CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25295/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 22 OTTOBRE 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato in parte, riducendo la pena, la pronuncia del GIP del Tribunale di Modena con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale deduce di motivazione in relazione all'art.99, comma 4, cod. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nell'atto d'appello, vagliate da parte della Corte territoriale. La Corte di appello di Bologna, invero, alla pagina 4 della sentenza, ha ribadito la sussistenza della pericolosità sociale dell'imputato, in considerazione dell'incremento della rilevanza dell'attività connessa alla cessione di stupefacente che aveva caratterizzato l'ascesa criminale del ricorrente; inoltre, ha indicato che la pena comminata risulta congrua guardando alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno