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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 06615/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23235/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] E Q VISCONTI , 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4118/2021depositata il 08/06/2021.Rilevato che, a seguito della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha chiesto la decisione sul ricorso; considerato che, in conseguenza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano a carico dei ricorrenti in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti della spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.200, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 07/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23235/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] E Q VISCONTI , 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.4118/2021depositata il 08/06/2021.Rilevato che, a seguito della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha chiesto la decisione sul ricorso; considerato che, in conseguenza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese ed esse si liquidano a carico dei ricorrenti in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti alla rifusione ai resistenti della spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.200, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 07/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]
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