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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:T:1999:15
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997B0256 - IT Avis juridique important | 61997B0256 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del

1. febbraio 1999. - Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Procedura antidumping - Associazione di consumatori - Rifiuto del riconoscimento della qualità di interessato - Ricorso di annullamento - Scadenza del regolamento che impone un dazio antidumping provvisorio - Interesse ad agire - Non luogo a statuire. - [OSCURATO:PERSONA]256/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00169 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso d'annullamento - Interesse ad agire - Ricorso diretto contro una decisione già eseguita (Trattato CE, art. 173) [OSCURATO:PERSONA] di consumatori può conservare un interesse ad agire per annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui le viene negata la qualità di interessato ai fini di una procedura antidumping, anche se questa decisione è già stata eseguita.

Infatti l'annullamento di una siffatta decisione può produrre di per sé conseguenze giuridiche, in particolare evitando che la [OSCURATO:PERSONA] reiteri tale condotta.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0256 - IT Avis juridique important | 61997B0256 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 1. febbraio 1999. - Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Procedura antidumping - Associazione di consumatori - Rifiuto del riconoscimento della qualità di interessato - Ricorso di annullamento - Scadenza del regolamento che impone un dazio antidumping provvisorio - Interesse ad agire - Non luogo a statuire. - [OSCURATO:PERSONA]256/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00169 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso d'annullamento - Interesse ad agire - Ricorso diretto contro una decisione già eseguita (Trattato CE, art. 173) [OSCURATO:PERSONA] di consumatori può conservare un interesse ad agire per annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui le viene negata la qualità di interessato ai fini di una procedura antidumping, anche se questa decisione è già stata eseguita. Infatti l'annullamento di una siffatta decisione può produrre di per sé conseguenze giuridiche, in particolare evitando che la [OSCURATO:PERSONA] reiteri tale condotta.
Sentenza Corte di giustizia UE/1999 — Fons Iuris — Fons Iuris