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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14708/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 495 c.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena inflitta, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la decisione (che nel rideterminare la pena si è in buona sostanza limitata a decurtare l'aumento per la continuazione una volta escluse le ulteriori condotte ravvisate dal primo giudice); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 495 c.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena inflitta, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la decisione (che nel rideterminare la pena si è in buona sostanza limitata a decurtare l'aumento per la continuazione una volta escluse le ulteriori condotte ravvisate dal primo giudice); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 8
Sentenza Cassazione n. 14708/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris