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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:376
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994CJ0235_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-235/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolton ([OSCURATO:PERSONA]) nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro

[OSCURATO:PERSONA]

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O.

Edward, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per il signor [OSCURATO:PERSONA], dal signor J.A.

Backhouse, solicitor; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor S. Braviner, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, con l' assistenza del signor D. Bethlehem, barrister; ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori F.S.

Benyon e G. Berardis, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], del governo del [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione, all' udienza del 6 luglio 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 settembre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 10 giugno 1994, pervenuta alla Corte il 19 agosto successivo, la [OSCURATO:PERSONA] di Bolton ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento"). 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale contro il signor [OSCURATO:PERSONA], imputato di una duplice violazione del regolamento. 3 L' art. 6, n. 1, del regolamento dispone: "Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso 'periodo di guida giornaliero' , non deve superare 9 ore.

Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore". 4 L' art. 7, n. 1, del regolamento dispone: "Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un' interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo". 5 Una deroga a tali norme è prevista all' art. 12, che dispone: "A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente regolamento nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico.

Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell' apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni". 6 [OSCURATO:PERSONA] ha condannato il 21 aprile 1994 il signor [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 6 e 7 del regolamento.

L' imputato, dipendente di un' impresa di trasporto, il 13 ottobre 1992 aveva guidato un veicolo per oltre 10 ore tra due riposi giornalieri e il 6 novembre 1992 per oltre 4 ore e mezza senza interruzione.

In entrambi i casi, il signor [OSCURATO:PERSONA] e il suo datore di lavoro avevano già previsto, prima ancora dell' inizio del viaggio, che non sarebbe stato possibile attenersi alle disposizioni degli artt. 6 e 7 del regolamento.

E' del pari assodato che i carichi erano di valore e che la sicurezza stradale non era stata compromessa. 7 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolton contro queste due condanne.

In tale fase egli ha dedotto in particolare il fatto che l' art. 12 del regolamento lo autorizzava a programmare delle deroghe alle altre disposizioni del regolamento al fine di garantire la sicurezza del carico. 8 Dubitando dell' interpretazione da dare a tale norma, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il giudizio e di deferire alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Sull' interpretazione dell' art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada: qualora, in un procedimento penale in cui si è contestata una violazione delle limitazioni al periodo di guida di cui agli artt. 6, 7, e 8 del regolamento, il conducente si sia attenuto a tutte le condizioni previe contemplate dall' art. 12 e il giudice sia convinto che la sicurezza stradale non sia stata compromessa, e tenendo a mente l' obbligo gravante sulle imprese di trasporto a norma dell' art. 15, se il conducente possa invocare la deroga contemplata all' art. 12, quando la necessità di derogare alle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 fosse nota prima dell' inizio del viaggio". 9 Il giudice nazionale, con la sua questione, chiede sostanzialmente se l' art. 12 del regolamento autorizzi un conducente a derogare alle disposizioni degli artt. 6, 7 o 8 del regolamento per motivi noti prima dell' inizio del viaggio. 10 Occorre in proposito sottolineare che l' art. 12 del regolamento si colloca nella sezione VII, sotto la rubrica "Deroghe", la quale segue a una disciplina minuziosa che stabilisce con precisione le ore di guida e di riposo.

Pertanto, come la Corte ha già stabilito a proposito delle disposizioni sociali in materia di trasporto su strada, le deroghe non possono essere interpretate in modo tale da estenderne gli effetti al di là di quanto è necessario per la tutela degli interessi che esse mirano a garantire (v. sentenze 22 marzo 1984, causa 90/83, Paterson e a., Racc. pag. 1567, punto 16, e 25 giugno 1992, causa C-116/91, [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag.

I-4071, punto 12).

Nel caso di specie, la deroga prevista all' art. 12 mira a garantire la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico. 11 Anzitutto risulta dalla lettera dell' art. 12 che la facoltà di derogare al regolamento è concessa solo al conducente.

Essa non può quindi applicarsi al datore di lavoro, cosa che avverrebbe se il conducente e il suo datore di lavoro potessero concordare, prima dell' inizio del viaggio, di non conformarsi al regolamento. 12 Peraltro, secondo l' art. 12, è il conducente che deve valutare la necessità di derogare al regolamento, scegliere un punto di arresto appropriato e menzionare sul foglio di registrazione dell' apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga.

Si deduce da queste diverse precisazioni che la norma riguarda solo le ipotesi in cui l' impossibilità di attenersi al regolamento sopravviene improvvisamente nel corso di un viaggio. 13 Inoltre, l' art. 12 consente deroghe solo a condizione di non compromettere la sicurezza stradale.

Orbene, è impossibile per i conducenti e i datori di lavoro determinare prima dell' inizio del viaggio se questa condizione sarà rispettata.

Infatti, il conducente deve tener conto dell' obbligo di rispettare la sicurezza stradale nel momento in cui sopravviene l' imprevisto che può dar luogo a una deroga al regolamento. 14 Tenendo conto del contesto in cui si colloca l' art. 12, va rilevato che le imprese di trasporto, a norma dell' art. 15, n. 1, del regolamento, organizzano il lavoro dei conducenti in modo che siano in grado di osservare il regolamento.

Tale disposizione impedisce all' impresa di programmare una deroga prima della partenza del conducente. 15 Occorre ricordare, infine, che il regolamento ha di mira il miglioramento della sicurezza stradale.

Come risulta dal quattordicesimo 'considerando' , è in vista di tale obiettivo che il regolamento limita rigorosamente i periodi di guida.

Se al conducente fosse permesso di derogare al regolamento anche prima dell' inizio del viaggio, tale finalità non sarebbe rispettata. 16 E' vero che, come sottolinea l' appellante nella causa principale, il regolamento n. 3820/85 intende ammorbidire il regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, relativo all' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49), tuttavia dal suo primo 'considerando' risulta chiaramente che il legislatore comunitario non voleva mettere in pericolo gli obiettivi del regolamento precedente. 17 Occorre quindi risolvere la questione proposta nel senso che l' art. 12 del regolamento non autorizza un conducente a derogare alle norme di cui agli artt. 6, 7 o 8 del regolamento per motivi noti prima dell' inizio del viaggio.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 18 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolton con ordinanza 10 giugno 1994, dichiara: L' art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, non autorizza un conducente a derogare alle norme di cui agli artt. 6, 7, o 8 del regolamento per motivi noti prima dell' inizio del viaggio.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CJ0235_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-235/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolton ([OSCURATO:PERSONA]) nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro [OSCURATO:PERSONA] domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: P. Léger cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per il signor [OSCURATO:PERSONA], dal signor J.A. Backhouse, solicitor; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor S. Braviner, del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, con l' assistenza del signor D. Bethlehem, barrister; ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori F.S. Benyon e G. Berardis, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], del governo del [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione, all' udienza del 6 luglio 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 settembre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 10 giugno 1994, pervenuta alla Corte il 19 agosto successivo, la [OSCURATO:PERSONA] di Bolton ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento"). 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale contro il signor [OSCURATO:PERSONA], imputato di una duplice violazione del regolamento. 3 L' art. 6, n. 1, del regolamento dispone: "Il periodo complessivo di guida tra due periodi di riposo giornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, definito in appresso 'periodo di guida giornaliero' , non deve superare 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore". 4 L' art. 7, n. 1, del regolamento dispone: "Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un' interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo". 5 Una deroga a tali norme è prevista all' art. 12, che dispone: "A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente regolamento nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell' apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni". 6 [OSCURATO:PERSONA] ha condannato il 21 aprile 1994 il signor [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 6 e 7 del regolamento. L' imputato, dipendente di un' impresa di trasporto, il 13 ottobre 1992 aveva guidato un veicolo per oltre 10 ore tra due riposi giornalieri e il 6 novembre 1992 per oltre 4 ore e mezza senza interruzione. In entrambi i casi, il signor [OSCURATO:PERSONA] e il suo datore di lavoro avevano già previsto, prima ancora dell' inizio del viaggio, che non sarebbe stato possibile attenersi alle disposizioni degli artt. 6 e 7 del regolamento. E' del pari assodato che i carichi erano di valore e che la sicurezza stradale non era stata compromessa. 7 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolton contro queste due condanne. In tale fase egli ha dedotto in particolare il fatto che l' art. 12 del regolamento lo autorizzava a programmare delle deroghe alle altre disposizioni del regolamento al fine di garantire la sicurezza del carico. 8 Dubitando dell' interpretazione da dare a tale norma, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il giudizio e di deferire alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Sull' interpretazione dell' art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada: qualora, in un procedimento penale in cui si è contestata una violazione delle limitazioni al periodo di guida di cui agli artt. 6, 7, e 8 del regolamento, il conducente si sia attenuto a tutte le condizioni previe contemplate dall' art. 12 e il giudice sia convinto che la sicurezza stradale non sia stata compromessa, e tenendo a mente l' obbligo gravante sulle imprese di trasporto a norma dell' art. 15, se il conducente possa invocare la deroga contemplata all' art. 12, quando la necessità di derogare alle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 fosse nota prima dell' inizio del viaggio". 9 Il giudice nazionale, con la sua questione, chiede sostanzialmente se l' art. 12 del regolamento autorizzi un conducente a derogare alle disposizioni degli artt. 6, 7 o 8 del regolamento per motivi noti prima dell' inizio del viaggio. 10 Occorre in proposito sottolineare che l' art. 12 del regolamento si colloca nella sezione VII, sotto la rubrica "Deroghe", la quale segue a una disciplina minuziosa che stabilisce con precisione le ore di guida e di riposo. Pertanto, come la Corte ha già stabilito a proposito delle disposizioni sociali in materia di trasporto su strada, le deroghe non possono essere interpretate in modo tale da estenderne gli effetti al di là di quanto è necessario per la tutela degli interessi che esse mirano a garantire (v. sentenze 22 marzo 1984, causa 90/83, Paterson e a., Racc. pag. 1567, punto 16, e 25 giugno 1992, causa C-116/91, [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. I-4071, punto 12). Nel caso di specie, la deroga prevista all' art. 12 mira a garantire la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico. 11 Anzitutto risulta dalla lettera dell' art. 12 che la facoltà di derogare al regolamento è concessa solo al conducente. Essa non può quindi applicarsi al datore di lavoro, cosa che avverrebbe se il conducente e il suo datore di lavoro potessero concordare, prima dell' inizio del viaggio, di non conformarsi al regolamento. 12 Peraltro, secondo l' art. 12, è il conducente che deve valutare la necessità di derogare al regolamento, scegliere un punto di arresto appropriato e menzionare sul foglio di registrazione dell' apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga. Si deduce da queste diverse precisazioni che la norma riguarda solo le ipotesi in cui l' impossibilità di attenersi al regolamento sopravviene improvvisamente nel corso di un viaggio. 13 Inoltre, l' art. 12 consente deroghe solo a condizione di non compromettere la sicurezza stradale. Orbene, è impossibile per i conducenti e i datori di lavoro determinare prima dell' inizio del viaggio se questa condizione sarà rispettata. Infatti, il conducente deve tener conto dell' obbligo di rispettare la sicurezza stradale nel momento in cui sopravviene l' imprevisto che può dar luogo a una deroga al regolamento. 14 Tenendo conto del contesto in cui si colloca l' art. 12, va rilevato che le imprese di trasporto, a norma dell' art. 15, n. 1, del regolamento, organizzano il lavoro dei conducenti in modo che siano in grado di osservare il regolamento. Tale disposizione impedisce all' impresa di programmare una deroga prima della partenza del conducente. 15 Occorre ricordare, infine, che il regolamento ha di mira il miglioramento della sicurezza stradale. Come risulta dal quattordicesimo 'considerando' , è in vista di tale obiettivo che il regolamento limita rigorosamente i periodi di guida. Se al conducente fosse permesso di derogare al regolamento anche prima dell' inizio del viaggio, tale finalità non sarebbe rispettata. 16 E' vero che, come sottolinea l' appellante nella causa principale, il regolamento n. 3820/85 intende ammorbidire il regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, relativo all' armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49), tuttavia dal suo primo 'considerando' risulta chiaramente che il legislatore comunitario non voleva mettere in pericolo gli obiettivi del regolamento precedente. 17 Occorre quindi risolvere la questione proposta nel senso che l' art. 12 del regolamento non autorizza un conducente a derogare alle norme di cui agli artt. 6, 7 o 8 del regolamento per motivi noti prima dell' inizio del viaggio. Decisione relativa alle spese Sulle spese 18 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolton con ordinanza 10 giugno 1994, dichiara: L' art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, non autorizza un conducente a derogare alle norme di cui agli artt. 6, 7, o 8 del regolamento per motivi noti prima dell' inizio del viaggio.
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