Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00462/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 2676 del 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMJ-k, alla via di NOVELLA 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 10710/2021 del TRIBUNALE di RONL-k, depositata il 15/06/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all'esecuzione(da quanto riportato nel ricorso, a pag. 4, anche agli atti esecutivi, davanti al Giudice di Pace di Roma, avverso la cartella esattoriale a lei notificata da [OSCURATO:PERSONA] per sanzioni amministrative da infrazioni del codice della strada, per la somma di euro milleduecentosette (€ 1.207,00).

Nel contraddittorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace rigettò l'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] interpose appello dinanzi al Tribunale di Roma, Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con il Comune di Roma e nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza dell'appello territoriale [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.

Il Comune di Roma e l'Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate.

La controversia è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta di manifesta inammissibilità del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è tardivo, per mancato rispetto dei termini d'impugnazione e segnatamente del termine cd lungo, di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ..

Ric. 2022 n. 02676 sez.

M3 - ad. 23-11-2022 -2- La sentenza del Tribunale di Roma è stata pubblicata il 15/06/2021, e non è stata notificata.

Ti ricorso risulta notificato il 14 gennaio 2022 e, pertanto, tardivamente, in quanto alle cause di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La difesa della ricorrente ha, nella memoria, affermato che la controversia non rientra tra quelle di opposizione all'esecuzione, bensì configura una controversia cd. recuperatoria.

L'assunto non merita favorevole seguito, posto che la ricorrente aveva inteso proporre, come risulta dallo stralcio dell'atto di primo grado riportato alla pag. 4 del ricorso per cassazione, laddove in corsivo, non solo una controversia cd. recuperatoria, bensì specifica opposizione all'esecuzione, sulla base della carenza del titolo legittimante l'esecuzione nei suoi confronti (e, verosimilmente, anche un'opposizione agli atti esecutivi, il che avrebbe comportato, comunque, la non computabiliúì, ai fini del termine di impugnazione, della sospensione feriale).

Il Tribunale di Roma, quale giudice di appello, ha espressamente qualificato la controversia come di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ, sia nella parte iniziale della sentenza che nel prosieguo (di recente, sulla qualificazione della domanda, quale opposizione all'esecuzione, operata dal giudice, si veda Cass. n. 19993 del 13/07/2021 Rv. 661840 - 01).

A tanto consegue che, sulla base del principio dell'apparenza, la proposizione del ricorso per cassazione doveva avvenire nel rispetto del termine semestrale, di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. senza alcun computo della sospensione feriale dei termini (da ultimo, Ric. 2022 n. 02676 sez.

M3 - ed. 23-11-2022 -3- quale espressione di un orientamento oramai costante, si veda: Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 - 01).

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla per spese di liteo di questa fase di legittimità, non avendo le controparti espletato attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 q/tater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 cater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 2676 del 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMJ-k, alla via di NOVELLA 1/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 10710/2021 del TRIBUNALE di RONL-k, depositata il 15/06/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022, dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all'esecuzione(da quanto riportato nel ricorso, a pag. 4, anche agli atti esecutivi, davanti al Giudice di Pace di Roma, avverso la cartella esattoriale a lei notificata da [OSCURATO:PERSONA] per sanzioni amministrative da infrazioni del codice della strada, per la somma di euro milleduecentosette (€ 1.207,00). Nel contraddittorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace rigettò l'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] interpose appello dinanzi al Tribunale di Roma, Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con il Comune di Roma e nella contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza dell'appello territoriale [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. Il Comune di Roma e l'Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate. La controversia è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. La ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è tardivo, per mancato rispetto dei termini d'impugnazione e segnatamente del termine cd lungo, di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ.. Ric. 2022 n. 02676 sez. M3 - ad. 23-11-2022 -2- La sentenza del Tribunale di Roma è stata pubblicata il 15/06/2021, e non è stata notificata. Ti ricorso risulta notificato il 14 gennaio 2022 e, pertanto, tardivamente, in quanto alle cause di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. La difesa della ricorrente ha, nella memoria, affermato che la controversia non rientra tra quelle di opposizione all'esecuzione, bensì configura una controversia cd. recuperatoria. L'assunto non merita favorevole seguito, posto che la ricorrente aveva inteso proporre, come risulta dallo stralcio dell'atto di primo grado riportato alla pag. 4 del ricorso per cassazione, laddove in corsivo, non solo una controversia cd. recuperatoria, bensì specifica opposizione all'esecuzione, sulla base della carenza del titolo legittimante l'esecuzione nei suoi confronti (e, verosimilmente, anche un'opposizione agli atti esecutivi, il che avrebbe comportato, comunque, la non computabiliúì, ai fini del termine di impugnazione, della sospensione feriale). Il Tribunale di Roma, quale giudice di appello, ha espressamente qualificato la controversia come di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ, sia nella parte iniziale della sentenza che nel prosieguo (di recente, sulla qualificazione della domanda, quale opposizione all'esecuzione, operata dal giudice, si veda Cass. n. 19993 del 13/07/2021 Rv. 661840 - 01). A tanto consegue che, sulla base del principio dell'apparenza, la proposizione del ricorso per cassazione doveva avvenire nel rispetto del termine semestrale, di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. senza alcun computo della sospensione feriale dei termini (da ultimo, Ric. 2022 n. 02676 sez. M3 - ed. 23-11-2022 -3- quale espressione di un orientamento oramai costante, si veda: Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 - 01). Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla per spese di liteo di questa fase di legittimità, non avendo le controparti espletato attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 q/tater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 cater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte S