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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23621/2024

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l ricorso n. 19421/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 68; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],ed elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 71/6/2022, depositata il 20 gennaio 2022.

Visto l’atto depositato il 9 aprile 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 30/07/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 19421/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 68; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],ed elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 71/6/2022, depositata il 20 gennaio 2022. Visto l’atto depositato il 9 aprile 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30/07/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23621/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris