CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39380/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia sono riproduttivi di censure adeguatamente esaminate e logicamente disattese dalla Corte di appello sul punto della identificazione dell'odierno ricorrente come autore della telefonata anonima con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva accusato del reato di minaccia aggravata dall'uso delle armi e sull'elemento psicologico del reato, ritenuto conclamato, nella sentenza impugnata (cfr. pag. 7), anche, alla luce di una conversazione che I ricorrente aveva intrattenuto con un amico all'uscita della Questura, dopo essere stato interrogato sui fatti in questione. Si tratta di un elemento del tutto pretermesso dal ricorso che si attarda su aspetti diversi, sovrapponendo il tema della identificazione dell'imputato come autore della conversazione e quello della sua consapevolezza di accusare un innocente e che, per tale ragione, si rivela anche generico rivelando una intrinseca indeterminatezza dei rilievi mossi alla sentenza impugnata; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila Euro in favore della cassa delle ammende. Così dec