CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28937/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 febbraio 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano del 2 ottobre 2018, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art.10 ter D.Ivo n.74/2000 di cui al capo B) e, sciolto il vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante di Z /3 avere commesso più fatti di bancarotta di cui all'art.F217r legge fallimentare, ha rideterminato la pena principale per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva di cui al capo A), in anni 2 di reclusione nonché la pena accessoria in anni 4; ha disposto la revoca della confisca, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado, l'imputato era stato condannato ad anni 3 e mesi 2 di reclusione: - per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva di cui al capo A) per avere, quale amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA] srl" dalla data della costituzione del 31.12.2004 sino alla data del fallimento dichiarata dal Tribunale di Milano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], distratto le rimanenze di magazzino o il corrispettivo ricavato per la vendita delle stesse per un valore pari ad euro 893.784,00, nonché per avere tenuto le scritture contabili in maniera tale da non consentire una corretta ricostruzione del patrimonio e, dal febbraio 2014, per non avere tenuto alcun tipo di contabilità; -per il reato di cui al capo B) per avere omesso il versamento dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine previsto per l'ammontare complessivo di euro 303.000,00 (fattispecie estinta per prescrizione in fase di appello). 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Lamenta il ricorrente che, pur essendovi stata una espressa e motivata richiesta di concessione dei suindicati benefici nel corso del giudizio di primo grado e con l'atto di appello e, pur consentendo la pena in concreto applicata all'esito del giudizio di secondo grado la concessione dei benefici, la Corte territoriale nulla ha argomentato al riguardo. La Corte territoriale con particolare riguardo alla sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto fornire in positivo o in negativo una sia pure sintetica motivazione in ragione della specifica e motivata richiesta e dell'astratta concedibilità del beneficio. In relazione all'ultimo punto il ricorrente evidenzia che dalla lettura del casellario giudiziale si ricava la presenza di un unico decreto penale di condanna emesso dal Gip del Tribunale di Milano ed irrevocabile in data 12.06.2015. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1. Invero, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376), in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. 2. Viceversa, quando la parte abbia chiesto in appello l'applicazione del beneficio, la sua mancata applicazione può formare oggetto di ricorso per cassazione. E tale principio vale, secondo la prospettazione espressa dalle Sezioni Unite, in tutti i casi previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., dall'applicazione della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.) e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art.175 cod. pen.), al riconoscimento di una o più attenuanti (artt. 62, 62-bis cod. pen.), con effettuazione del giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 cod. pen., "quando occorre" (cfr., in tema di non menzione della condanna, la sentenza Sez. 4, n. 29538 del 28/5/2019, Calcinoni, Rv. 276596). 2.1.Nel caso del ricorrente, era stato formulato uno specifico motivo d'appello finalizzato ad ottenere il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, ma la Corte di merito, non ha risposto in proposito, omettendo del tutto la motivazione sulla mancata concessione e contravvenendo, dunque, a quel potere dovere di applicazione del beneficio in esame, pur in presenza dell'esplicita sollecitazione. 2.2. Ritiene il Collegio di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, in base al quale l'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio (e non già, come ritenuto da altro orientamento, senza rinvio), non potendo la Corte di Cassazione operare una valutazione che coinvolga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (ex multis Sez.4, n.465 del 14/10/2021, (dep.2022), Rv.282562; Sez.6, n.22233 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.281519). 3.Egualmente avuto riguardo alla richiesta del beneficio della non menzione, questa Corte ha chiarito che "Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio."( Sez 5, n.14885 del 15/02/2021, Rv.281028) 3.1. La Corte di appello, a fronte delle specifiche richieste della ricorrente non ha espresso alcun argomentazione, ragione per la quale la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla omessa valutazione della richiesta da parte ricorrente dei doppi benefici ad altra sezione della corte di Appello di Milano. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti relativi alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Milan