Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], soltanto il rifiuto da parte sua di avviare il procedimento in questione sarebbe stato idoneo a individuare le ricorrenti ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

Di conseguenza le ricorrenti non si possono considerare, solo alla luce della qualità di terzi interessati, come individualmente interessate dalla decisione impugnata.

Le ricorrenti, se fossero legittimate a proporre il presente ricorso, pur non avendo partecipato al procedimento amministrativo, presenterebbero al Tribunale osservazioni rientranti, in realtà, in un procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].

18. [OSCURATO:PERSONA] sua memoria d’intervento la [OSCURATO:PERSONA] italiana ritiene che la posizione esposta dalle ricorrenti non prenda in considerazione il contesto economico cui si riferisce la decisione impugnata.

La struttura e lo sviluppo del mercato italiano dei servizi di corriere espresso dimostrerebbero, per il periodo in questione, che la situazione delle ricorrenti è del tutto identica a quella di numerosi altri operatori del mercato.

Ne deriverebbe inoltre che le misure adottate dallo Stato italiano a favore della [OSCURATO:PERSONA] italiana non hanno affatto influenzato la posizione concorrenziale delle ricorrenti.

19. [OSCURATO:PERSONA] italiana sottolinea che i servizi di corriere espresso costituiscono un mercato rientrante nell’ampio settore dei servizi postali.

Il fatturato da essa realizzato in tale particolare mercato avrebbe rappresentato dal 2 al 3% di quello ottenuto grazie alle sue attività commerciali assoggettate alla concorrenza.

In effetti, tra il 1994 ed il 1999, il suo fatturato totale sarebbe ammontato in media a più di EUR 5,5 miliardi, mentre il fatturato realizzato sul mercato dei servizi di corriere espresso sarebbe soltanto ammontato ad una somma compresa tra i 15 ed i 36 milioni di euro per gli anni 1994‑1998 (nel 1999 essa avrebbe realizzato un fatturato di EUR 125 milioni, a livello del gruppo, in ragione della ripresa dell’impresa SDA).

20. [OSCURATO:PERSONA] italiana ne inferisce che le ricorrenti non possono sostenere di essere individualmente interessate, non potendo essere individuate in seno all’insieme dei suoi concorrenti attuali o potenziali su ognuno della trentina di mercati rilevanti in cui opera.

Se si accettassero gli argomenti delle ricorrenti, sostiene la [OSCURATO:PERSONA] italiana, ciascun concorrente di quest’ultima che faccia capo al «gruppo di punta» di un qualsiasi mercato in cui essa opera dovrebbe essere considerato individualmente interessato.

Ne risulterebbe paradossalmente che, nel caso di specie, circa duecento imprese sarebbero legittimate a proporre un ricorso sulla base del loro rapporto concorrenziale con la [OSCURATO:PERSONA] italiana che è comparabile a quello invocato dalla DP a sostegno del suo ricorso.

21. Peraltro, continua la [OSCURATO:PERSONA] italiana, pur limitando il campo dell’indagine al mercato italiano dei servizi di corriere espresso, la posizione delle ricorrenti sul suddetto mercato non permetterebbe di concludere che esse sono individualmente interessate rispetto a tutti gli altri concorrenti.

Infatti le ricorrenti non avrebbero né provato di aver subito un pregiudizio effettivo e certo in seguito al versamento degli aiuti controversi, né accertato l’esistenza di un nesso diretto fra tali aiuti ed il pregiudizio eventualmente subito.

Ben al contrario, esse avrebbero aumentato le loro quote di mercato e registrato una crescita superiore in percentuale non soltanto a quella del mercato, ma anche a quella del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].

22. Le ricorrenti ribattono che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto della struttura dei diversi mercati su cui è presente la [OSCURATO:PERSONA] italiana.

Attraverso una tesi siffatta la [OSCURATO:PERSONA] rivelerebbe che non si è preoccupata di definire con precisione i mercati sostanzialmente rilevanti e che non ha esaminato le ripercussioni concrete degli aiuti controversi in rapporto alla concorrenza.

23. Le ricorrenti, ricordando di essere in competizione con la [OSCURATO:PERSONA] italiana anzitutto sul mercato liberalizzato del trasporto di pacchi espresso, sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] italiana disponeva su tale mercato, sino al 1998, di una quota del 5% ch’essa ha potuto considerevolmente aumentare con l’acquisto dell’impresa privata di trasporto espresso SDA.

In tal modo, le quote di mercato delle diverse imprese operanti in Italia sarebbero state, nel 1998, le seguenti: TNT ([OSCURATO:PERSONA] olandese): 21%; UPS: 15%; SDA: 9%; DHL: 8%; Executive: 8%; Postacelere ([OSCURATO:PERSONA] italiana): 5%.

Il numero delle imprese presenti sul mercato italiano dei pacchi postali espresso si sarebbe pertanto ridotto, a tale epoca, ad un «gruppo di punta» facilmente identificabile di tre imprese straniere (TNT, DHL e UPS) concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] italiana, e della SDA, quest’ultima impresa già divenuta una controllata accorpata nella [OSCURATO:PERSONA] italiana mentre l’impresa Executive dal canto suo era stata ricomprata nel 2000 dalla [OSCURATO:PERSONA] britannica.

L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui si tratta di un’attività commerciale che «chiunque può esercitare in qualsiasi momento» poggerebbe quindi su una mancata presa in considerazione della realtà economica.

24. Peraltro, la decisione impugnata poggerebbe essa stessa sulla netta separazione di ciascuna delle attività della [OSCURATO:PERSONA] italiana.

In effetti, ai punti 116 e 117 della motivazione di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] esaminerebbe le attività della [OSCURATO:PERSONA] italiana nel settore finanziario e bancario constatando che la [OSCURATO:PERSONA] italiana competeva con numerose banche e istituti finanziari nazionali o stranieri; in tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] non farebbe nome in particolare di alcun concorrente.

Al punto 115, viceversa, la [OSCURATO:PERSONA] esaminerebbe i servizi nel frattempo liberalizzati sul mercato postale italiano, cioè i servizi di corriere espresso, i servizi di inoltro pacchi per l’utenza commerciale e i servizi logistici che sono stati sviluppati da imprese private.

25. In proposito la [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbe esplicitamente al fatto che «alcune» di tali imprese «hanno la loro sede in altri Stati membri».

Alla nota a piè di pagina 40 che rinvia al punto 115 della decisione impugnata, la TNT e la DHL sarebbero persino espressamente menzionate quali «controllate estere». [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe quindi riferita proprio alla posizione di talune concorrenti preponderanti sul mercato italiano, cioè le imprese TNT e DHL.

26. Secondo le ricorrenti tale descrizione della situazione concorrenziale corrisponde anche a quella risultante dalla costante prassi decisionale dell’Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato.

Esse si riferiscono in proposito alle decisioni della suddetta autorità 10 luglio 1998, 8 febbraio 2001 e 20 dicembre 2002.

La decisione da ultimo citata menzionerebbe, quali operatori del mercato dei servizi espresso (con indicazione delle rispettive quote di mercato nel 2001), soltanto le seguenti imprese: Bartolini: 22,4%; [OSCURATO:PERSONA] italiana/SDA: 21,9%; TNT: 18,5%; Executive: 13,1%; DHL: 6,6%; UPS: 3,6%; [OSCURATO:PERSONA]: 2,9%.

27. [OSCURATO:PERSONA] italiana deterrebbe una partecipazione del 20% nel capitale della società Bartolini ed esisterebbe un partenariato strategico tra la Bartolini e la SDA.

Le condizioni del mercato si rivelerebbero quindi stabili nel senso che, per più di quattro anni, l’autorità italiana per la concorrenza identificava una cerchia chiaramente contraddistinguibile e individualizzabile di imprese quali concorrenti sul mercato italiano dei servizi postali espresso.

La DHL sarebbe menzionata nelle tre decisioni come concorrente di peso della [OSCURATO:PERSONA] italiana.

28. A parere delle ricorrenti la [OSCURATO:PERSONA] non può opporre loro il fatto che esse invocano, nel presente procedimento giudiziario, elementi che a suo avviso avrebbero dovuto esporre in occasione del procedimento amministrativo.

Infatti i motivi principali invocati nel caso di specie poggerebbero proprio sulle differenze tra la decisione impugnata e la decisione relativa alla DP.

Orbene, quest’ultima decisione sarebbe stata emessa tre mesi dopo quella impugnata nel caso di specie, di modo che le ricorrenti non avrebbero potuto far valere i motivi sollevati dinanzi al Tribunale durante il procedimento amministrativo culminato nella decisione impugnata.

29. In risposta alla memoria d’intervento della [OSCURATO:PERSONA] italiana le ricorrenti fanno valere che esse non hanno più bisogno di formulare in maniera elaborata un addebito concernente ciascuno dei mercati di cui alla decisione impugnata per comprovare la loro legittimazione ad agire.

Esse contesterebbero la decisione impugnata solo nella misura in cui si tratti del mercato dei servizi di corriere espresso.

Su tale mercato esse apparterrebbero ad un «gruppo di punta» facilmente identificabile di tre imprese straniere.

Comunque, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] italiana fruisca di un vantaggio unilaterale si ripercuoterebbe senza alcun dubbio sul mercato del diretto concorrente, cioè la DHL, di siffatta impresa favorita.

Il proseguimento della crescita delle ricorrenti sul mercato in parola non escluderebbe quindi la loro legittimazione ad agire.

30. Infine le parti discutono della rilevanza per la decisione della presente controversia, segnatamente, delle sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T‑442/93, AAC e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1329); causa T‑435/93, ASPEC e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1281); 22 ottobre 1996, causa T‑266/94, Skibsværftsforeningen e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1399); 5 novembre 1997, causa T‑149/95, Ducros/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2031); 15 settembre 1998, causa T‑11/95, BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3235), nonché 5 dicembre 2002, causa T‑114/00, [OSCURATO:PERSONA] und Eigentum/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5121).

Giudizio del Tribunale

31. Poiché le ricorrenti non sono le destinatarie della decisione impugnata, il presente ricorso di annullamento può essere dichiarato ricevibile, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, solo se tale decisione le riguarda direttamente ed individualmente.

32. Per quanto concerne il coinvolgimento diretto delle ricorrenti, è sufficiente osservare che la decisione impugnata, poiché dichiara che taluni versamenti non costituiscono aiuti di Stato, produce i suoi effetti direttamente nei confronti delle ricorrenti (v., per analogia, sentenza Ducros/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 32).

33. Circa la questione del coinvolgimento individuale delle ricorrenti, per costante giurisprudenza chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 195, in particolare pag. 220, e sentenza BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 71).

34. Poiché la decisione impugnata è stata adottata in esito al procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, va ricordato come dalla giurisprudenza risulti anche che una decisione siffatta riguarda individualmente le imprese che sono state all’origine di tale procedimento e le cui osservazioni sono state sentite, le quali hanno influito sul corso del procedimento se, però, la loro posizione sul mercato è sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della decisione suddetta (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, COFAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 391, punti 24 e 25, e sentenza BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72).

35. Nel caso di specie le condizioni enunciate da tale giurisprudenza non vengono soddisfatte, poiché nessuna delle ricorrenti ha avviato il procedimento amministrativo che si è svolto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] né presentato osservazioni nell’ambito di tale procedimento, che avrebbero potuto influire sul corso di quest’ultimo.

36. Da ciò non deriva però che un’impresa, pur non avendo svolto alcun ruolo attivo nell’ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], non possa essere in grado di dimostrare per altra via che essa è individualmente interessata (sentenza BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72, e giurisprudenza cit.), posto che essa deve comunque dimostrare che la misura autorizzata dalla decisione impugnata fosse tale da influire, e ciò in maniera sostanziale, sulla sua posizione sul mercato di cui trattasi.

37. Non costituisce un siffatto coinvolgimento sostanziale la semplice circostanza che la decisione impugnata possa influire sui rapporti di concorrenza nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovi in qualche modo in concorrenza con il beneficiario della decisione (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 459, punto 7).

Un’impresa non può quindi avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria della misura in questione, ma deve provare inoltre la misura della lesione della sua posizione sul mercato (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 maggio 2000, causa C‑106/98 P, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3659, punti 40 e 41).

38. Trattandosi del caso di specie, va constatato che le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento tale da provare la particolarità della situazione concorrenziale sul mercato postale italiano delle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], controllate dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA].

39. Quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il fatto che essa sia stata nominativamente citata nella nota a piè della pagina 40 della decisione impugnata non è sufficiente a dimostrare che si sia in sostanza toccata la sua posizione concorrenziale.

In effetti, in tale passaggio, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a indicare che il settore postale italiano conosceva un «certo grado di concorrenza» precisando che diversi servizi erano «stati sviluppati da imprese private, alcune delle quali con sede in altri Stati membri»; proprio in un contesto siffatto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], «TNT e DHL [potevano] essere citate come esempio di controllate estere».

Niente permette di dedurre dal suddetto passaggio che la posizione della DHL sul mercato sia stata sostanzialmente toccata dalle misure, di cui ha fruito la [OSCURATO:PERSONA] italiana, autorizzate dalla decisione impugnata.

40. Le ricorrenti sostengono tuttavia che la DHL appartiene ad un «gruppo di punta» di tre imprese straniere che fanno concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] italiana sul mercato italiano del trasporto espresso.

Esse tentano di provare l’identificazione della DHL sottolineando il fatto che la sua quota di mercato era dell’8% nel 1998 e del 6,6% nel 2001, in rapporto alle rispettive quote di mercato del 14% e del 21,9% detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] italiana (anche grazie alla sua partecipazione nel capitale dell’impresa SDA).

41. Tuttavia, come ha giustamente rilevato la [OSCURATO:PERSONA] italiana, esistevano sul mercato diversi altri operatori, taluni dei quali disponevano di quote superiori a quella della DHL, cioè la TNT (il 21% nel 1998 e il 18,5% nel 2001), l’UPS (il 15% nel 1998), l’Executive (l’8% nel 1998 e il 13,1% nel 2001) e la Bartolini (il 22,4% nel 2001).

Peraltro le ricorrenti hanno menzionato le medesime cifre, pur indicando le quote di mercato di altre imprese (v. punti 23 e 26 supra).

Tali elementi quantitativi non sono, di per sé, idonei a comprovare che la posizione concorrenziale della DHL, paragonata a quella delle altre concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] italiana, fosse sostanzialmente toccata dalla decisione impugnata.

42. Va aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] italiana ha presentato dati relativi allo sviluppo del mercato italiano dei servizi di trasporto espresso da cui emerge che, tra il 1994 e il 1999, la DHL aveva un tasso di crescita annuo (23,9%) superiore a quello del mercato (12,1%) e che, dal 1998 al 2001, la DHL ha aumentato il suo fatturato e la sua quota di mercato ed ha raggiunto un tasso di crescita annuo (20,3%) superiore a quello del mercato (11,6%) e persino superiore a quello raggiunto dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA] dopo la ripresa della SDA (17,7%).

43. In risposta a tale argomentazione concreta e centrata sulla situazione della DHL, le ricorrenti si sono limitate a far valere, in maniera generale, che «[i]l fatto che un concorrente diretto fruisca di un vantaggio unilaterale si ripercuoterebbe senza alcun dubbio sul mercato del diretto concorrente, cioè la DHL, di siffatta impresa favorita».

Esse hanno aggiunto che il proseguimento della crescita delle ricorrenti sul mercato in parola «non esclude[va] quindi la loro legittimazione ad agire, ma sottolinea[va] unicamente la posizione particolare da esse occupata sul mercato e la legittimazione ad agire risultantene al fine di opporsi a misure che lo Stato italiano [aveva] adottato a favore di un concorrente e che [avevano] causato distorsioni di concorrenza».

Tuttavia le ricorrenti non hanno neppure presentato elementi concreti indicanti che la posizione concorrenziale della DHL avrebbe conosciuto uno sviluppo sostanzialmente migliore in assenza di autorizzazione delle misure in parola.

44. Dati tali elementi le ricorrenti non sono pervenute a dimostrare che le misure autorizzate dalla decisione impugnata erano tali da ripercuotersi sulla loro posizione sul mercato in parola.

Non era sufficiente in proposito che tali misure – come accade per qualsiasi misura finanziaria che favorisca soltanto un’impresa – potessero in qualche modo influenzare i rapporti concorrenziali esistenti su tale mercato.

45. Tale conclusione non contraddice il ragionamento condotto dal Tribunale nella citata sentenza Ducros/[OSCURATO:PERSONA] che l’aveva portato a dichiarare ricevibile un ricorso che, ad avviso delle ricorrenti, era stato proposto in circostanze comparabili a quelle della fattispecie.

Infatti, contrariamente alla DP ed alla DHL, la Ducros aveva presentato una denuncia contro gli aiuti accordati ad un concorrente ed era stata l’unica impresa a partecipare al procedimento amministrativo (punto 35 della suddetta sentenza).

Inoltre, una particolarità del mercato in questione in tale causa consisteva nel fatto che le quote di mercato delle imprese interessate erano difficilmente quantificabili (punto 38 della suddetta sentenza).

Infine la denuncia ed il successivo ricorso della Ducros erano stati provocati dalla circostanza che la Ducros ed il beneficiario degli aiuti in questione avevano partecipato alla stessa gara relativa ad un appalto pubblico e che quest’ultimo era stato aggiudicato al beneficiario di tali aiuti e non alla Ducros; per quest’ultima l’appalto pubblico in questione rivestiva un’importanza notevole, poiché rappresentava una parte rilevante del suo fatturato annuo (punti 4, 5 e 39 della suddetta sentenza).

Tuttavia tali specifici elementi, idonei a identificare la Ducros, non si trovano in capo alle ricorrenti nel caso di specie.

46. Poiché la decisione impugnata è stata adottata in esito al procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE, il riferimento delle ricorrenti alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] und Eigentum/[OSCURATO:PERSONA] (punti 53 e 54) – secondo cui il ricorso proposto da un’associazione è ricevibile anche se soltanto alcuni dei suoi membri sono concorrenti diretti del beneficiario dell’aiuto controverso – è inefficace, dato che la decisione in parola in tale causa era stata adottata in esito ad un esame meramente preliminare.

Nel caso di specie le ricorrenti non possono affatto avvalersi della giurisprudenza secondo cui, quando la [OSCURATO:PERSONA], senza avviare il procedimento formale di esame, constati nell’ambito di un esame preliminare che un aiuto concesso da uno Stato è compatibile con il mercato comune, occorre considerare che la decisione operante tale constatazione concerne individualmente gli interessati, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, beneficiari delle garanzie del procedimento formale di esame allorché esso viene attuato (sentenza BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 82 e 89).

47. In ogni caso le ricorrenti non sono state private dei diritti processuali garantiti dall’art. 88, n. 2, CE, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha debitamente invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni nell’ambito del procedimento formale di esame.

Orbene, malgrado i due inviti all’uopo pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee 27 novembre 1998 (GU C 367, pag. 5), e 3 febbraio 1999 (GU C 28, pag. 5), le ricorrenti si sono astenute dal partecipare a tale procedimento.

Infine, il fatto che le ricorrenti abbiano la qualità di interessate ai sensi di tale disposizione non è sufficiente, di per sé, ad identificarle alla stessa stregua del destinatario della decisione impugnata (sentenza BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 73).

48. Risulta da quanto precede che le ricorrenti non hanno potuto dimostrare che la decisione impugnata le concerne individualmente, cioè che quest’ultima le lede in maniera particolare rispetto agli altri operatori economici come se fossero destinatarie di tale decisione.

49. Di conseguenza il ricorso va dichiarato irricevibile senza che occorra esaminare se le ricorrenti comprovino un legittimo interesse ad agire. Decisione relativa alle spese Sulle spese

50. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti nelle loro conclusioni, occorre condannarle a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda in tal senso di quest’ultima, nonché le proprie spese.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] italiana ha chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese derivanti dal suo intervento, occorre inoltre condannarle a sopportare le spese sostenute da tale interveniente.

51. Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, gli Stati membri intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Pertanto la Repubblica italiana sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] italiana sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62002TO0358_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-358/02, [OSCURATO:SOCIETA] AG, con sede in Bonn (Germania), [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Rozzano, rappresentate dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. V. [OSCURATO:PERSONA], J. Flett e V. Kreuschitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, sostenuta da Repubblica italiana, rappresentata inizialmente dal sig. U. Leanza, successivamente dal sig. I. Braguglia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, e da [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti B. O'Connor, solicitor, e A. Fratini, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 marzo 2002, 2002/782/CE, relativa agli aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (ex [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 282, pag. 29), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione Ampliata), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood (relatore), giudici, cancelliere: sig. H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti, procedimento e conclusioni delle parti 1. Dopo aver esposto continuamente perdite, la società per azioni di diritto italiano [OSCURATO:SOCIETA], ex [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] italiana»), ha ottenuto dalle autorità italiane, dal 1994 al 1999, aiuti pubblici per un importo totale di ITL (Lire italiane) 17 960 miliardi (EUR 9,28 miliardi) che sono serviti a compensare tali deficit. 2. Il 12 marzo 2002, in esito al procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2002/782/CE relativa agli aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (ex [OSCURATO:PERSONA]) (GU L 282, pag. 29). In tale decisione, rivolta alla Repubblica italiana, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente considerato che il versamento dell’importo summenzionato non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Al punto 128 della motivazione di tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha definito «marginali» le attività postali svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] italiana al di fuori del settore dei servizi di interesse economico generale precisando, al punto 61, che tali attività concorrenziali rappresentavano circa il 10% del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] italiana. Sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA] «nel settore postale italiano vi era un certo grado di concorrenza» e «in particolare, i servizi di corriere espresso, i servizi di inoltro pacchi per l’utenza commerciale e i servizi logistici sono stati sviluppati in Italia da imprese private, alcune delle quali con sede in altri Stati membri» (punto 115). In tale contesto la nota a piè di pagina 40 menziona il fatto che «TNT e DHL possano essere citate come esempio di controllate estere». 3. Le società ricorrenti – cioè la società per azioni di diritto tedesco [OSCURATO:SOCIETA] (la [OSCURATO:PERSONA] tedesca; in prosieguo: la «DP») e la società a responsabilità limitata di diritto italiano [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «DHL») in cui la DP detiene dal 1998 una partecipazione divenuta maggioritaria nel 2002 – operano entrambe sul mercato italiano dei servizi postali aperti alla concorrenza. Trattandosi della posizione concorrenziale delle società controllate dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA], va rilevato che la DHL è presente sul mercato italiano dei servizi di trasporto espresso di documenti e pacchi ai livelli nazionale ed internazionale; che la [OSCURATO:SOCIETA] offre in Italia servizi nazionali ed internazionali di inoltro dei pacchi e di logistica/deposito in magazzino, che la [OSCURATO:PERSONA] GmbH è titolare di una licenza per fornire, segnatamente, servizi nel settore della levata, del trasporto, della selezione e della distribuzione di lettere e pacchi e che la [OSCURATO:SOCIETA] offre servizi di logistica integrata per via terrestre, aerea e marittima destinati al mercato italiano. 4. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2002, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata. 5. Le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, di aver violato il principio generale di non discriminazione, poiché essa avrebbe favorito la [OSCURATO:PERSONA] italiana autorizzando gli aiuti accordati dalle autorità italiane, mentre aiuti simili accordati dalle autorità tedesche alla DP sono stati dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di [OSCURATO:SOCIETA] AG (GU L 247, pag. 27; in prosieguo: la «decisione relativa alla DP»). 6. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità e sottolineato l’esistenza di una differenza fondamentale tra il procedimento relativo alla DP e quello relativo alla [OSCURATO:PERSONA] italiana. 7. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo successivo, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tale eccezione. 8. Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata 26 giugno 2003, la Repubblica italiana e la [OSCURATO:PERSONA] italiana sono state ammesse ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con atti depositati rispettivamente l’8 e il 5 settembre 2003, esse hanno preso posizione sull’eccezione di irricevibilità. Le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, rispettivamente il 26 e 27 novembre 2003, le loro osservazioni sulla memoria della [OSCURATO:PERSONA] italiana. 9. [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana e la [OSCURATO:PERSONA] italiana chiedono che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso irricevibile; – condannare le ricorrenti alle spese. 10. Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: – dichiarare l’eccezione irricevibile; – in subordine, esaminarla unitamente al merito; – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. In diritto 11. A sostegno della sua eccezione la [OSCURATO:PERSONA] solleva due motivi di irricevibilità. In primo luogo la decisione impugnata, rivolta alla Repubblica italiana, non riguarderebbe individualmente le ricorrenti ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. In secondo luogo, queste ultime non dimostrerebbero un legittimo interesse ad agire. 12. Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità, quest’ultimo statuisce sulla domanda senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale. Nel caso di specie il Tribunale rileva di essere sufficientemente informato attraverso gli atti del fascicolo e che non occorre passare alla fase orale del procedimento. 13. In proposito va anzitutto esaminato se le ricorrenti siano individualmente interessate dalla decisione impugnata. Argomenti delle parti 14. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che né la DP né la DHL hanno partecipato al procedimento amministrativo precedente all’adozione della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ne inferisce che le ricorrenti sono interessate da tale decisione al medesimo titolo di tutte le altre imprese che si trovano in concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA] italiana sull’uno o sull’altro dei mercati di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] precisa al riguardo che le ricorrenti sono interessate dalla decisione impugnata nella loro qualità di imprese esercenti la loro attività nel settore dei servizi espresso, cioè in rapporto ad un’attività commerciale che può essere svolta in qualsiasi momento da chiunque altro e che non permette quindi di identificarle. 15. In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce ai punti 32 e 38 della decisione impugnata secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] italiana aveva il compito non soltanto dei servizi postali, ma anche di raccogliere il risparmio postale e di offrire un sistema di pagamento; inoltre essa avrebbe ottenuto la possibilità di svolgere, in regime di libera concorrenza, altri servizi postali, di telecomunicazione, finanziari, assicurativi e di distribuzione. Le stesse ricorrenti dichiarerebbero che numerose imprese del loro gruppo sono in concorrenza con la [OSCURATO:PERSONA] italiana o con imprese del suo gruppo in diversi settori quali i servizi di corriere espresso e della distribuzione di pacchi a clienti commerciali in Italia. 16. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] italiana ha molti altri concorrenti in codesti settori. Sul mercato dei servizi postali si tratterebbe, segnatamente, di TNT (controllata della [OSCURATO:PERSONA] olandese), di Consigna (controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] britannica), di [OSCURATO:PERSONA] (UPS), di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] (SPI), d’IMX, di [OSCURATO:PERSONA] e d’[OSCURATO:PERSONA]. Ricordando che la [OSCURATO:PERSONA] italiana e le altre imprese del suo gruppo offrono anche servizi bancari, assicurativi e di telecomunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che un gran numero di altri operatori esercitano la loro attività sull’insieme di tali mercati, caratterizzati da una vivace concorrenza. Di conseguenza si potrebbe difficilmente ritenere che tutti i concorrenti in parola della [OSCURATO:PERSONA] italiana abbiano il diritto, senza aver partecipato al procedimento amministrativo, di proporre un ricorso avverso una decisione relativa agli aiuti accordati alla [OSCURATO:PERSONA] italiana. 17. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che ha adottato la decisione impugnata in esito al procedimento formale di esame di guisa che i terzi interessati hanno fruito delle garanzie procedurali di cui all’art. 88, n. 2, CE. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], soltanto il rifiuto da parte sua di avviare il procedimento in questione sarebbe stato idoneo a individuare le ricorrenti ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Di conseguenza le ricorrenti non si possono considerare, solo alla luce della qualità di terzi interessati, come individualmente interessate dalla decisione impugnata. Le ricorrenti, se fossero legittimate a proporre il presente ricorso, pur non avendo partecipato al procedimento amministrativo, presenterebbero al Tribunale osservazioni rientranti, in realtà, in un procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. 18. [OSCURATO:PERSONA] sua memoria d’intervento la [OSCURATO:PERSONA] italiana ritiene che la posizione esposta dalle ricorrenti non prenda in considerazione il contesto economico cui si riferisce la decisione impugnata. La struttura e lo sviluppo del mercato italiano dei servizi di corriere espresso dimostrerebbero, per il periodo in questione, che la situazione delle ricorrenti è del tutto identica a quella di numerosi altri operatori del mercato. Ne deriverebbe inoltre che le misure adottate dallo Stato italiano a favore della [OSCURATO:PERSONA] italiana non hanno affatto influenzato la posizione concorrenziale delle ricorrenti. 19. [OSCURATO:PERSONA] italiana sottolinea che i servizi di corriere espresso costituiscono un mercato rientrante nell’ampio settore dei servizi postali. Il fatturato da essa realizzato in tale particolare mercato avrebbe rappresentato dal 2 al 3% di quello ottenuto grazie alle sue attività commerciali assoggettate alla concorrenza. In effetti, tra il 1994 ed il 1999, il suo fatturato totale sarebbe ammontato in media a più di EUR 5,5 miliardi, mentre il fatturato realizzato sul mercato dei servizi di corriere espresso sarebbe soltanto ammontato ad una somma compresa tra i 15 ed i 36 milioni di euro per gli anni 1994‑1998 (nel 1999 essa avrebbe realizzato un fatturato di EUR 125 milioni, a livello del gruppo, in ragione della ripresa dell’impresa SDA). 20. [OSCURATO:PERSONA] italiana ne inferisce che le ricorrenti non possono sostenere di essere individualmente interessate, non potendo essere individuate in seno all’insieme dei suoi concorrenti attuali o potenziali su ognuno della trentina di mercati rilevanti in cui opera. Se si accettassero gli argomenti delle ricorrenti, sostiene la [OSCURATO:PERSONA] italiana, ciascun concorrente di quest’ultima che faccia capo al «gruppo di punta» di un qualsiasi mercato in cui essa opera dovrebbe essere considerato individualmente interessato. Ne risulterebbe paradossalmente che, nel caso di specie, circa duecento imprese sarebbero legittimate a proporre un ricorso sulla base del loro rapporto concorrenziale con la [OSCURATO:PERSONA] italiana che è comparabile a quello invocato dalla DP a sostegno del suo ricorso. 21. Peraltro, continua la [OSCURATO:PERSONA] italiana, pur limitando il campo dell’indagine al mercato italiano dei servizi di corriere espresso, la posizione delle ricorrenti sul suddetto mercato non permetterebbe di concludere che esse sono individualmente interessate rispetto a tutti gli altri concorrenti. Infatti le ricorrenti non avrebbero né provato di aver subito un pregiudizio effettivo e certo in seguito al versamento degli aiuti controversi, né accertato l’esistenza di un nesso diretto fra tali aiuti ed il pregiudizio eventualmente subito. Ben al contrario, esse avrebbero aumentato le loro quote di mercato e registrato una crescita superiore in percentuale non soltanto a quella del mercato, ma anche a quella del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. 22. Le ricorrenti ribattono che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto della struttura dei diversi mercati su cui è presente la [OSCURATO:PERSONA] italiana. Attraverso una tesi siffatta la [OSCURATO:PERSONA] rivelerebbe che non si è preoccupata di definire con precisione i mercati sostanzialmente rilevanti e che non ha esaminato le ripercussioni concrete degli aiuti controversi in rapporto alla concorrenza. 23. Le ricorrenti, ricordando di essere in competizione con la [OSCURATO:PERSONA] italiana anzitutto sul mercato liberalizzato del trasporto di pacchi espresso, sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] italiana disponeva su tale mercato, sino al 1998, di una quota del 5% ch’essa ha potuto considerevolmente aumentare con l’acquisto dell’impresa privata di trasporto espresso SDA. In tal modo, le quote di mercato delle diverse imprese operanti in Italia sarebbero state, nel 1998, le seguenti: TNT ([OSCURATO:PERSONA] olandese): 21%; UPS: 15%; SDA: 9%; DHL: 8%; Executive: 8%; Postacelere ([OSCURATO:PERSONA] italiana): 5%. Il numero delle imprese presenti sul mercato italiano dei pacchi postali espresso si sarebbe pertanto ridotto, a tale epoca, ad un «gruppo di punta» facilmente identificabile di tre imprese straniere (TNT, DHL e UPS) concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] italiana, e della SDA, quest’ultima impresa già divenuta una controllata accorpata nella [OSCURATO:PERSONA] italiana mentre l’impresa Executive dal canto suo era stata ricomprata nel 2000 dalla [OSCURATO:PERSONA] britannica. L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui si tratta di un’attività commerciale che «chiunque può esercitare in qualsiasi momento» poggerebbe quindi su una mancata presa in considerazione della realtà economica. 24. Peraltro, la decisione impugnata poggerebbe essa stessa sulla netta separazione di ciascuna delle attività della [OSCURATO:PERSONA] italiana. In effetti, ai punti 116 e 117 della motivazione di tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] esaminerebbe le attività della [OSCURATO:PERSONA] italiana nel settore finanziario e bancario constatando che la [OSCURATO:PERSONA] italiana competeva con numerose banche e istituti finanziari nazionali o stranieri; in tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] non farebbe nome in particolare di alcun concorrente. Al punto 115, viceversa, la [OSCURATO:PERSONA] esaminerebbe i servizi nel frattempo liberalizzati sul mercato postale italiano, cioè i servizi di corriere espresso, i servizi di inoltro pacchi per l’utenza commerciale e i servizi logistici che sono stati sviluppati da imprese private. 25. In proposito la [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbe esplicitamente al fatto che «alcune» di tali imprese «hanno la loro sede in altri Stati membri». Alla nota a piè di pagina 40 che rinvia al punto 115 della decisione impugnata, la TNT e la DHL sarebbero persino espressamente menzionate quali «controllate estere». [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe quindi riferita proprio alla posizione di talune concorrenti preponderanti sul mercato italiano, cioè le imprese TNT e DHL. 26. Secondo le ricorrenti tale descrizione della situazione concorrenziale corrisponde anche a quella risultante dalla costante prassi decisionale dell’Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato. Esse si riferiscono in proposito alle decisioni della suddetta autorità 10 luglio 1998, 8 febbraio 2001 e 20 dicembre 2002. La decisione da ultimo citata menzionerebbe, quali operatori del mercato dei servizi espresso (con indicazione delle rispettive quote di mercato nel 2001), soltanto le seguenti imprese: Bartolini: 22,4%; [OSCURATO:PERSONA] italiana/SDA: 21,9%; TNT: 18,5%; Executive: 13,1%; DHL: 6,6%; UPS: 3,6%; [OSCURATO:PERSONA]: 2,9%. 27. [OSCURATO:PERSONA] italiana deterrebbe una partecipazione del 20% nel capitale della società Bartolini ed esisterebbe un partenariato strategico tra la Bartolini e la SDA. Le condizioni del mercato si rivelerebbero quindi stabili nel senso che, per più di quattro anni, l’autorità italiana per la concorrenza identificava una cerchia chiaramente contraddistinguibile e individualizzabile di imprese quali concorrenti sul mercato italiano dei servizi postali espresso. La DHL sarebbe menzionata nelle tre decisioni come concorrente di peso della [OSCURATO:PERSONA] italiana. 28. A parere delle ricorrenti la [OSCURATO:PERSONA] non può opporre loro il fatto che esse invocano, nel presente procedimento giudiziario, elementi che a suo avviso avrebbero dovuto esporre in occasione del procedimento amministrativo. Infatti i motivi principali invocati nel caso di specie poggerebbero proprio sulle differenze tra la decisione impugnata e la decisione relativa alla DP. Orbene, quest’ultima decisione sarebbe stata emessa tre mesi dopo quella impugnata nel caso di specie, di modo che le ricorrenti non avrebbero potuto far valere i motivi sollevati dinanzi al Tribunale durante il procedimento amministrativo culminato nella decisione impugnata. 29. In risposta alla memoria d’intervento della [OSCURATO:PERSONA] italiana le ricorrenti fanno valere che esse non hanno più bisogno di formulare in maniera elaborata un addebito concernente ciascuno dei mercati di cui alla decisione impugnata per comprovare la loro legittimazione ad agire. Esse contesterebbero la decisione impugnata solo nella misura in cui si tratti del mercato dei servizi di corriere espresso. Su tale mercato esse apparterrebbero ad un «gruppo di punta» facilmente identificabile di tre imprese straniere. Comunque, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] italiana fruisca di un vantaggio unilaterale si ripercuoterebbe senza alcun dubbio sul mercato del diretto concorrente, cioè la DHL, di siffatta impresa favorita. Il proseguimento della crescita delle ricorrenti sul mercato in parola non escluderebbe quindi la loro legittimazione ad agire. 30. Infine le parti discutono della rilevanza per la decisione della presente controversia, segnatamente, delle sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T‑442/93, AAC e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1329); causa T‑435/93, ASPEC e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1281); 22 ottobre 1996, causa T‑266/94, Skibsværftsforeningen e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1399); 5 novembre 1997, causa T‑149/95, Ducros/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2031); 15 settembre 1998, causa T‑11/95, BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3235), nonché 5 dicembre 2002, causa T‑114/00, [OSCURATO:PERSONA] und Eigentum/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5121). Giudizio del Tribunale 31. Poiché le ricorrenti non sono le destinatarie della decisione impugnata, il presente ricorso di annullamento può essere dichiarato ricevibile, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, solo se tale decisione le riguarda direttamente ed individualmente. 32. Per quanto concerne il coinvolgimento diretto delle ricorrenti, è sufficiente osservare che la decisione impugnata, poiché dichiara che taluni versamenti non costituiscono aiuti di Stato, produce i suoi effetti direttamente nei confronti delle ricorrenti (v., per analogia, sentenza Ducros/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 32). 33. Circa la questione del coinvolgimento individuale delle ricorrenti, per costante giurisprudenza chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 195, in particolare pag. 220, e sentenza BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 71). 34. Poiché la decisione impugnata è stata adottata in esito al procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, va ricordato come dalla giurisprudenza risulti anche che una decisione siffatta riguarda individualmente le imprese che sono state all’origine di tale procedimento e le cui osservazioni sono state sentite, le quali hanno influito sul corso del procedimento se, però, la loro posizione sul mercato è sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce oggetto della decisione suddetta (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, COFAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 391, punti 24 e 25, e sentenza BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72). 35. Nel caso di specie le condizioni enunciate da tale giurisprudenza non vengono soddisfatte, poiché nessuna delle ricorrenti ha avviato il procedimento amministrativo che si è svolto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] né presentato osservazioni nell’ambito di tale procedimento, che avrebbero potuto influire sul corso di quest’ultimo. 36. Da ciò non deriva però che un’impresa, pur non avendo svolto alcun ruolo attivo nell’ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], non possa essere in grado di dimostrare per altra via che essa è individualmente interessata (sentenza BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72, e giurisprudenza cit.), posto che essa deve comunque dimostrare che la misura autorizzata dalla decisione impugnata fosse tale da influire, e ciò in maniera sostanziale, sulla sua posizione sul mercato di cui trattasi. 37. Non costituisce un siffatto coinvolgimento sostanziale la semplice circostanza che la decisione impugnata possa influire sui rapporti di concorrenza nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovi in qualche modo in concorrenza con il beneficiario della decisione (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 459, punto 7). Un’impresa non può quindi avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria della misura in questione, ma deve provare inoltre la misura della lesione della sua posizione sul mercato (v., in tal senso, sentenza della Corte 23 maggio 2000, causa C‑106/98 P, Comité d’entreprise de la Société française de production e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3659, punti 40 e 41). 38. Trattandosi del caso di specie, va constatato che le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento tale da provare la particolarità della situazione concorrenziale sul mercato postale italiano delle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], controllate dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. 39. Quanto alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il fatto che essa sia stata nominativamente citata nella nota a piè della pagina 40 della decisione impugnata non è sufficiente a dimostrare che si sia in sostanza toccata la sua posizione concorrenziale. In effetti, in tale passaggio, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a indicare che il settore postale italiano conosceva un «certo grado di concorrenza» precisando che diversi servizi erano «stati sviluppati da imprese private, alcune delle quali con sede in altri Stati membri»; proprio in un contesto siffatto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], «TNT e DHL [potevano] essere citate come esempio di controllate estere». Niente permette di dedurre dal suddetto passaggio che la posizione della DHL sul mercato sia stata sostanzialmente toccata dalle misure, di cui ha fruito la [OSCURATO:PERSONA] italiana, autorizzate dalla decisione impugnata. 