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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2020

ECLI:EU:T:2020:368
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0190_INF

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 17 agosto 2020 – BF / Commissione (causa T‑190/19) «Ricorso per carenza – Aiuti di Stato – Gestione degli impianti di approvvigionamento idrico e di risanamento – Esame preliminare di un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche – Secondo invito ad agire – Presa di posizione della Commissione – Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 – Termine di ricorso – Irricevibilità manifesta»

1. Ricorso per carenza – Termini – Norma di ordine pubblico – Presentazione tardiva del ricorso – Decadenza (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punti 30-34)

2. Ricorso per carenza – Presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE prima della presentazione del ricorso – Nozione – Lettera della Commissione che comunica una conclusione provvisoria riguardo all’insussistenza di una misura di aiuto di Stato – Inclusione (Art. 265, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, artt. 12, § 1, comma 2, e 24, § 2, comma 2) (v. punti 39-41)

3. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] di produzione di documenti – Obblighi del richiedente [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 89, § 3, d)] (v. punto 46) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare una decisione a conclusione del procedimento di esame preliminare relativamente ad un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche a favore della società A, da un lato, e della società B, dall’altro Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) BF sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0190_INF Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 17 agosto 2020 – BF / Commissione (causa T‑190/19) «Ricorso per carenza – Aiuti di Stato – Gestione degli impianti di approvvigionamento idrico e di risanamento – Esame preliminare di un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche – Secondo invito ad agire – Presa di posizione della Commissione – Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 – Termine di ricorso – Irricevibilità manifesta» 1. Ricorso per carenza – Termini – Norma di ordine pubblico – Presentazione tardiva del ricorso – Decadenza (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punti 30-34) 2. Ricorso per carenza – Presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE prima della presentazione del ricorso – Nozione – Lettera della Commissione che comunica una conclusione provvisoria riguardo all’insussistenza di una misura di aiuto di Stato – Inclusione (Art. 265, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, artt. 12, § 1, comma 2, e 24, § 2, comma 2) (v. punti 39-41) 3. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] di produzione di documenti – Obblighi del richiedente [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 89, § 3, d)] (v. punto 46) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare una decisione a conclusione del procedimento di esame preliminare relativamente ad un asserito aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche a favore della società A, da un lato, e della società B, dall’altro Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. 2) BF sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris