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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 04522/2026

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7942-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] Z I per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 4 6 9 /2025 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 29/1/2026; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Roma, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. , in accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo al pagamento, in favore dell’attrice, della somma complessiva di €. 171.875,00, oltre Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 interessi ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 123/1998, ed ha accertato la sussistenza, in relazione a tale credito, del privilegio generale di cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 cit..

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che la ricorrente avesse dimostrato in giudizio, in primo luogo, il rilascio in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della garanzia, nella misura del 50% dell’importo finanziato, in relazione all’erogazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte della banca nei confronti della resistente di un mutuo di importo pari, in linea capitale, a €. 500.000,00, e, in secondo luogo, l’intervenuta escussione da parte della banca della garanzia prestata, in ragione dell’inadempimento della società finanziata alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo, nonché, a mezzo della quietanza rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA], il pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma dovuta a quest’ultima in forza della garanzia prestata.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo ha proposto appello avverso tale ordinanza che la corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato.

1.4. La corte, per quanto ancora importa, ha ritenuto che: -la data indicata sull’ordinanza (e cioè l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]) era per mero “errore materiale” anteriore al deposito della stessa, avvenuto il 28/5/2020; - tale errore non vizia va in alcun modo il provvedimento impugnato , non potendosi dubitare che lo stesso era stato pubblicato ed era , quindi, esistente ; - l’“appellante” aveva documentato sin dal primo grado che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva sottoscritto una “ lettera di manleva” nella quale si era obbligata a “rimborsare” alla [OSCURATO:SOCIETA]., fino a concorrenza dell’importo massimo garantito, gli importi corrisposti dalla stessa alla banca in virtù della “garanzia Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 su mutuo” concessa; - la società mutuataria , dal suo canto, senzacontestare il “ mancato pagamento delle rate di mutuo ” , aveval’onere, rimasto inosservato, di “dedurre e dimostrare” in giudizio di aver adempiutoall’obbligo assunto nei confronti della società garante.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo con ricorso notificato il 27/3/2025, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale, in data 23/1/2025, la corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello che la stessa società aveva proposto avverso l’ordinanza pronunciata dal tribunale.

1.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l’altro, evidenziato che: -“Con Ricorso ex art. 702 bis cpc del 16/09/19, [OSCURATO:SOCIETA]. … ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”; - “ si costituiva … in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., insistendo per il rigetto della domanda avversaria”; - il tribunale h a a ccolto la domanda, condannando “la parte resistente al pagamento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di € 171.875,00, oltre interessi ex art. 9, comma 4, D.Lgs. 123/98”; - “ con Atto di Citazione in Appello notificato il 06/07/2020 … il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto appello avverso tale ordinanza.

1.7. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il ricorsoper cassazione, sebbene sia stato proposto (al pari dell’appello) dal liquidatore del Concordato preventivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. la richiesta di autorizzazione che quest’ultimo ha rivolto al giudice delegato in data 11/3/2025), è ammissibile.

Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6

2.2. È vero, infatti, che: -nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, illiquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie (Cass. n. 19217 del 2025; Cass. n. 11601 del 2025; Cass n. 33422 del 2019); - il liquidatore giudiziale del concordato preventivo, in particolare, non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l’esercizio dell’impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l’ammissione alla procedura concordataria e dopo l’omologazione della relativa proposta (Cass. n. 23520 del 2019; Cass. n. 17326 del 2025; Cass. n. 17606 del 2015).

2.3. Resta, nondimeno, il fatto che: - i l difetto di legittimazionepassiva è rilevabile anche d ’ ufficio, in ogni stato e grado del processo, ma con il limite del giudicato interno (Cass. n. 41019 del 2021; Cass. n. 22781 del 2014); - l’eccezione relativa alla titolarità (attiva o passiva) del rapporto sostanziale controverso attiene, infatti, al merito della controversia (Cass.

SU n. 2951 del 2016) ed è , pertanto, assoggettataalle preclusioni di legge previste per ciascun grado di giudizio dal codice di rito.

Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6

2.4. Ne consegue che, ove tale eccezione siastata (anche implicitamente) rigettata dal giudice di prime cure (come nel caso in esame, in cui il tribunale ha accolto la domanda di condanna che, come visto, era stata proposta anche nei confronti del liquidatore giudiziale del Concordato ) con statuizione che (sul punto) non abbia formato oggetto di specifico motivo di appello, la sua rilevazione successiva (da parte della corte d’appello e, a fortiori, del giudice di legittimità) è preclusa dall’avvenuta formazione delgiudicato interno (cfr. Cass. n. 41019 del 2021).

3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 132, 133 e 161, comma 2°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha considerato come un mero errore materiale l’apposizione della firma da parte del giudice unico del tribunale quattro giorni dopo la data di pubblicazione dell’ordinanza decisoria da parte del cancelliere del medesimo tribunale, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l ’ appellante, con l ’ atto di appello, aveva, in realtà, lamentato la contraddizione tra la data di pubblicazione dell’ordinanza appellate e la data di sottoscrizione da parte del giudice unico; - l ’ ordinanza del tribunale, pubblicata il 28/5/2020, risultava, infatti, sottoscritta, con la firma digi t a l e del giudice,solo quattro giorni più tardi, e cioè in data 1/6/2020, quandola stessa, a seguito della pubblicazione, che ne aveva sancitol ’ esistenza ad ogni effetto di legge, non poteva essere più modificata da parte del giudice che l’aveva emess a ; - l’ordinanza appellata, al momento della pubblicazione, era, dunque, priva della firma del giudice, che erastata apposta solo in un momento successivo, e d oveva essere , pertanto, considerata tamquam non esset, con le conseguenze previste Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 dall’art. 161, comma 2°, c.p.c., vale a dire la nullità insanabile della stessa.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Il vizio che la ricorrente ha dedotto, e cioè che l’ordinanza del tribunale a suo tempo appellata, pur se pubblicata il 28/5/2020, era stata sottoscritta dal giudice che l’aveva pronunciata , con firma digitale, solo quattro giorni più tardi, e cioè in data 1/6/2020, non risulta, in realtà, dedottocon l’atto d ’ appello: dal quale, infatti (a seguito dell’accesso diretto a tale att o da parte della Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato), emerge (pag. 3- 4) che l’appellante aveva semplicemente dedotto che: - “l’ordinanza … reca in calce la data del 1 Giugno 2020, ed è dunque (quanto meno) a tale data che deve farsi risalire il deposito della stessa in Cancelleria ad opera del Giudice”; - “ l a pubblicazione della decisione riporta, invece, la data del 28 Maggio 2020, ovvero quattro giorni prima del deposito”; - “orbene, poiché è naturale che la pubblicazione del provvedimento debba necessariamente seguire al deposito – diversamente, non vi sarebbe nulla da pubblicare –sussiste un elemento di vizio della fattispecie legale”; - “non sembra che la questione possa rientrare tra le ipotesi di nullità; piuttosto, la circostanza che in data 28 Maggio 2020 risulti pubblicata un’ordinanza che ancora non era venuta ad esistenza - perché vedrà la luce soltanto quattro giorni più tardi - porta a concludere per la più grave conseguenza dell’inesistenza stessa del provvedimento che ha concluso il primo grado di giudizio”.

3.3. Tale censura, del resto, investe (a ben vedere) non la mancanza assoluta della sottoscrizione del giudice (la quale, com’è noto, determina l’inesistenza giuridica della sentenza, e cioè un vizio che, non convertendosi, a norma dell’art. 161, comma 2°, c.p.c., in motivo di gravame, è rilevabile d’ufficio dal Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 giudice dell’appello, che deve dichiarare, ai sensi dell’art. 354, comma 1°, c.p.c., la nullità della pronuncia appellata e rimettere la causa in primo grado): ma soltanto la sua(in ipotesi) tardiva apposizionerispetto alla pubblicazione dell’ordinanza appellata: la quale (per come è formulata) integra un vizio di nullità dell’ordinanza stessa che, secondo la regola generale dell ’ art. 161, comma 1°, c.p.c., si converte in motivo d ’ impugnazione e dev’essere fatta, dunque, valere secondo le regole proprie dei mezzi d’impugnazione cui la pronuncia (in ipotesi) nulla è assoggettata, sicché, ove non dedotto con la dovuta specificità (come nel caso in esame), il vizio stesso risulta, in sostanza, sanato ( cfr. Cass. n. 14434 del 2019) e non può essere, pertanto, dedotto (come, invece, pretende la ricorrente) quale motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che, a suo dire, non ne ha rilevato l’esistenza.

3.4. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata: a) inprimo luogo, nella parte in cui il giudice d’appello, con motivazione apparente e contraddittoria, ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito in giudizio la prova del credito restitutorio che aveva azionato, omettendo, tuttavia, di considerare che la società convenuta, tanto con la c omparsa di costituzione e risposta dinanzi al tribunale, quanto con l’atto d’appello avverso l’ordinanza decisoria emessa dal tribunale, aveva dedotto che la società attrice non aveva fornito convincente prova della sussistenza del proprio diritto, non avendo dimostrato né l’avvenuta escussione della garanzia in questione, né il pagamento daparte della [OSCURATO:PERSONA], alla banca garantita; b) in secondo luogo, nella parte in cui la corte d’appello, pronunciando su un argomento che non ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti, ha ritenuto che la Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 società convenuta aveva l’onere di dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di restituzione, omettendo, tuttavia, di considerare che, al fine dell’insorgenza del dovere di [OSCURATO:PERSONA] di restituire a [OSCURATO:PERSONA] quanto da quest’ultima versato alla banca, dev’essere preliminarmente dimostrato l’avvenuto pagamento della [OSCURATO:PERSONA] in favore della banca garantita.

3.5. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato il gravame con una motivazione che, per ampi tratti, risulta redatta con l’uso della tecnica d el copia - incolla, estratto prevalentemente dagli atti difensivi della parte appellata, e che non risulta, di conseguenza, espressione di un’autonoma volizione del collegio che l’ha deliberata.

3.6. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

3.7. La ricorrente, invero, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale o processuale ha, in sostanza, censurato la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle presunte emergenze contrarie delle stesse, hanno ritenuto, da un lato, che l’“appellante” (rectius: l ’ appellata) aveva documentato sin dal primo grado che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva sottoscritto una “lettera di manleva” nella quale si era obbligata a “rimborsare” alla [OSCURATO:PERSONA], fino a concorrenza dell’importo massimo garantito, gli importi dallastessa corrispost o alla banca in virtù della “ garanzia su mutuo” concessa e, dall’altro lato, che la società convenuta, senza contestare il “ mancato pagamento delle rate di mutuo ”, non aveva dimostratoin giudizio, pur avendone l’onere, di aver Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 adempiutoall’obbligo di restituzione di quanto (evidentemente) pagato dalla garante alla banca garantita.

3.8. Il compito diquesta Corte, tuttavia, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

3.9. La sentenza impugnata, in effetti, dopo aver valutatole prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dall’appellante, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio, che sussistevano, in fatto, i presupposti delcredito restitutorio azionato dall ’ attrice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] , e cio è, a fronte dell’(incontestato) “mancato pagamento delle rate di mutuo”da Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 parte della mutuataria in favore della banca, la mancata dimostrazione, ad opera della stessa , dell ’ adempimento all’obbligazione, assunta con la sottoscrizione della “ lettera di manleva”,di restituzione di quanto pagato dalla società garante in favore della banca garantita.

3.10. La ricorrente, per contro, non ha utilmente censurato tale apprezzamento (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver il giudice di merito omesso la percezione (o, per contro, supposto la sussistenza) di uno o più fatti storici, controversi tra le parti, la cui esistenza (o, per contro, inesistenza) sia risultata con certezza (come doverosamente esposto in ricorso ed emergente dagli atti allo stesso allegati nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n.4 c.p.c.) dal testo degli atti del processo ed aventi carattere decisivo ai fini della soluzione della controversia, nel senso che, ove percepiti (o, rispettivamente,esclusi), avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da escludere il fondamento storico e fattuale della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la stipulazione della garanzia in favore della banca e la sua escussione da parte della stessa.

3.11. Ed una volta che il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non importa se a torto o a ragione), che, alla luce delle prove raccolte, l’attrice aveva dimostrato in giudizio i fatti costitutivi, come sopra esposti, del proprio credito, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che lo stesso ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda proposta dall’attrice in quanto volta, appunto, alla condanna della debitrice principale alla restituzione di quanto versato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , in virtù della garanzia concessa,alla banca garantita.

Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6

3.12. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di rilevare che: -in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che abbia agito, come nel caso in esame, per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (e il relativo termine di scadenza) ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. n. 13685 del 2019); - i n tema di interventi di sostegno pubblico alle imprese, del resto, la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123/1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate connotano la pretesa restitutoria di [OSCURATO:SOCIETA]. nei sensi di un diritto che sorge con il rilascio della garanzia e che il pagamento degli importi richiesti dalla banca mutuante attraverso l’escussione della garanzia non costituisce un fatto costitutivo del diritto del garante (Cass. n. 18148 del 2023).

Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, dunque, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere, per l’effetto, dichiarato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.

Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7942-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] Z I per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 4 6 9 /2025 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 29/1/2026; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Roma, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. , in accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo al pagamento, in favore dell’attrice, della somma complessiva di €. 171.875,00, oltre Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 interessi ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 123/1998, ed ha accertato la sussistenza, in relazione a tale credito, del privilegio generale di cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 cit.. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che la ricorrente avesse dimostrato in giudizio, in primo luogo, il rilascio in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della garanzia, nella misura del 50% dell’importo finanziato, in relazione all’erogazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte della banca nei confronti della resistente di un mutuo di importo pari, in linea capitale, a €. 500.000,00, e, in secondo luogo, l’intervenuta escussione da parte della banca della garanzia prestata, in ragione dell’inadempimento della società finanziata alle obbligazioni assunte con il contratto di mutuo, nonché, a mezzo della quietanza rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA], il pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma dovuta a quest’ultima in forza della garanzia prestata. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo ha proposto appello avverso tale ordinanza che la corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato. 1.4. La corte, per quanto ancora importa, ha ritenuto che: -la data indicata sull’ordinanza (e cioè l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]) era per mero “errore materiale” anteriore al deposito della stessa, avvenuto il 28/5/2020; - tale errore non vizia va in alcun modo il provvedimento impugnato , non potendosi dubitare che lo stesso era stato pubblicato ed era , quindi, esistente ; - l’“appellante” aveva documentato sin dal primo grado che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva sottoscritto una “ lettera di manleva” nella quale si era obbligata a “rimborsare” alla [OSCURATO:SOCIETA]., fino a concorrenza dell’importo massimo garantito, gli importi corrisposti dalla stessa alla banca in virtù della “garanzia Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 su mutuo” concessa; - la società mutuataria , dal suo canto, senzacontestare il “ mancato pagamento delle rate di mutuo ” , aveval’onere, rimasto inosservato, di “dedurre e dimostrare” in giudizio di aver adempiutoall’obbligo assunto nei confronti della società garante. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in concordato preventivo con ricorso notificato il 27/3/2025, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale, in data 23/1/2025, la corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello che la stessa società aveva proposto avverso l’ordinanza pronunciata dal tribunale. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l’altro, evidenziato che: -“Con Ricorso ex art. 702 bis cpc del 16/09/19, [OSCURATO:SOCIETA]. … ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”; - “ si costituiva … in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., insistendo per il rigetto della domanda avversaria”; - il tribunale h a a ccolto la domanda, condannando “la parte resistente al pagamento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di € 171.875,00, oltre interessi ex art. 9, comma 4, D.Lgs. 123/98”; - “ con Atto di Citazione in Appello notificato il 06/07/2020 … il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto appello avverso tale ordinanza. 1.7. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorsoper cassazione, sebbene sia stato proposto (al pari dell’appello) dal liquidatore del Concordato preventivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. la richiesta di autorizzazione che quest’ultimo ha rivolto al giudice delegato in data 11/3/2025), è ammissibile. Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 2.2. È vero, infatti, che: -nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, illiquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie (Cass. n. 19217 del 2025; Cass. n. 11601 del 2025; Cass n. 33422 del 2019); - il liquidatore giudiziale del concordato preventivo, in particolare, non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all’imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l’esercizio dell’impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l’ammissione alla procedura concordataria e dopo l’omologazione della relativa proposta (Cass. n. 23520 del 2019; Cass. n. 17326 del 2025; Cass. n. 17606 del 2015). 2.3. Resta, nondimeno, il fatto che: - i l difetto di legittimazionepassiva è rilevabile anche d ’ ufficio, in ogni stato e grado del processo, ma con il limite del giudicato interno (Cass. n. 41019 del 2021; Cass. n. 22781 del 2014); - l’eccezione relativa alla titolarità (attiva o passiva) del rapporto sostanziale controverso attiene, infatti, al merito della controversia (Cass. SU n. 2951 del 2016) ed è , pertanto, assoggettataalle preclusioni di legge previste per ciascun grado di giudizio dal codice di rito. Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 2.4. Ne consegue che, ove tale eccezione siastata (anche implicitamente) rigettata dal giudice di prime cure (come nel caso in esame, in cui il tribunale ha accolto la domanda di condanna che, come visto, era stata proposta anche nei confronti del liquidatore giudiziale del Concordato ) con statuizione che (sul punto) non abbia formato oggetto di specifico motivo di appello, la sua rilevazione successiva (da parte della corte d’appello e, a fortiori, del giudice di legittimità) è preclusa dall’avvenuta formazione delgiudicato interno (cfr. Cass. n. 41019 del 2021). 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 132, 133 e 161, comma 2°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha considerato come un mero errore materiale l’apposizione della firma da parte del giudice unico del tribunale quattro giorni dopo la data di pubblicazione dell’ordinanza decisoria da parte del cancelliere del medesimo tribunale, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l ’ appellante, con l ’ atto di appello, aveva, in realtà, lamentato la contraddizione tra la data di pubblicazione dell’ordinanza appellate e la data di sottoscrizione da parte del giudice unico; - l ’ ordinanza del tribunale, pubblicata il 28/5/2020, risultava, infatti, sottoscritta, con la firma digi t a l e del giudice,solo quattro giorni più tardi, e cioè in data 1/6/2020, quandola stessa, a seguito della pubblicazione, che ne aveva sancitol ’ esistenza ad ogni effetto di legge, non poteva essere più modificata da parte del giudice che l’aveva emess a ; - l’ordinanza appellata, al momento della pubblicazione, era, dunque, priva della firma del giudice, che erastata apposta solo in un momento successivo, e d oveva essere , pertanto, considerata tamquam non esset, con le conseguenze previste Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 dall’art. 161, comma 2°, c.p.c., vale a dire la nullità insanabile della stessa. 3.2. Il motivo è inammissibile. Il vizio che la ricorrente ha dedotto, e cioè che l’ordinanza del tribunale a suo tempo appellata, pur se pubblicata il 28/5/2020, era stata sottoscritta dal giudice che l’aveva pronunciata , con firma digitale, solo quattro giorni più tardi, e cioè in data 1/6/2020, non risulta, in realtà, dedottocon l’atto d ’ appello: dal quale, infatti (a seguito dell’accesso diretto a tale att o da parte della Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato), emerge (pag. 3- 4) che l’appellante aveva semplicemente dedotto che: - “l’ordinanza … reca in calce la data del 1 Giugno 2020, ed è dunque (quanto meno) a tale data che deve farsi risalire il deposito della stessa in Cancelleria ad opera del Giudice”; - “ l a pubblicazione della decisione riporta, invece, la data del 28 Maggio 2020, ovvero quattro giorni prima del deposito”; - “orbene, poiché è naturale che la pubblicazione del provvedimento debba necessariamente seguire al deposito – diversamente, non vi sarebbe nulla da pubblicare –sussiste un elemento di vizio della fattispecie legale”; - “non sembra che la questione possa rientrare tra le ipotesi di nullità; piuttosto, la circostanza che in data 28 Maggio 2020 risulti pubblicata un’ordinanza che ancora non era venuta ad esistenza - perché vedrà la luce soltanto quattro giorni più tardi - porta a concludere per la più grave conseguenza dell’inesistenza stessa del provvedimento che ha concluso il primo grado di giudizio”. 3.3. Tale censura, del resto, investe (a ben vedere) non la mancanza assoluta della sottoscrizione del giudice (la quale, com’è noto, determina l’inesistenza giuridica della sentenza, e cioè un vizio che, non convertendosi, a norma dell’art. 161, comma 2°, c.p.c., in motivo di gravame, è rilevabile d’ufficio dal Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 giudice dell’appello, che deve dichiarare, ai sensi dell’art. 354, comma 1°, c.p.c., la nullità della pronuncia appellata e rimettere la causa in primo grado): ma soltanto la sua(in ipotesi) tardiva apposizionerispetto alla pubblicazione dell’ordinanza appellata: la quale (per come è formulata) integra un vizio di nullità dell’ordinanza stessa che, secondo la regola generale dell ’ art. 161, comma 1°, c.p.c., si converte in motivo d ’ impugnazione e dev’essere fatta, dunque, valere secondo le regole proprie dei mezzi d’impugnazione cui la pronuncia (in ipotesi) nulla è assoggettata, sicché, ove non dedotto con la dovuta specificità (come nel caso in esame), il vizio stesso risulta, in sostanza, sanato ( cfr. Cass. n. 14434 del 2019) e non può essere, pertanto, dedotto (come, invece, pretende la ricorrente) quale motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che, a suo dire, non ne ha rilevato l’esistenza. 3.4. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata: a) inprimo luogo, nella parte in cui il giudice d’appello, con motivazione apparente e contraddittoria, ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito in giudizio la prova del credito restitutorio che aveva azionato, omettendo, tuttavia, di considerare che la società convenuta, tanto con la c omparsa di costituzione e risposta dinanzi al tribunale, quanto con l’atto d’appello avverso l’ordinanza decisoria emessa dal tribunale, aveva dedotto che la società attrice non aveva fornito convincente prova della sussistenza del proprio diritto, non avendo dimostrato né l’avvenuta escussione della garanzia in questione, né il pagamento daparte della [OSCURATO:PERSONA], alla banca garantita; b) in secondo luogo, nella parte in cui la corte d’appello, pronunciando su un argomento che non ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti, ha ritenuto che la Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 società convenuta aveva l’onere di dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di restituzione, omettendo, tuttavia, di considerare che, al fine dell’insorgenza del dovere di [OSCURATO:PERSONA] di restituire a [OSCURATO:PERSONA] quanto da quest’ultima versato alla banca, dev’essere preliminarmente dimostrato l’avvenuto pagamento della [OSCURATO:PERSONA] in favore della banca garantita. 3.5. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato il gravame con una motivazione che, per ampi tratti, risulta redatta con l’uso della tecnica d el copia - incolla, estratto prevalentemente dagli atti difensivi della parte appellata, e che non risulta, di conseguenza, espressione di un’autonoma volizione del collegio che l’ha deliberata. 3.6. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 3.7. La ricorrente, invero, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale o processuale ha, in sostanza, censurato la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle presunte emergenze contrarie delle stesse, hanno ritenuto, da un lato, che l’“appellante” (rectius: l ’ appellata) aveva documentato sin dal primo grado che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva sottoscritto una “lettera di manleva” nella quale si era obbligata a “rimborsare” alla [OSCURATO:PERSONA], fino a concorrenza dell’importo massimo garantito, gli importi dallastessa corrispost o alla banca in virtù della “ garanzia su mutuo” concessa e, dall’altro lato, che la società convenuta, senza contestare il “ mancato pagamento delle rate di mutuo ”, non aveva dimostratoin giudizio, pur avendone l’onere, di aver Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 adempiutoall’obbligo di restituzione di quanto (evidentemente) pagato dalla garante alla banca garantita. 3.8. Il compito diquesta Corte, tuttavia, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 3.9. La sentenza impugnata, in effetti, dopo aver valutatole prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dall’appellante, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio, che sussistevano, in fatto, i presupposti delcredito restitutorio azionato dall ’ attrice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] , e cio è, a fronte dell’(incontestato) “mancato pagamento delle rate di mutuo”da Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 parte della mutuataria in favore della banca, la mancata dimostrazione, ad opera della stessa , dell ’ adempimento all’obbligazione, assunta con la sottoscrizione della “ lettera di manleva”,di restituzione di quanto pagato dalla società garante in favore della banca garantita. 3.10. La ricorrente, per contro, non ha utilmente censurato tale apprezzamento (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver il giudice di merito omesso la percezione (o, per contro, supposto la sussistenza) di uno o più fatti storici, controversi tra le parti, la cui esistenza (o, per contro, inesistenza) sia risultata con certezza (come doverosamente esposto in ricorso ed emergente dagli atti allo stesso allegati nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n.4 c.p.c.) dal testo degli atti del processo ed aventi carattere decisivo ai fini della soluzione della controversia, nel senso che, ove percepiti (o, rispettivamente,esclusi), avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da escludere il fondamento storico e fattuale della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la stipulazione della garanzia in favore della banca e la sua escussione da parte della stessa. 3.11. Ed una volta che il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non importa se a torto o a ragione), che, alla luce delle prove raccolte, l’attrice aveva dimostrato in giudizio i fatti costitutivi, come sopra esposti, del proprio credito, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che lo stesso ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda proposta dall’attrice in quanto volta, appunto, alla condanna della debitrice principale alla restituzione di quanto versato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , in virtù della garanzia concessa,alla banca garantita. Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 3.12. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di rilevare che: -in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che abbia agito, come nel caso in esame, per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (e il relativo termine di scadenza) ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. n. 13685 del 2019); - i n tema di interventi di sostegno pubblico alle imprese, del resto, la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123/1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate connotano la pretesa restitutoria di [OSCURATO:SOCIETA]. nei sensi di un diritto che sorge con il rilascio della garanzia e che il pagamento degli importi richiesti dalla banca mutuante attraverso l’escussione della garanzia non costituisce un fatto costitutivo del diritto del garante (Cass. n. 18148 del 2023). Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, dunque, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere, per l’effetto, dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. Ric. 2025n. 7942 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-
Sentenza Cassazione n. 04522/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris