CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 31449/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso [OSCURATO:PERSONA] e la memoria pervenuta in data 20/06/2025, dunque, da ritenersi tardiva; ritenuto che i primi tre motivi - che denunciano violazione di legge e manifesta illogicità e omessa motivazione in relazione rispettivamente i) alla configurabilità del riciclaggio contestato, ii) alla mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. ovvero nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., iii) alla mancata derubricazione del reato contestato nell'ipotesi di ricettazione ovvero in quella del tentativo di riciclaggio - non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura, che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagine da 3 a 6 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ha dato conto, con pertinenti richiami alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, delle ragioni per le quali nel caso di specie è stato correttamente configurato il riciclaggio, valorizzando la assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato e le circostanze di fatto cadute sotto la diretta percezione dei verbalizzanti); che, del resto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell'affermare che integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. anche il mero smontaggio di singoli pezzi non muniti di codice identificativo, ai fini della loro alienazione o del loro riutilizzo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, di provenienza delittuosa, atteso che anche detta condotta costituisce una operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene (Sez. 2, n. 46321 del 21/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268401 - 01; Sez. 2, n. 12766 del 11/03/2011, Spagnolo, Rv. 249678 - 01); che, invero, per escludere il delitto di riciclaggio non rileva che il bene resti astrattamente tracciabile, ciò che accade in assenza di alterazione dei suoi dati identificativi (numeri di telaio e di motore, oltre alla targa), qualora, proprio in forza di interventi di manomissione delle sue componenti, se ne alteri l'identità in modo da non renderlo più riconoscibile; che, per converso, un bene può restare fisicamente identico e, ciò nondimeno, di difficile tracciabilità a causa di plurimi trasferimenti, dopo che è stato sottratto alla sfera di controllo del suo titolare; che, dunque, la sostanziale modificazione degli elementi identificativi dell'oggetto materiale del reato non rappresenta un elemento ineludibile per la punibilità del riciclaggio, potendo configurarsi la condotta punibile anche in presenza di attività che, pur non mutando l'essenza del bene di provenienza delittuosa, costituiscano pur sempre un quid pluris rispetto alla semplice ricezione del bene e siano altresì caratterizzate dal frapporre ostacoli concreti alla identificazione del bene quale provento di precedente delitto (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe, Rv. 285909 - 01; Sez. 2, n. 46754 del 26/09/2018, D., Rv. 274081 - 01, in motivazione); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove è valorizzato l'ingente valore del bene riciclato, i precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato e l'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso devo essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a