40. Le ricorrenti sostengono tuttavia che la DHL appartiene ad un «gruppo di punta» di tre imprese straniere che fanno concorrenza alla [OSCURATO:PERSONA] italiana sul mercato italiano del trasporto espresso. Esse tentano di provare l’identificazione della DHL sottolineando il fatto che la sua quota di mercato era dell’8% nel 1998 e del 6,6% nel 2001, in rapporto alle rispettive quote di mercato del 14% e del 21,9% detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] italiana (anche grazie alla sua partecipazione nel capitale dell’impresa SDA). 41. Tuttavia, come ha giustamente rilevato la [OSCURATO:PERSONA] italiana, esistevano sul mercato diversi altri operatori, taluni dei quali disponevano di quote superiori a quella della DHL, cioè la TNT (il 21% nel 1998 e il 18,5% nel 2001), l’UPS (il 15% nel 1998), l’Executive (l’8% nel 1998 e il 13,1% nel 2001) e la Bartolini (il 22,4% nel 2001). Peraltro le ricorrenti hanno menzionato le medesime cifre, pur indicando le quote di mercato di altre imprese (v. punti 23 e 26 supra). Tali elementi quantitativi non sono, di per sé, idonei a comprovare che la posizione concorrenziale della DHL, paragonata a quella delle altre concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] italiana, fosse sostanzialmente toccata dalla decisione impugnata. 42. Va aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] italiana ha presentato dati relativi allo sviluppo del mercato italiano dei servizi di trasporto espresso da cui emerge che, tra il 1994 e il 1999, la DHL aveva un tasso di crescita annuo (23,9%) superiore a quello del mercato (12,1%) e che, dal 1998 al 2001, la DHL ha aumentato il suo fatturato e la sua quota di mercato ed ha raggiunto un tasso di crescita annuo (20,3%) superiore a quello del mercato (11,6%) e persino superiore a quello raggiunto dal gruppo [OSCURATO:SOCIETA] dopo la ripresa della SDA (17,7%). 43. In risposta a tale argomentazione concreta e centrata sulla situazione della DHL, le ricorrenti si sono limitate a far valere, in maniera generale, che «[i]l fatto che un concorrente diretto fruisca di un vantaggio unilaterale si ripercuoterebbe senza alcun dubbio sul mercato del diretto concorrente, cioè la DHL, di siffatta impresa favorita». Esse hanno aggiunto che il proseguimento della crescita delle ricorrenti sul mercato in parola «non esclude[va] quindi la loro legittimazione ad agire, ma sottolinea[va] unicamente la posizione particolare da esse occupata sul mercato e la legittimazione ad agire risultantene al fine di opporsi a misure che lo Stato italiano [aveva] adottato a favore di un concorrente e che [avevano] causato distorsioni di concorrenza». Tuttavia le ricorrenti non hanno neppure presentato elementi concreti indicanti che la posizione concorrenziale della DHL avrebbe conosciuto uno sviluppo sostanzialmente migliore in assenza di autorizzazione delle misure in parola. 44. Dati tali elementi le ricorrenti non sono pervenute a dimostrare che le misure autorizzate dalla decisione impugnata erano tali da ripercuotersi sulla loro posizione sul mercato in parola. Non era sufficiente in proposito che tali misure – come accade per qualsiasi misura finanziaria che favorisca soltanto un’impresa – potessero in qualche modo influenzare i rapporti concorrenziali esistenti su tale mercato. 45. Tale conclusione non contraddice il ragionamento condotto dal Tribunale nella citata sentenza Ducros/[OSCURATO:PERSONA] che l’aveva portato a dichiarare ricevibile un ricorso che, ad avviso delle ricorrenti, era stato proposto in circostanze comparabili a quelle della fattispecie. Infatti, contrariamente alla DP ed alla DHL, la Ducros aveva presentato una denuncia contro gli aiuti accordati ad un concorrente ed era stata l’unica impresa a partecipare al procedimento amministrativo (punto 35 della suddetta sentenza). Inoltre, una particolarità del mercato in questione in tale causa consisteva nel fatto che le quote di mercato delle imprese interessate erano difficilmente quantificabili (punto 38 della suddetta sentenza). Infine la denuncia ed il successivo ricorso della Ducros erano stati provocati dalla circostanza che la Ducros ed il beneficiario degli aiuti in questione avevano partecipato alla stessa gara relativa ad un appalto pubblico e che quest’ultimo era stato aggiudicato al beneficiario di tali aiuti e non alla Ducros; per quest’ultima l’appalto pubblico in questione rivestiva un’importanza notevole, poiché rappresentava una parte rilevante del suo fatturato annuo (punti 4, 5 e 39 della suddetta sentenza). Tuttavia tali specifici elementi, idonei a identificare la Ducros, non si trovano in capo alle ricorrenti nel caso di specie. 46. Poiché la decisione impugnata è stata adottata in esito al procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE, il riferimento delle ricorrenti alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] und Eigentum/[OSCURATO:PERSONA] (punti 53 e 54) – secondo cui il ricorso proposto da un’associazione è ricevibile anche se soltanto alcuni dei suoi membri sono concorrenti diretti del beneficiario dell’aiuto controverso – è inefficace, dato che la decisione in parola in tale causa era stata adottata in esito ad un esame meramente preliminare. Nel caso di specie le ricorrenti non possono affatto avvalersi della giurisprudenza secondo cui, quando la [OSCURATO:PERSONA], senza avviare il procedimento formale di esame, constati nell’ambito di un esame preliminare che un aiuto concesso da uno Stato è compatibile con il mercato comune, occorre considerare che la decisione operante tale constatazione concerne individualmente gli interessati, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, beneficiari delle garanzie del procedimento formale di esame allorché esso viene attuato (sentenza BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 82 e 89). 47. In ogni caso le ricorrenti non sono state private dei diritti processuali garantiti dall’art. 88, n. 2, CE, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha debitamente invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni nell’ambito del procedimento formale di esame. Orbene, malgrado i due inviti all’uopo pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee 27 novembre 1998 (GU C 367, pag. 5), e 3 febbraio 1999 (GU C 28, pag. 5), le ricorrenti si sono astenute dal partecipare a tale procedimento. Infine, il fatto che le ricorrenti abbiano la qualità di interessate ai sensi di tale disposizione non è sufficiente, di per sé, ad identificarle alla stessa stregua del destinatario della decisione impugnata (sentenza BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 73). 48. Risulta da quanto precede che le ricorrenti non hanno potuto dimostrare che la decisione impugnata le concerne individualmente, cioè che quest’ultima le lede in maniera particolare rispetto agli altri operatori economici come se fossero destinatarie di tale decisione. 49. Di conseguenza il ricorso va dichiarato irricevibile senza che occorra esaminare se le ricorrenti comprovino un legittimo interesse ad agire. Decisione relativa alle spese Sulle spese 50. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti nelle loro conclusioni, occorre condannarle a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda in tal senso di quest’ultima, nonché le proprie spese. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] italiana ha chiesto la condanna delle ricorrenti alle spese derivanti dal suo intervento, occorre inoltre condannarle a sopportare le spese sostenute da tale interveniente. 51. Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, gli Stati membri intervenienti sopporteranno le proprie spese. Pertanto la Repubblica italiana sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] italiana sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2004 — Fons Iuris — Fons Iuris