CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 37657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore; letta la memoria della difesa di parte civile che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle spese di lite; letta la memoria depositata nell'interesse dell'imputato che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 23 dicembre 2020, il tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa dal giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] il 12 febbraio 2020, condannava [OSCURATO:PERSONA] ai fini civili al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore delle parti civili appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con distinti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione ai requisiti del decreto di citazione diretta a giudizio posto che, in relazione alla medesima condotta, erano stati notificati al Manninò diversi decreti di citazione con differenti contestazioni; da ciò derivava la nullità dell'intero processo; - violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità e violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio posto che il giudice di appello aveva riformato la sentenza di primo grado ai fini civili senza procedere ad alcuna rinnovazione istruttoria come richiesto dalle Sezioni Unite nelle sentenze Dasgupta e Patalano; il tribunale aveva svalutato le testimonianze dei testi Bivona e [OSCURATO:PERSONA], escussi nel giudizio di primo grado, senza che gli stessi fossero stati risentiti ovvero che le altre deposizioni ritenute maggiormente attendibili fossero state escusse; inoltre, non erano stati valutati i rilievi aerofotogrammetrici e mancava la richiesta forza persuasiva della decisione di appello di riforma. Con successiva memoria la difesa dell'imputato insisteva in entrambi i motivi e rappresentava che il ribaltamento della sentenza assolutoria era avvenuto in assenza di qualsiasi rinnovazione istruttoria. La parte civile con specifico atto chiedeva la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero non determina alcuna nullità la notificazione al Mannino di due distinti decreti di citazione posto che dall'analisi dello stesso ricorso risulta che in entrambi gli atti veniva contestata l'occupazione abusiva del medesimo terreno ( fg...4 p.11a 157) intestato alle Piazza. Né risulta decisivo che in un caso si facesse riferimento all'apposizione cella recinzione e nell'altro all'occupazione mediante invasione trattandosi di termini analoghi. Non risulta poi che la notifica di distinti atti abbia portato alla instaurazione di plurimi procedimenti con possibile applicazione della disciplina dettata dall'art. 649 cod.proc.pen. in tema di divieto di secondo giudizio. 2.2 Fondato è invece il secondo motivo; il giudice monocratico di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'appello proposto ai fini civili dalle parti civili Piazza, ha condannato in totale riforma della decisione di primo grado il Mannino al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. Nella pronuncia il giudice rivaluta totalmente le dichiarazioni dei testimoni escussi in primo grado, sia quelle delle persone offese che di un consulente e di altri soggetti, procedendo ad un completo ribaltamento dell'esito assolutorio senza procedere a rinnovazione istruttoria e ciò in violazione del canone del principio di immediatezza oltre che del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Al proposito occorre ricordare che anche recentemente le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno stabilito che pur dopo la modifica dell'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen. il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 02).Ne deriva pertanto l'annullamento della impugnatasentenza con rinvio ai fini civili ex art. 622 cod.proc.pen. al tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] quale giudice civile competente all'esame degli appelli avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 341 cod.proc.civ.. Invero, va rammentato come in caso di annullamento agli effett:i civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U , n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Roma, 28 settembre 2022 I '\i, \CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. tt.II 9% 4 - Al il li L'