CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 01106/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 73 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato essendovi la mera asserzione dell'assenza di cause di non punibilità, peraltro non prospettate e comunque insussistenti alla luce dei puntuali argomenti della sentenza (pag. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.