CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02534/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia revocava ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa a Pavlina PAVLOVA dallo stesso Tribunale con ordinanza del 21-26 gennaio 2021 e sospesa in via cautelativa, ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen., con provvedimento in data 30 dicembre 2021 del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, a seguito dell'arresto in flagranza dell'affidata eseguito il 29 dicembre 2021 per detenzione di cocaina a fini di spaccio. A sostegno della decisione, oltre all'esito positivo delle perquisizioni personale e domiciliare effettuate il 29 dicembre 2021 (durante le quali gli operanti rinvenivano trenta involucri di cocaina, mazzette di banconote per una somma di euro 49.000,00, nonché il materiale da confezionamento), il Tribunale valorizzava l'assenza di attività lavorativa e l'ammissione di colpevolezza della condannata, che in quell'occasione confermava di detenere la sostanza a fini di spaccio e dichiarava di ricavare dalla attività illecita una somma pari a circa euro 1.000,00 mensili. Ad avviso dei giudici di sorveglianza, tali evenienze dimostravano che la PAVLOVA si era dedicata allo spaccio di cocaina verosimilmente per tutta la durata dell'affidamento in prova (circa dieci mesi), sfruttando illecitamente gli spazi di libertà connessi alla misura alternativa, di talché il periodo di fruizione del beneficio non poteva essere riconosciuto come pena espiata. Sulla scorta di tali considerazioni, considerate l'inaffidabilità della condannata e la sua totale indifferenza verso le istanze rieducative sottese alle misure alternative, il Tribunale perugino escludeva la possibilità di concedere la detenzione domiciliare e disponeva la revoca ex tunc dell'affidamento in prova, con decorrenza dal 23 febbraio 2021, data di sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni da rispettare (nel dispositivo dell'ordinanza impugnata il giorno di decorrenza della revoca era erroneamente fissato al 15 febbraio 2021, salvo poi essere corretto con successiva ordinanza n. 383/2022). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessata, per il tramite del difensore, deducendo, con due distinti motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decorrenza ex tunc della revoca dell'affidamento in prova e in relazione alla mancata concessione della misura della detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. In relazione al primo profilo, si duole la ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza, nel disporre la revoca ex tunc, non abbia adeguatamente motivato in relazione alla decorrenza della stessa dal 23 febbraio 2021; invero, lungi dal limitarsi a valorizzare la sola gravità dell'arresto in flagranza della PAVLOVA, i giudici avrebbero dovuto considerare anche il periodo trascorso nel rispetto delle prescrizioni imposte (circa dieci mesi). Con il secondo motivo, si censura la mancanza di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe negato la concessione del regime di detenzione domiciliare senza valutare le condizioni di salute della ricorrente, debitamente documentate all'udienza di ratifica della revoca dell'affidamento. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che la violazione commessa costituisca in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (tra le altre, Sez. 1, 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 27711 del 6/6/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479). In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli. Tale principio è coerente con il testo della legge, e in particolare con la previsione dell'art. 47, comma 11, Ord. Pen., secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, ed è anche correlato con l'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, possono essere valutati fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 33848 del 30/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498, e, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, Sez. 1, n. 42571 del 19/4/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 33089 del 10/5/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 6989 del 9/12/1999, Saponaro A., Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/3/1995, Satanassi, Rv. 201368). 2.1. Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che, qualora il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza sin dall'inizio di alcuna adesione al programma di risocializzazione, legittimamente il Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc e, conseguentemente, determinare la pena ancora da espiare in misura corrispondente a quella originariamente inflitta (Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019, dep. 2020, Camusso, Rv. 278178: fattispecie relativa a revoca con effetto ex tunc in considerazione, tra l'altro, della contiguità dell'inizio della condotta trasgressiva rispetto alla sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa nonché della pluralità ed entità delle trasgressioni; vedi anche la successiva Sez. 1, n. 36470 del 29/4/2021, Valeri, Rv. 282007: fattispecie in tema di affidamento c.d. terapeutico in cui la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ne aveva disposto la revoca ex tunc nei confronti di un condannato, trovato in possesso di due chilogrammi di cocaina, in ragione sia della gravità del fatto che della sua rilevanza, dimostrative della permanenza dei rapporti con la criminalità organizzata e dell'adesione meramente strumentale al programma terapeutico). 3. Ciò posto, ritiene il Collegio che, nel caso specifico, il giudice a quo abbia fatto buon governo dei richiamati principi, fondando la decisione di stabilire ex tunc la decorrenza della revoca della misura alternativa tenendo conto, ragionevolmente, di una serie di indicatori, emersi dalla perquisizione di cui si è detto (disponibilità di n. 30 involucri contenenti cocaina già pronti per lo smercio, di materiale da confezionamento ancora da usare, della somma in contanti di ben 49.000,00 euro; dichiarazioni della stessa PAVLOVA di ricavare dall'attività illecita, in assenza di altre fonti di reddito, circa 1.000,00 euro al mese), significativamente rivelatori di una attività tutt'altro che occasionale, ma organizzata e continuata, denotante, quindi, un consolidato, risalente, collegamento con i canali di spaccio e con i fornitori di stupefacente sulla piazza ternana. Del tutto logicamente, pertanto, l'ordinanza impugnata, ha bensì tenuto conto dell'andamento positivo, sino alla data del reato, della misura in atto, ma ha ritenuto, in base agli autoevidenti elementi apprezzati, che si trattasse di adesione solo formale e strumentale dell'affidata al programma trattamentale. Di conseguenza, manifestamente infondata è la censura difensiva, con la quale si lamenta che la decorrenza ex tunc della disposta revoca sia stata frutto di un inaccettabile e immotivato "automatismo". Allo stesso modo, manifestamente infondato deve considerarsi il motivo con cui si contesta la mancanza di motivazione sulla richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute. Al riguardo, si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, nel verbale di udienza in atti non è riportata alcuna richiesta in tal senso, sicché il Tribunale di sorveglianza non era vincolato a nessun obbligo di motivazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una (Qi'r somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend