CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2000
Cassazione n. 35699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/02/2000 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Brescia, adito ex art. 309, c.p.p., confermava l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo, in data 16.2.2022, aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo la sussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza, in ordine a una serie di reati di furto e di tentato furto, aggravati ex art. 625, n. 7), c.p., oggetto dei capi n. 1), n. 2) e n. 4) della contestazione provvisoria. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di attribuzione all'indagato dei furti in contestazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, ex art. 625, n. 7, c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermata sussistenza di esigenze cautelari da soddisfare e di adeguatezza della misura cautelare imposta. 3. Con requisitoria scritta del 10.6.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che l'ordinanza impugnata venga annullata con rinvio limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625, n. 7, c.p., e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso. Con memoria del 24.6.2002, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, nel replicare alle conclusioni del pubblico ministero, reitera le proprie censure, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va parzialmente accolto, nei seguenti termini. 4. Vanno, al riguardo, ribaditi i principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104; Cass., Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, rv. 215331; Cass., Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, rv. 265244), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742; Cass., Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, rv. 281019). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). 5. Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Roma abbia fatto buon uso di tali principi con riferimento alla attribuzione in capo al ricorrente delle condotte criminose innanzi indicate, ragione per la quale il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile. Ed invero il giudice dell'impugnazione cautelare ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Bul attraverso un'esaustiva e articolata ricostruzione degli elementi di fatto, raccolti dagli organi investigativi. Con particolare riferimento al furto aggravato dei beni contenuti nell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] (capo n. 1), osserva il tribunale del riesame che il ricorrente è stato riconosciuto dalla persona offesa, in sede di individuazione fotografica, come uno dei due uomini che aveva sorpreso a rovistare all'interno dell'abitacolo della menzionata autovettura, dal quale avevano sottratto un giubbino e una borsa, per poi allontanarsi a bordo di un'automobile, la cui targa, fotografata dalla Cabrera, aveva consentito alle forze dell'ordine di risalire al proprietario, per l'appunto il Bul. In ordine al tentato furto di quanto contenuto all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] (capo n. 2), anche in questo caso il giudice di merito ha valorizzato il riconoscimento dell'indagato effettuato in sede di individuazione fotografica dal testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riconosciuto nel ricorrente uno dei soggetti che avevano tentato di aprire il portabagagli dell'autovettura del Bonetti, fornendo, inoltre, agli inquirenti la descrizione del tipo di automobile con cui i soggetti in questione si erano allontanati dal luogo del delitto e della relativa targa, che avevano consentito di risalire all'intestatario, [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al tentativo di furto aggravato commesso in relazione all'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] (capo n. 4), in questo caso si era giunti all'identificazione del ricorrente in quanto gli agenti operanti avevano fermato quest'ultimo a bordo di una "Fiat 16", di colore nero, in possesso di arnesi atti allo scasso, dopo essere stati allertati dalla persona offesa, che aveva avuto modo di notare una persona rovistare nella propria autovettura, per poi allontanarsi a bordo di "un gippettino di colore nero", descrizione, rileva con logico argomentare il giudice dell'impugnazione cautelare, calzante, posto che effettivamente la "Fiat 16" si presenta come un piccolo fuoristrada, Tale percorso motivazionale, appare conforme ai canoni della logica e ai principi di diritto, posto che, come correttamente rilevato dal tribunale del riesame e da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità (giova ricordare, rileva il giudice di merito, che nel caso in esame le ricognizioni sono avvenute a breve distanza di tempo dai fatti e si sono concluse con un giudizio in termini di certezza), è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213, c.p.p., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015, Rv. 262599). A fronte di tale limpido percorso argomentativo, i rilievi difensivi appaiono del tutto generici e di natura meramente fattuale. 6. A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, che va, invece, accolto, in esso assorbito l'ultimo motivo di impugnazione. Ed invero, premesso che oggetto delle azioni predatorie consumate o tentate non erano le autovetture in precedenza indicate, ma i beni in esse contenuti, si osserva che, come è stato da tempo affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita (cfr. Cass., Sez. 5, n. 30358 del 21/06/2016, Rv. 267466). In questa prospettiva si è, inoltre, chiarito che devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità, posto che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana (cfr. Cass., Sez. 5„ n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119). Si tratta di una questione dirimente perché solo nel caso in cui si ritenesse sussistere la menzionata circostanza aggravante a effetto speciale potrebbe applicarsi, ai sensi del disposto dell'art. 274, lett. c), c.p.p., la misura cautelare di cui si discute, fondata sul pericolo di recidiva. Tuttavia nella motivazione dell'ordinanza impugnata manca qualsiasi indagine volta ad accertare il rapporto tra i beni oggetto dell'azione predatoria e le autovetture in cui erano custoditi, nel senso innanzi indicato, nonché se le automobili in questione fossero state lasciate effettivamente incustodite sulla pubblica via e, dunque, esposte alla pubblica fede, con quanto in esse contenuto. Si impone, pertanto, al riguardo un annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al tribunale del riesame di Brescia, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. La non competa soccombenza del ricorrente comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese del procedimento, né di una sanzione amministrativa in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7),