CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2025
Cassazione n. 41445/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NA ORDINANZA 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ([OSCURATO:PERSONA]) assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 21/7/2025 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.U.P. del Tribunale di Verona, con sentenza in data 21 luglio 2025, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai seguenti reati: - per tutti: concorso in rapina pluriaggravata ex artt. 628, commi 1 e 3 nn. 1 e 3-bis, 61 n. 5 cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni); - per tutti: concorso in lesioni personali volontarie aggravate ex artt. 110, 582, 585, 583-quinquies, cod. pen. (capo B); - per tutti: concorso in tortura ex artt. 110, 613-bis cod. pen. (capo C); - i soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: concorso in rapina pluriaggravata ex artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. (capo D); - i soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: concorso in lesioni personali volontarie aggravate ex artt. 110, 582, 585, cod. pen. (capo E). 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo: 2.1. per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ricorsi separati ma sostanzialmente sovrapponibili): violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. in relazione alla omessa compiuta motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; 2.2. per [OSCURATO:PERSONA] (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]): violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per omessa corretta valutazione sotto il profilo dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato e conseguente violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. 2.3. per XXXXXX (ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]): vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per omessa indicazione dei motivi che avrebbero dovuto portare ad una emissione nei confronti dell’imputato di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come i ricorsi risultano proposti per motivi non consentiti. Infatti, il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sono pertanto inammissibili i ricorsi formulati avverso la sentenza di patteggiamento nei quali si deduce un inadeguato trattamento sanzionatorio (nel caso in esame lo stesso corrisponde a quello concordato tra le parti) o si torna a rimettere in discussione il fondamento probatorio relativo alla posizione dell’imputato. A ciò si aggiunge che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, o la entità della pena che corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possono essere messe in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), mentre non e consentito, alla luce della modifica normativa, contestare solo formalmente, senza giustificarle, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, o la entità della pena ritenute nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). E’ altresì inammissibile il ricorso con il quale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272014). 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. 5. Ricorrono le condizioni per disporre che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.