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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14529/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15633-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'[OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] Z ZA G REC O, [OSCURATO:PERSONA] O ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 965/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 15633 sez.

MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 15633/2020 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate con un unico articolato motivo impugna per cassazione la decisione della CTR della Sicilia del 17.2.2020 nr 965 con cui è stato rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Palermo che aveva accolto il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] spastici, sez di Salemi , nei riguardi del provvedimento di cancellazione della predetta Associazione.

Si è costituita l'[OSCURATO:PERSONA] spastici, sez di Salemi con controricorso Con un unico articolato motivo L'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 7 della

I. 212/2000 per aver ritenuto la CTR l'illegittimità del provvedimento di cancellazione per la mancata allegazione ad esso del parere ministeriale e per conseguente compressione del diritto di difesa.

La Corte ritiene che la tematica introdotta in causa è nuova non sussistendo precedenti sicchè va rimessa alla sezione ordinaria.

P.Q.

M. La Corte rimette la causa alla sezione

V. Roma 12.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] sidente ( dott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15633-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'[OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] Z ZA G REC O, [OSCURATO:PERSONA] O ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 965/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15633 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- Rg 15633/2020 Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate con un unico articolato motivo impugna per cassazione la decisione della CTR della Sicilia del 17.2.2020 nr 965 con cui è stato rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Palermo che aveva accolto il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] spastici, sez di Salemi , nei riguardi del provvedimento di cancellazione della predetta Associazione. Si è costituita l'[OSCURATO:PERSONA] spastici, sez di Salemi con controricorso Con un unico articolato motivo L'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 7 della I. 212/2000 per aver ritenuto la CTR l'illegittimità del provvedimento di cancellazione per la mancata allegazione ad esso del parere ministeriale e per conseguente compressione del diritto di difesa. La Corte ritiene che la tematica introdotta in causa è nuova non sussistendo precedenti sicchè va rimessa alla sezione ordinaria. P.Q. M. La Corte rimette la causa alla sezione V. Roma 12.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] sidente ( dott
Sentenza Cassazione n. 14529/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris