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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 15946/2023

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9820-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro M.D.O. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 77, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4427/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla M .

D .

O . [OSCURATO:PERSONA] C .

S .

A .

S . un avviso di accertamento per riprese per I.V.A. all’importazione, relativamente all’anno di imposta 2015, conseguenti alle operazioni di importazione svolte dalla contribuente quale spedizioniere, in rappresentanza indiretta, della CENTRO S .

R .

L .; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Como che, con sentenza n. 49/2019, rigettò il ricorso; che la M .

D .

O . [OSCURATO:PERSONA] C .

S .

A .

S .propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia -giudizio nel quale è intervenuta ad adiuvandum la [OSCURATO:PERSONA] S .

A ., quale società importatrice - che, con sentenza n. 4427/2019, depositata il 11/11/2019 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, non essendo l’I.V.A. all’importazione qualificabile in termini di obbligazione doganale, illegittimamente l’Ufficio aveva imputato alla M .

D .

O . – quale spedizioniere doganale - una responsabilità solidale con l’importatore per l’omesso pagamento di detta imposta, sulla base della dichiarazione di intento presentata dalla MDO in dogana per conto dell’importatore, dovendo, per altro verso, il controllo della relativa correttezza essere svolto in dogana al momento della presentazione e non imputato ex post (per difetto dei presupposti di fatto) allo spedizioniere; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si sono costituite con separati controricorsi, la M .

D .

O . [OSCURATO:PERSONA] C .

S .

A .

S .,in persona del legale rappresentante p.t. - che ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - e la [OSCURATO:PERSONA] S .

A ., in persona del legale rappresentante p.t.

Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 70 del DPR 633/1972, dell’art. 34 D.P.R. n. 43/1973 e dell’art. 201, comma 3, del Reg.

CEE n. 2913/1992” (cfr. ricorso, p. 8) per avere la C.T.R. erroneamente escluso la responsabilità della MDO sulla base del presupposto che l’I.V.A. all’importazione non rientri tra le obbligazioni doganali; che il motivo è infondato; che è sufficiente richiamare, in proposito, la recente Cass., Sez. 5, 27.7.2022, n. 23526, Rv. 665345 - 01 (evidenziata anche dalla parte controricorrente M .

D .

O .nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ed alla cui ampia motivazione si rinvia, anche per l’illustrazione del mutato quadro normativo e giurisprudenziale) la quale chiarisce che l'I.V.A. all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) –applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di impor tazioni effettuate nel 2015 - e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale; che, nell’escludere la responsabilità solidale della MDO , quale spedizioniere indiretto, per l’omesso versamento I.V.A. conseguente alla presentazione di una erronea dichiarazione di intento in dogana, la C.T.R. si è dunque attenuta al suesposto principio; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo (con cui parte ricorrente lamenta – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la “ violazione art. 8 comma 3 L. 213/2000, art. 8, comma 1 lett. c) e comma 2 DPR 633/1972 e dell’art. 201 comma 3 del Reg CEE n. 2913/1992”, per avere la C.T.R. erroneamente escluso, sulla base della richiamata normativa, la responsabilità del rappresentante indiretto rispetto alle conseguenze derivanti dalla presentazione, in dogana, di una dichiarazione di intento mendace o erronea) e del terzo motivo di ricorso (con cui parte ricorrente lamenta – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la “ violazione dell’art. 220 del Reg.

CEE n. 2913/1992”, per avere la C.T.R. escluso la responsabilità solidale della MDO sulla base dell’erroneo assunto per cui la stessa non avesse, in fini del corretto assolvimento dell’I.V.A. all’importazione, alcun obbligo di controllo della dichiarazione di intento presentata in dogana).

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità, per effetto del mutamento di orientamento giurisprudenziale di cui si è dato conto in motivazione, successivo alla proposizione del ricorso; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9820-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro M.D.O. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 77, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 30; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4427/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla M . D . O . [OSCURATO:PERSONA] C . S . A . S . un avviso di accertamento per riprese per I.V.A. all’importazione, relativamente all’anno di imposta 2015, conseguenti alle operazioni di importazione svolte dalla contribuente quale spedizioniere, in rappresentanza indiretta, della CENTRO S . R . L .; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Como che, con sentenza n. 49/2019, rigettò il ricorso; che la M . D . O . [OSCURATO:PERSONA] C . S . A . S .propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia -giudizio nel quale è intervenuta ad adiuvandum la [OSCURATO:PERSONA] S . A ., quale società importatrice - che, con sentenza n. 4427/2019, depositata il 11/11/2019 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, non essendo l’I.V.A. all’importazione qualificabile in termini di obbligazione doganale, illegittimamente l’Ufficio aveva imputato alla M . D . O . – quale spedizioniere doganale - una responsabilità solidale con l’importatore per l’omesso pagamento di detta imposta, sulla base della dichiarazione di intento presentata dalla MDO in dogana per conto dell’importatore, dovendo, per altro verso, il controllo della relativa correttezza essere svolto in dogana al momento della presentazione e non imputato ex post (per difetto dei presupposti di fatto) allo spedizioniere; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si sono costituite con separati controricorsi, la M . D . O . [OSCURATO:PERSONA] C . S . A . S .,in persona del legale rappresentante p.t. - che ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - e la [OSCURATO:PERSONA] S . A ., in persona del legale rappresentante p.t. Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione dell’art. 70 del DPR 633/1972, dell’art. 34 D.P.R. n. 43/1973 e dell’art. 201, comma 3, del Reg. CEE n. 2913/1992” (cfr. ricorso, p. 8) per avere la C.T.R. erroneamente escluso la responsabilità della MDO sulla base del presupposto che l’I.V.A. all’importazione non rientri tra le obbligazioni doganali; che il motivo è infondato; che è sufficiente richiamare, in proposito, la recente Cass., Sez. 5, 27.7.2022, n. 23526, Rv. 665345 - 01 (evidenziata anche dalla parte controricorrente M . D . O .nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ed alla cui ampia motivazione si rinvia, anche per l’illustrazione del mutato quadro normativo e giurisprudenziale) la quale chiarisce che l'I.V.A. all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) –applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di impor tazioni effettuate nel 2015 - e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale; che, nell’escludere la responsabilità solidale della MDO , quale spedizioniere indiretto, per l’omesso versamento I.V.A. conseguente alla presentazione di una erronea dichiarazione di intento in dogana, la C.T.R. si è dunque attenuta al suesposto principio; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo (con cui parte ricorrente lamenta – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la “ violazione art. 8 comma 3 L. 213/2000, art. 8, comma 1 lett. c) e comma 2 DPR 633/1972 e dell’art. 201 comma 3 del Reg CEE n. 2913/1992”, per avere la C.T.R. erroneamente escluso, sulla base della richiamata normativa, la responsabilità del rappresentante indiretto rispetto alle conseguenze derivanti dalla presentazione, in dogana, di una dichiarazione di intento mendace o erronea) e del terzo motivo di ricorso (con cui parte ricorrente lamenta – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la “ violazione dell’art. 220 del Reg. CEE n. 2913/1992”, per avere la C.T.R. escluso la responsabilità solidale della MDO sulla base dell’erroneo assunto per cui la stessa non avesse, in fini del corretto assolvimento dell’I.V.A. all’importazione, alcun obbligo di controllo della dichiarazione di intento presentata in dogana). Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità, per effetto del mutamento di orientamento giurisprudenziale di cui si è dato conto in motivazione, successivo alla proposizione del ricorso; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova
Sentenza Cassazione n. 15946/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris