CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste - provvedendo, tra l'altro, sull'istanza presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], assoggettato al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 35 -bis, comma 5, stesso Ord., l'ottemperanza a pregressa decisione di accoglimento di reclamo giurisdizionale, in materia di assegnazione al lavoro presso la cucina di reparto del carcere di Tolmezzo - rilevava l'impossibilità di accordare la tutela invocata, in seguito al trasferimento del detenuto, medio tempore disposto, presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Amato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui deduce violazione di legge. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente declinato la cognizione dell'istanza. La decisione giurisdizionale, già adottata, non esaurirebbe i suoi effetti all'interno di un determinato istituto penitenziario, ma sarebbe esportabile in ogni altro contesto di vita penitenziaria. Il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto, dunque, svolgere istruttoria, idonea a verificare la permanenza, nell'istituto di destinazione, della lesione del diritto già accertata quanto all'istituto di provenienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 2. L'art. 35-bis Ord. pen. - introdotto nell'ordinamento dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti e internati, stigmatizzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1999 - istituisce e regola, allo scopo, un procedimento di natura giurisdizionale, svolgentesi in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, in duplice grado di merito, e destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare, nella specie, l'operato dell'Amministrazione stessa. Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale, e al fine ulteriore di assicurare l'effettività della tutela rispetto ad eventuali condotte dell'Autorità amministrativa inerti, elusive o, addirittura, di aperto contrasto (come nel caso del conflitto di attribuzioni deciso da Corte cost. n. 135 del 2013), i commi 5 ss. del menzionato art. 35 -bis strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del caso, l'ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva per esaurimento dei mezzi d'impugnazione. Esso rappresenta una «prosecuzione funzionale» del giudizio di cognizione rivelatosi non ancora pienamente satisfattivo (Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996-01), nel quale, da un lato, non possono trovare ingresso profili nuovi di lesione, e d'altra parte non possono essere rimessi in discussione, se non muta il quadro regolatorio legale, le statuizioni di accoglimento già adottate. La legge delinea, in questo modo, un rimedio giudiziario particolarmente incisivo, all'esito del quale il giudice adito può dettare all'Amministrazione tempi e modalità di adempimento, può dichiarare nulli gli atti della medesima violativi o elusivi del giudicato e, all'occorrenza, può nominare un Commissario ad acta con poteri sostitutivi, che opera sotto il suo controllo (art. 35-bis, comma 6, Ord. pen.; v., in motiv., Sez. 1, n. 30382 del 30/05/2019, Attanasio, Rv. 276406). L'effetto conformativo, che la decisione assunta in cognizione è idoneo a produrre, è da porre, tuttavia, in stretta correlazione con il caso trattato e definito. Il carattere vincolante della decisione, oggetto di ottemperanza, si misura parimenti in rapporto a quest'ultimo (Sez. 1, n. 72 del 29/11/2019, dep. 2020, Attanasio). In linea di massima, quindi, è corretto affermare che il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. non possa avere ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall'Amministrazione l'ottemperanza ad un provvedimento che, pur reso dal medesimo giudice di sorveglianza, si riferisca a situazioni territorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili (Sez. 1, n. 26071 del 11/12/2017, dep. 2018, Guarino, Rv. 273120-01). 3. Nello specifico, occorre osservare che, davanti alla magistratura di sorveglianza friulana, Attanasio si era doluto dei criteri di assegnazione del lavoro in cucina nel reparto detentivo a regime differenziato del carcere di Tolmezzo. Il reclamo era stato accolto e, per l'effetto, il giudice aveva ordinato alla Direzione penitenziaria di rivedere tali criteri, in modo da consentire anche al reclamante, previa eventuale specifica formazione professionale, di accedere alle corrispondenti mansioni di lavorante. Il decisum non può essere difeso mediante azione di ottemperanza oltre il suo ambito, spaziale e contenutistico, di naturale applicazione. Esso, incidendo in modo determinante su una disciplina organizzativa interna a un determinato istituto di pena, non può essere automaticamente trasposto nella vita interna di altri istituti senza, quanto meno, una previa ricognizione della regolamentazione in essi vigente, e della sottostante situazione di fatto; salva la possibilità del detenuto di agire nuovamente in cognizione mediante lo strumento del reclamo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. (sostanzialmente in termini, Sez. 1, n. 72 del 2020, cit.). 4. L'ordinanza impugnata, nell'aver dato atto dell'assenza delle condizioni per l'azione di ottemperanza, risulta conclusivamente inappuntabile. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C