CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14490/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.4-6 relativamente alla qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'infermiere e alla natura pubblica dell'attività di servizio in corso; alla irrilevanza dell'effettivo impedimento dell'azione del pubblico ufficiale per effetto della condotta oppositiva; alla gravità del fatto e delle conseguenze lesive, all'intensità del dolo, ostative all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.; v. pag. 7 sulla ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale e sul giudizio di pericolosità fondato sulle modalità e sul luogo dell'azione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]\dente [OSCURATO:PERSONA]Stefano ogg