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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23416/2026

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na, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeToffol Barbara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pinelli, che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., Università degli Studi di Catania, in persona del MagnificoRettore p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante p. t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeNumero registro generale 25059/2024Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 23416/2026Data pubblicazione 17/07/2026-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Milano, in persona del legalerappresentante p.t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante p.t.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2495/2024 depositatail 09/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25059/2024Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 23416/2026Data pubblicazione 17/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, per il controricorrente difeso dall’avv [OSCURATO:PERSONA], ineuro 1.200,00 per il controricorrente difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e in euro7.500,00 per i controricorrenti difesi dall’Avvocatura dello Stato , oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge _______________ nonché oltre allespese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DeToffol Barbara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pinelli, che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente delConsiglio p.t., Ministero dell'Economia e Delle Finanze, MinisteroDell’Istruzione, Dell Università e Della Ricerca, Ministero Della Salute, indei Ministri p.t., Università degli Studi di Catania, in persona del MagnificoRettore p.t., domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicadell’Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende opelegis-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante p. t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeNumero registro generale 25059/2024Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 23416/2026Data pubblicazione 17/07/2026-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Milano, in persona del legalerappresentante p.t., domiciliata ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante p.t.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2495/2024 depositatail 09/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 25059/2024Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 23416/2026Data pubblicazione 17/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, per il controricorrente difeso dall’avv [OSCURATO:PERSONA], ineuro 1.200,00 per il controricorrente difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e in euro7.500,00 per i controricorrenti difesi dall’Avvocatura dello Stato , oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge _______________ nonché oltre allespese eventualmente prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Il PresidenteLina Rubino
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