CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza d’ufficioiscritto al n. 11882/2025 R.G. , sollevato dal Tribunale di Torino, con ordinanza del5 giugno 2025, nella causa iscritta al n. 22228/2024R.G. Tribunale di Torino, vertente [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; rappresentat a e difes a dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -opponente a decreto ingiuntivo- [OSCURATO:SOCIETA]. Clima e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante;rappresentata e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] ; -opposta- udita la relazionedella causa, svolta nella c amera di consiglio del 9 dicembre 2025, dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Torino con riguardo alla causa di Oggetto: Regolamento di co m petenza d’ufficio. A.C. 09/12/2025 r.g.n. 11882/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Torino in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente. Rilevato che: 1.la [OSCURATO:SOCIETA]. Clima e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora innanzi la “[OSCURATO:SOCIETA].”) ottenne dal Giudice di pace di Torino un provvedimento monitorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di Euro 1.563,00, oltre interessi e spese; la [OSCURATO:SOCIETA]. non solo oppose il decreto ingiuntivo, ma, sul presupposto dell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]., propose nei suoi confronti domandariconvenzionale risarcitoria; 2.il Giudice di pace, sull’assunto che tale ultima domanda eccedesse la sua competenzaper valore, si dichiarò incompetente in favore del Tribunale , cui rimise l’intera causa, “affinché le domande siano trattate in simultaneus processus, sussistendo fra le opposte prete se un collegamento obiettivo e dunque altresì per economia processuale, al fine del conseguimento di un’unica decisione secondodiritto in termini onnicomprensivi”; 3.con ordinanza del 5 giugno 2025, il Tribunale di Torino ha formulato istanza diregolamento di competenza d’ufficio , ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ., richiamando il principio , affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, data la competenzafunzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, nel giudizio di opp osizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace, ove l’ opponente proponga do man da riconvenzionale eccedentei limiti di valore della competenzadel giudice adìto, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendol’altra al Tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata indebitamente rimessa l’intera causa, può richiedere , nei limiti temporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ., il regolamentodi competenza ex art. 45 cod. proc. civ.; 4.i l Procuratore Generale, condividendo tali rilievi, ha domandato che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace di Torino in ordine allacausa A.C. 09/12/2025 r.g.n. 11882/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale in ordine alladomanda riconvenzionale risarcitoria; la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale; Considerato che: 1.il conflitto di competenza negativo elevato dal Tribunale di Torino è ammissibile; 1.a. in primo luogo , come condivisibilmente affermato dal Pubblico Ministero, il regolamento di competenza d’ufficio è stato tempestivamente richiesto, non essendo maturata, nella fattispecie, la barriera preclusiva di cui all'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, regola di cui deve comunque ribadirsi la portata generale(in tema, v., ex aliis, Cass. 29/08/2023, n. 25391); infatti, nell’ordinanza si dà atto che la questione della competenza funzionaledel Giudice di pace per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguentepossibilità che fosse richiesto il regolamento d’ufficio, era stata sollevata dal Tribunale in sede di verifiche preliminari ex art. 171 - bis cod. proc. civ., con l’invito a farne oggetto di trattazione nelle successive difese; 2.nel merito , l ’ istanza di regolamento d’ufficio deve essere accolta , per modo che deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Torino a conoscere della causa di opposizione a decretoingiuntivo e la competenza del Tribunalea conoscere della causa riconvenzionale introdotta dall’opponente ; 2.a. in premessa , va ricordato il consolidato principio per cui il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adìto e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art.28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo A.C. 09/12/2025 r.g.n. 11882/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile (Cass. 25/02/2005, n. 4077; Cass.23/07/2010, n.17454; Cass. 16/07/2012, n. 12152; Cass. 06/11/2012, n. 19167; Cass. 10/07/2014, n. 15789; Cass. 19/01/2015, n. 728; Cass.22/07/2016, n. 15138; Cass., Sez. Un., 18/01/2018, n. 1202; Cass.29/03/2023, n. 8891; Cass.16/05/2023, n. 13413); 2.b.ciò posto, deve osservarsi – anche sotto t ale profilo condividendo i corretti rilievi del Procuratore Generale –che, i n tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale,attribuita dall’art.645 cod. proc. civ. al giudice che ha emesso il provvedimento, è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenzae – per quel che specificamente interessa nella fattispecie –di connessione ( ex multis , Cass. 05/08/2015, n. 16454; Cass. 08/08/2017 , n. 19738; Cass. 21/02/2022, n. 5560; 17/03/2022,n. 8693; Cass. 05/12/2022, n. 35661 ) ; l’immodificabilità della competenzaper ragioni di connessione ( propria o impropria che sia), comporta che: i) se nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore dellacompetenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere,nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 18/07/2001, n. 9769; Cass. 19/02/2014, n. 3870; Cass.12/01/2015, n. 262; Cass.28/01/2019, n.2237; Cass. 02/03/2023, n. 6232; Cass. 15/05/2023, n. 13267; Cass. 12/07/2024, n. 19240); ii)se vengono riunite due o più cause di opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunciati dallo stesso giudice contro il medesimo soggettoe il cumulo delle domande ecceda la competenza per valore del giudice adito, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo A.C. 09/12/2025 r.g.n. 11882/2025 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (Cass.18/05/2005, n. 10374); iii) , infine se la riunione viene erroneamente effettuata con riguardo a due o più cause di opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunciati da giudici diversi, la trasmissione dell’intera causa ad uno di essi si traduce nuovamente in una menomazione della competenza funzionale e inderogabile del giudice che se ne è spogliato, che va ripristinata all’esito del conflitto negativo di competenza legittimamente sollevato dall’altro giudice(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18876); 2.c. la vicenda in esame si iscrive nell a prima delle tre fattispecie processuali appena illustrate; pertanto, l’istanza di regolamento d’ ufficio fondatamente proposta d al Tribunale di Torino deve essere accolta , con la conseguenza che va dichiarata la competenzadel Giudice di pace di Torino a conoscere della causa di opposizione a decretoingiuntivo e la competenza del Tribunalea conoscere della causa riconvenzionale introdotta dall’opponente ; 3. non deve provvedersi sulle spese del regolamento, che è stato proposto ex officiodal giudice incompetente. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Giudice di pace di Torino a conoscere della causa di opposizioneal decretoingiuntivo e la competenza del Tribunale di Torino a conoscere della causa riconvenzionale risarcitoria introdotta dall’opponente; fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza. Così decisoin R